LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 97 DELL’1 novembre 2007 DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Gare del 31 ottobre 2007 – Decima giornata andata Gara Soc. SIENA – Soc. CATANIA
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 97 DELL’1 novembre 2007
DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO
SERIE A TIM
Gare del 31 ottobre 2007 - Decima giornata andata
Gara Soc. SIENA – Soc. CATANIA
Il Giudice Sportivo,
ricevuta tempestiva segnalazione in data odierna (e-mail delle ore 11.21) ex art. 35 comma 1.3)
CGS del Procuratore Federale, in ordine al comportamento dei calciatori Vargas Juan Manuel
(Soc. Catania) nei confronti del calciatore Maccarone Massimo (Soc. Siena), al 38° del
secondo tempo;
osserva:
su richiesta telefonica di questo Ufficio, il Direttore di gara ha trasmesso (e-mail in data odierna
ore 12.09) un supplemento di referto nel quale si precisa: “L’episodio tra il calciatore Vargas e il
calciatore Maccarone era sotto il mio controllo”.
Ne consegue che il comportamento del calciatore Vargas deve ritenersi “visto” e comunque
valutato (e tale valutazione non è in alcun modo sindacabile nel merito da questo Giudice), il che
esclude ex art. 35, comma 1.3, CGS l’ammissibilità della proposta prova televisiva.
P.Q.M.
delibera di non adottare provvedimenti disciplinari nei confronti del calciatore Vargas Juan
Manuel (Soc. Catania) a seguito della segnalazione del Procuratore Federale.
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