LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 146 DEL 9 dicembre 2008 SERIE B TIM DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Soc. BRESCIA
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 146 DEL 9 dicembre 2008
SERIE B TIM
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Soc. BRESCIA
Il Giudice Sportivo
premesso che:
nel corso della gara Brescia-Albinoleffe sostenitori della Soc. Brescia, nel proprio settore,
accendevano quattro fumogeni e facevano esplodere tre petardi;
considerato che da tali comportamenti consegue la responsabilità ex art. 12, n. 3 CGS ma che,
d’altra parte, nei confronti della Società ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13,
n. 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,
delibera
di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti della Soc. Brescia in ordine al
comportamento dei suoi sostenitori in premessa indicato.