LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 117 DEL 4 novembre 2008 SERIE A TIM DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Gare dell’1-2 novembre 2008 – Decima giornata andata In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni in attesa del ricevimento degli elenchi di gara: Soc. FIORENTINA Soc. INTERNAZIONALE Soc. MILAN
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 117 DEL 4 novembre 2008
SERIE A TIM
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Gare dell’1-2 novembre 2008 - Decima giornata andata
In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono,
con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni in attesa del ricevimento degli elenchi di
gara:
Soc. FIORENTINA
Soc. INTERNAZIONALE
Soc. MILAN
Il Giudice Sportivo
considerato che sostenitori della Soc. Fiorentina, come riferito dai collaboratori della Procura
federale, al 1° del primo tempo, hanno lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco;
considerato che sostenitori della Soc. Internazionale, come riferito dai collaboratori della Procura
federale, nel corso della gara, hanno acceso due fumogeni nel proprio settore;
considerato che sostenitori della Soc. Milan, come riferito dai collaboratori della Procura
federale, nel corso della gara, hanno acceso, nel proprio settore, alcuni fumogeni e fatto esplodere
un petardo;
rilevato che tali comportamenti devono ritenersi sanzionabili ex art. 12, nn. 3 e 6 CGS;
preso atto, per converso, che le Società, in conformità alla previsione di cui all’art. 7 dello Statuto
FIGC, hanno adottato un modello di organizzazione, gestione e controllo (trasmesso a questo
Ufficio dalla Soc. Fiorentina in data 18 ottobre 2008, dalla Soc. Internazionale in data 25 ottobre
2008 e dalla Soc. Milan in data 29 ottobre 2008) da ritenersi idoneo, per le risorse finanziarie ed
umane impiegate e per la previsione di specifiche misure di prevenzione, a garantire lo
svolgimento dell’attività sportiva nel rispetto dell’ordinamento federale;
preso atto altresì che non vi è stata insufficiente vigilanza da parte della Società, che ha
concretamente cooperato con le forze dell’ordine;
ricorrendo, pertanto, la condizione di non sanzionabilità prevista dall’art. 13, n. 1. lett. a) b) ed e)
CGS;
delibera
di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti della Soc. Fiorentina, della Soc.
Internazionale e della Soc. Milan per il comportamento dei loro sostenitori in premessa
indicato.
Soc. MILAN
Il Giudice Sportivo
considerato che sostenitori della Soc. Milan, al 2° del 1° tempo, intonavano un coro costituente
espressione di discriminazione territoriale ex art. 11, n. 3 CGS, nei confronti della tifoseria
avversaria;
rilevato che la Soc. Milan ha apprezzabilmente operato rivolgendo, a mezzo display, reiterati
inviti al fine di dissuadere il pubblico da tale deprecabile comportamento;
preso atto per converso, che non è stata rilevata, come riferito dai collaboratori della Procura
Federale, una chiara manifestazione di dissenso da parte di altri sostenitori ex art. 13, n. 1, lett. a)
CGS;
ricorrendo le circostanze attenuanti di cui all’art. 13, lett. a) e b) CGS;
delibera
di sanzionare la Soc. Milan con l’ammenda di €. 2.500,00.
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