LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 141 DEL 2 dicembre 2008 SERIE A TIM DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Soc. CATANIA Soc. INTERNAZIONALE

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 141 DEL 2 dicembre 2008 SERIE A TIM DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Soc. CATANIA Soc. INTERNAZIONALE Il Giudice Sportivo premesso che: nel corso della gara Catania-Lecce sostenitori della Soc. Catania facevano esplodere un petardo nel proprio settore; nel corso della gara Internazionale-Napoli sostenitori della Soc. Internazionale, nel proprio settore, accendevano un fumogeno e un bengala e facevano esplodere tre petardi; considerato che da tali comportamenti consegue la responsabilità ex art. 12, n. 3 CGS ma che, d’altra parte, nei confronti delle Società ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, n. 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente, delibera di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società in ordine al comportamento dei loro sostenitori in premessa indicato.
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