LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 127 DEL 18 novembre 2008 SERIE A TIM DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Soc. ATALANTA Soc. INTERNAZIONALE Soc. MILAN

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 127 DEL 18 novembre 2008 SERIE A TIM DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Soc. ATALANTA Soc. INTERNAZIONALE Soc. MILAN Il Giudice Sportivo premesso che: nel corso della gara Palermo-Internazionale sostenitori della Soc. Internazionale accendevano due fumogeni nel proprio settore; nel corso della gara Milan-Chievo Verona sostenitori della Soc. Milan accendevano tre fumogeni nel proprio settore; considerato che da tali comportamenti consegue la responsabilità ex art. 12, n. 3 CGS ma che, d’altra parte, nei confronti delle Società ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, n. 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente, delibera di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società in ordine al comportamento dei loro sostenitori in premessa indicato.
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