LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 107 DEL 27 ottobre 2008 SERIE A TIM DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Soc. INTERNAZIONALE Soc. PALERMO
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 107 DEL 27 ottobre 2008
SERIE A TIM
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Soc. INTERNAZIONALE
Soc. PALERMO
Il Giudice Sportivo
considerato che sostenitori della Soc. Internazionale, come riferito dai collaboratori della Procura
federale, al 15° del secondo tempo, hanno fatto esplodere tre petardi nel proprio settore;
considerato che sostenitori della Soc. Palermo, come riferito dai collaboratori della Procura
federale, nel corso del primo tempo, hanno, nel proprio settore, fatto esplodere un petardo ed
acceso un fumogeno;
rilevato che tali comportamenti devono ritenersi sanzionabili ex art. 12, nn. 3 e 6 CGS;
preso atto, per converso, che entrambe le Società, in conformità alla previsione di cui all’art. 7
dello Statuto FIGC, hanno adottato un modello di organizzazione, gestione e controllo (trasmesso
da entrambe le Società a questo Ufficio in data 25 ottobre 2008) da ritenersi idoneo, per le risorse
finanziarie ed umane impiegate e per la previsione di specifiche misure di prevenzione, a
garantire lo svolgimento dell’attività sportiva nel rispetto dell’ordinamento federale;
preso atto altresì che non vi è stata insufficiente vigilanza da parte della Società, che ha
concretamente cooperato con le forze dell’ordine;
ricorrendo, pertanto, la condizione di non sanzionabilità prevista dall’art. 13, n. 1. lett. a) b) ed e)
CGS;
delibera
di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti della Soc. Internazionale e della Soc.
Palermo per il comportamento dei loro sostenitori in premessa indicato.