LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 59 DEL 14 settembre 2008 SERIE B TIM DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Gara Soc. PISA – Soc. MODENA

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 59 DEL 14 settembre 2008 SERIE B TIM DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Gara Soc. PISA – Soc. MODENA Il Giudice Sportivo, preso atto della rituale e tempestiva segnalazione ex art. 35 1.3) CGS del Procuratore Federale, pervenuta via e-mail alle ore 11.16 odierne, in ordine al comportamento tenuto al 28° del secondo tempo dal calciatore Inacio Joelson Jose (Soc. Pisa); acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Sky e Rai), di piena garanzia tecnica e documentale; osserva: le immagini televisive documentano che, nelle circostanze in causa, il calciatore Inacio Joelson entrava, palla al piede ed in velocità, nell’area di rigore avversaria, attraversandola dal centro verso la propria sinistra. Alle sue spalle sopraggiungeva, parimenti in velocità, il calciatore del Modena Cardone, con una direttrice sostanzialmente ortogonale rispetto a quella del calciatore pisano. Negli attimi immediatamente antecedenti l’incrocio tra i due calciatori, il Cardone rallentava la corsa, quasi ad arrestarsi, alzando in alto le braccia, con l’evidente intento di sottolineare l’intenzione di evitare il contatto con l’avversario. Contestualmente, il calciatore Inacio Joelson effettuava una plateale “caduta in avanti”, senza alcun significativo contatto con l’avversario, inducendo in tal modo in errore l’Arbitro, che sanzionava con l’assegnazione di un calcio di rigore l’intervento del calciatore modenese. Ritiene questo Giudice, nell’esclusione di ogni ragionevole dubbio, che tale comportamento del calciatore pisano integri quell’ “evidente simulazione”, che rende ammissibile ex art. 35, n.1.3 CGS la “prova televisiva”, con consequenziale sanzionabilità di tale condotta gravemente antisportiva ex art. 19 n. 4 lett. a) CGS. P.Q.M. delibera, a seguito della segnalazione del Procuratore Federale, di infliggere al calciatore Inacio Joelson Jose (Soc. Pisa) la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara.
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