LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 149 DEL 16 dicembre 2008 SERIE B TIM DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Soc. BRESCIA Soc. MODENA
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 149 DEL 16 dicembre 2008
SERIE B TIM
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Soc. BRESCIA
Soc. MODENA
Il Giudice Sportivo
premesso che:
nel corso della gara Cittadella-Brescia sostenitori della Soc. Brescia accendevano un fumogeno,
nel proprio settore;
nel corso della gara Mantova-Modena sostenitori della Soc. Modena accendevano un fumogeno,
nel proprio settore;
considerato che da tali comportamenti consegue la responsabilità ex art. 12, n. 3 CGS ma che,
d’altra parte, nei confronti delle Società ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13,
n. 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,
delibera
di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società in ordine al
comportamento dei suoi sostenitori in premessa indicato.