LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 107 DEL 27 ottobre 2008 SERIE A TIM DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Gara Soc. PALERMO – Soc. FIORENTINA

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 107 DEL 27 ottobre 2008 SERIE A TIM DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Gara Soc. PALERMO – Soc. FIORENTINA Il Giudice Sportivo, preso atto della rituale e tempestiva segnalazione ex art. 35 1.3) CGS del Procuratore federale, pervenuta via fax alle ore 11.51 odierne, in ordine al comportamento del calciatore Alberto Gilardino (Soc. Fiorentina) al 20° del primo tempo; acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Sky, Rai e Mediaset), di piena garanzia tecnica e documentale; osserva: le immagini televisive documentano che, nelle circostanze in causa, nel corso di una manovra d’attacco della Fiorentina, il calciatore Gilardino, al centro dell’area di rigore avversaria, si lanciava in avanti, affiancato e contrastato nell’azione dal calciatore palermitano Dellafiore, per raccogliere il passaggio di un compagno proveniente dalla fascia laterale sinistra del campo. Nel tentativo di raggiungere il pallone, entrambi gli antagonisti cadevano in scivolata a terra e, da tale posizione, il Gilardino, con rapido movimento, protendeva in avanti l’avambraccio destro, colpendo il pallone e deviandolo in rete. L’Arbitro convalidava la segnatura. Questo Giudice ritiene che, nell’esclusione di ogni ragionevole dubbio, il gesto compiuto dal Gilardino, per la sua peculiare dinamica, sia stato volontario, intenzionale e non determinato né condizionato dalla condotta tenuta dal Dellafiore negli attimi antecedenti. E poiché “la realizzazione di una rete colpendo volontariamente il pallone con la mano” costituisce, a norma del disposto di cui all’art. 35, 1.3., n. 3 CGS, una “condotta gravemente antisportiva”, ne consegue l’ammissibilità della proposta “prova televisiva” e la sanzionabilità ex art. 19, n. 4, lett. a) CGS del comportamento addebitato, nella misura che questo Giudice ritiene equo quantificare nel minimo edittale. P.Q.M. delibera, a seguito della segnalazione del Procuratore federale, di infliggere al calciatore Alberto Gilardino (Soc. Fiorentina) la squalifica per due giornate effettive di gara.
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