LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 116 DEL 3 novembre 2008 SERIE B TIM DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Gara Soc. MANTOVA – Soc. PARMA del 25 ottobre 2008 – Decima giornata andata Il Giudice Sportivo,
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 116 DEL 3 novembre 2008
SERIE B TIM
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Gara Soc. MANTOVA – Soc. PARMA del 25 ottobre 2008 - Decima giornata andata
Il Giudice Sportivo,
premesso che:
la Soc. Mantova, con atto sottoscritto dal Presidente dott. Fabrizio Lori, ha proposto reclamo,
pervenuto il 29 ottobre 2008 e ritualmente preannunciato a mezzo fax alle ore 19.44 del 26
ottobre 2008, avverso l’omologazione del risultato della gara Mantova-Parma del 25 ottobre 2008
“per il comportamento dei tesserati Guidolin Francesco e Berta Andrea, rispettivamente
allenatore e direttore sportivo della Soc. Parma, gravemente lesivo dei doveri di correttezza e
lealtà, comportamento che ha pesantemente influito sul regolare andamento della gara”;
la Società reclamante, a sostegno dell’assunto, ha dichiarato che, durante l’intervallo, i due
tesserati parmensi avevano “pesantemente inveito” con espressioni “minacciose ed irriverenti”
nei confronti degli Ufficiali di gara, minando, in tal modo, nonostante la loro espulsione dal
campo, “la serenità di giudizio della terna arbitrale” ed ha sottolineato che “in particolare, nel
corso della ripresa del giuoco, alla squadra emiliana, è stato assegnato un calcio di rigore
determinante ai fini del risultato per un fallo di mani a dir poco dubbio”;
la Soc. Parma, con atto sottoscritto dal Presidente dott. Tommaso Ghirardi, a mezzo fax
pervenuto alle ore 10.58 del 31 ottobre 2008, ha inviato le proprie controdeduzioni ex art. 38 n. 3
CGS, richiedendo che il proposto reclamo venga, in via preliminare, dichiarato nullo o
inammissibile per la sua assoluta genericità e, nel merito, venga rigettato per la sua infondatezza;
osserva:
per quanto attiene alla richiesta irrogazione di sanzioni nei confronti dell’allenatore e del direttore
sportivo della Soc. Parma, questo Giudice, su puntuale relazione dell’Arbitro e dei collaboratori
della Procura federale, ha già adottato i consequenziali provvedimenti disciplinari il giorno
successivo alla gara (C.U. n. 105 del 26 ottobre 2008 alle ore 14.11);
per quanto attiene all’asserito “irregolare andamento della gara”, gli atti ufficiali non forniscono
alcun riscontro alla tesi sostenuta dalla Società reclamante che, d’altra parte, adduce, come unica
circostanza riferibile ad una mancanza di “serenità di giudizio” da parte dell’Arbitro, la
concessione di un calcio di rigore “per un fallo a dir poco dubbio”;
e poiché, per il disposto di cui all’art. 29 n. 3 CGS, esula dai limiti funzionali di questo Giudice la
valutazione delle decisioni di natura tecnica adottate in campo dall’Arbitro,
visto l’art. 33 n. 13 CGS,
P.Q.M.
respinge il reclamo proposto dalla Soc. Mantova e dispone che la relativa tassa sia incamerata.
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