LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 107 DEL 27 ottobre 2008 SERIE A TIM DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Gara Soc. INTERNAZIONALE – Soc. GENOA
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 107 DEL 27 ottobre 2008
SERIE A TIM
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Gara Soc. INTERNAZIONALE – Soc. GENOA
Il Giudice Sportivo,
preso atto della rituale e tempestiva segnalazione ex art. 35 1.3) CGS del Procuratore federale,
pervenuta via fax alle ore 11.51 odierne, in ordine al comportamento del calciatore Zlatan
Ibrahimovic (Soc. Internazionale) nei confronti del calciatore Thiago Motta (Soc. Genoa) al
26° del primo tempo ;
acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Sky, Rai e Mediaset), di piena garanzia
tecnica e documentale;
osserva:
le immagini televisive documentano che, nelle circostanze in causa, nel corso di una manovra di
attacco dell’Internazionale, il portiere genoano, in una affollata area di rigore, si apprestava ad
afferrare il pallone in lenta parabola discendente allorché il calciatore Ibrahimovic,
sopraggiungendo da sinistra con l’evidente intento di portarsi a ridosso dell’estremo difensore,
urtava con veemenza alle spalle il calciatore Motta, che si frapponeva a palese protezione del
proprio portiere, facendolo cadere dolorante al suolo.
Tale comportamento deve ritenersi sicuramente non regolamentare e riprovevole per la sua
gratuità (il calciatore interista non aveva alcuna concreta possibilità di raggiungere il pallone) e
per la veemenza esercitata con l’avambraccio destro nei confronti di un avversario che gli
volgeva le spalle, ma questo Giudice ritiene che il gesto compiuto non integri
inequivocabilmente, nell’esclusione di ogni ragionevole dubbio, quella “condotta violenta”,
prevista e sanzionata dall’art. 19 n. 3 lett. b) CGS che, per costante orientamento degli Organi di
giustizia, è ravvisabile soltanto in atti che, avulsi da ogni esigenza di giuoco, siano
potenzialmente idonei a ledere l’avversario e a tal fine vengano posti in essere.
P.Q.M.
delibera di non adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del calciatore Zlatan
Ibrahimovic (Soc. Internazionale), a seguito della segnalazione del Procuratore federale.