LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 132 DEL 25 novembre 2008 SERIE A TIM DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Soc. ATALANTA Soc. CATANIA Soc. INTERNAZIONALE Soc. JUVENTUS Soc. NAPOLI Soc. PALERMO

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 132 DEL 25 novembre 2008 SERIE A TIM DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Soc. ATALANTA Soc. CATANIA Soc. INTERNAZIONALE Soc. JUVENTUS Soc. NAPOLI Soc. PALERMO Il Giudice Sportivo premesso che: nel corso della gara Reggina-Atalanta sostenitori della Soc. Atalanta, accendevano un fumogeno, nel proprio settore; nel corso della gara Sampdoria-Catania sostenitori della Soc. Catania accendevano un bengala nel proprio settore; nel corso della gara Internazionale-Juventus sostenitori della Soc. Internazionale, nel proprio settore, accendevano quattro fumogeni e facevano esplodere quattro petardi; nel corso della gara Internazionale-Juventus sostenitori della Soc. Juventus lanciavano un fumogeno nel terreno di giuoco; nel corso della gara Napoli-Cagliari sostenitori della Soc. Napoli, accendevano cinque bengala nel proprio settore; nel corso della gara Bologna-Palermo sostenitori della Soc. Palermo accendevano un bengala nel proprio settore; considerato che da tali comportamenti consegue la responsabilità ex art. 12, n. 3 CGS ma che, d’altra parte, nei confronti delle Società ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, n. 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente, delibera di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società in ordine al comportamento dei loro sostenitori in premessa indicato.
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