LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 149 DEL 16 dicembre 2008 SERIE B TIM DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Soc. BRESCIA Soc. MODENA

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 149 DEL 16 dicembre 2008 SERIE B TIM DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Soc. BRESCIA Soc. MODENA Il Giudice Sportivo premesso che: nel corso della gara Cittadella-Brescia sostenitori della Soc. Brescia accendevano un fumogeno, nel proprio settore; nel corso della gara Mantova-Modena sostenitori della Soc. Modena accendevano un fumogeno, nel proprio settore; considerato che da tali comportamenti consegue la responsabilità ex art. 12, n. 3 CGS ma che, d’altra parte, nei confronti delle Società ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, n. 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente, delibera di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società in ordine al comportamento dei suoi sostenitori in premessa indicato.
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