LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 128 DEL 18 novembre 2008 SERIE B TIM DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Soc. PISA

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 128 DEL 18 novembre 2008 SERIE B TIM DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Soc. PISA Il Giudice Sportivo premesso che: nel corso della gara Mantova-Pisa sostenitori della Soc. Pisa, nel proprio settore, lanciavano un fumogeno nel recinto di giuoco; considerato che da tali comportamenti consegue la responsabilità ex art. 12, n. 3 CGS ma che, d’altra parte, nei confronti delle Società ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, n. 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente, delibera di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti della Soc. Pisa in ordine al comportamento dei suoi sostenitori in premessa indicato.
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