LEGA PRO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 55/DIV DEL 18 NOVEMBRE 2008 DECISIONE DELLA GIUDICE SPORTIVO 2^ D I V I S I O N E GARA MONTICHIARI – VALENZANA DEL 2 NOVEMBRE 2008 E RECLAMO SOCIETA’ MONTICHIARI (Com. Uff. n. 48/DIV del 4.11.2008) –

LEGA PRO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 55/DIV DEL 18 NOVEMBRE 2008 DECISIONE DELLA GIUDICE SPORTIVO 2^ D I V I S I O N E GARA MONTICHIARI - VALENZANA DEL 2 NOVEMBRE 2008 E RECLAMO SOCIETA’ MONTICHIARI (Com. Uff. n. 48/DIV del 4.11.2008) – Il Giudice Sportivo, - letti gli atti ufficiali, e il reclamo proposto dalla società Montichiari in ordine alla regolarità della gara in oggetto, - verificata la ritualità del gravame e la propria competenza, o s s e r v a - che la reclamante denuncia l’indebita presenza nello spogliatoio dell’arbitro, prima dell’inizio della gara, del Presidente della società Valenzana che si sarebbe ivi intrattenuto per quasi venti minuti, con ciò condizionando la prestazione dell’arbitro, le cui decisioni avrebbero influito in modo negativo sul risultato della gara; - che dai rapporti di gara, atti ufficiali con fede privilegiata, non sono emersi elementi a sostegno della tesi della ricorrente; - che allo scopo di ulteriormente accertare la sussistenza dei fatti denunciati è stato richiesto all’arbitro un supplemento di rapporto; - che in tale sede il Direttore di gara ha precisato che il Presidente della Valenzana Sig. Alberto Omodeo, in qualità di Dirigente Accompagnatore della predetta società, è legittimamente entrato nel suo spogliatoio per le rituali formalità di presentazione degli elenchi dei calciatori, permanendo nello spogliatoio nei normali tempi tecnici. - Pertanto, non rilevandosi dagli atti ufficiali alcun evento idoneo ad integrare fatti costituenti violazioni regolamentari il Giudice Sportivo respinge il ricorso in oggetto. - Tutto ciò premesso, d e l i b e r a - di respingere il reclamo proposto dalla società Montichiari, confermando il risultato della gara acquisito in campo (Montichiari 1 – Valenzana 3); - La tassa va addebitata.
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