LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 98 DEL 2 novembre 2007 DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Gare del 31 ottobre 2007 – Decima giornata andata Gara Soc. ATALANTA – Soc. CAGLIARI
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 98 DEL 2 novembre 2007
DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO
SERIE A TIM
Gare del 31 ottobre 2007 - Decima giornata andata
Gara Soc. ATALANTA – Soc. CAGLIARI
Il Giudice Sportivo,
ricevuta tempestiva segnalazione (e-mail dell’1 novembre 2007 - ore 11.26) ex art. 35 comma
1.3) CGS del Procuratore Federale, in ordine al comportamento del calciatore De Ascentis Diego
(Soc. Atalanta) nei confronti del calciatore Biondini Davide (Soc. Cagliari), al 37° del secondo
tempo;
disposta l’acquisizione della documentazione televisiva (Sky-Rai-Mediaset) indicata dal
Procuratore Federale;
osserva:
le immagini televisive documentano che, nelle circostanze in causa, a giuoco fermo, mentre i
calciatori cagliaritani si apprestavano a battere un calcio di punizione ad una distanza di circa due
metri dall’area di rigore bergamasca, quattro calciatori atalantini si schieravano per formare,
all’interno dell’area, la consueta “barriera”.
Il De Ascentis si collocava all’estremità sinistra affiancato, alla propria destra, a stretto contatto,
spalla contro spalla, dal Biondini che, negli attimi immediatamente precedenti la battuta del
calcio di punizione, effettuava un repentino movimento, all’indietro e verso la propria sinistra,
nel presumibile intento di creare uno spazio utile per la traiettoria del pallone.
In tale frangente il De Ascentis, con altrettanto rapido movimento all’indietro del braccio destro,
portando il gomito verso l’alto, colpiva al capo l’avversario, che cadeva dolorante al suolo.
Il Direttore di gara, in un’area affollata da calciatori di entrambe le squadre, non adottava alcun
provvedimento sanzionatorio, non avendo “visto” l’accaduto, come precisato in un supplemento
di referto trasmesso con e-mail, su richiesta di questo Ufficio.
E’ inequivoca l’intenzionalità del gesto compiuto dal De Ascentis, per l’innaturale altezza a cui
venne portato il gomito in direzione del “bersaglio”, ed è di tutta evidenza la potenzialità lesiva
del colpo inferto, per l’energia impressa al movimento e per la zona attinta.
Ne consegue che il comportamento del De Ascentis deve ritenersi integrante gli estremi di quella
“condotta violenta” che rende ammissibile ex art. 35, comma 1.3, la prova televisiva e che deve,
pertanto, essere sanzionata ex art. 19, comma 4, lett. b) del CGS, nella misura che questo Giudice
ritiene equo quantificare nel minimo edittale.
P.Q.M.
delibera, a seguito della segnalazione del Procuratore Federale, di infliggere al calciatore De
Ascentis Diego (Soc. Atalanta) la squalifica per tre giornate effettive di gara.
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