LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 127 DEL 18 novembre 2008 SERIE A TIM DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Gara Soc. ROMA – Soc. LAZIO
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 127 DEL 18 novembre 2008
SERIE A TIM
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Gara Soc. ROMA – Soc. LAZIO
Il Giudice Sportivo
letta la relazione dei collaboratori della Procura federale;
considerato che, nel corso della gara, sostenitori della Soc. Roma, nel proprio settore, hanno
complessivamente fatto esplodere undici petardi e acceso dieci fumogeni, e sostenitori della Soc.
Lazio hanno, a loro volta, fatto esplodere due petardi e acceso cinque fumogeni;
considerato che, nell’intervallo, sostenitori di entrambe le Società, forzato il cordone degli
stewards, ingaggiavano una violenta colluttazione, sedata dal pronto intervento delle Forze
dell’Ordine, senza conseguenze lesive per alcuno;
considerato che, al termine della gara, due sostenitori della Soc. Roma entravano sul terreno di
giuoco;
ritenuto che, nei confronti di entrambe le Società, sono ravvisabili le circostanze di cui all’art. 13,
n. 1, lett. b) ed e) CGS, per la concreta e idonea cooperazione fornita alle Forze dell’Ordine per
prevenire comportamenti violenti, con efficacia attenuante ex art. 14 n. 5 CGS e che nei confronti
della Soc. Lazio è ravvisabile altresì la circostanza di cui all’art. 13, n. 1 lett. a) CGS per aver
attuato un idoneo modello di organizzazione e di gestione (trasmesso a questo Ufficio il 13
novembre 2008), con efficacia esimente in ordine ai comportamenti di cui all’art. 12, n, 3 CGS,
P.Q.M.
delibera di sanzionare la Soc. Roma con l’ammenda di € 25.000,00 e la Soc. Lazio con
l’ammenda di € 15.000,00