LEGA PRO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 70/DIV DEL 23 DICEMBRE 2008 DECISIONE DELLA GIUDICE SPORTIVO 2^ D I V I S I O N E GARA ANDRIA BAT – GELA DEL 21 DICEMBRE 2008
LEGA PRO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 70/DIV DEL 23 DICEMBRE 2008
DECISIONE DELLA GIUDICE SPORTIVO
2^ D I V I S I O N E
GARA ANDRIA BAT – GELA DEL 21 DICEMBRE 2008
- Il Giudice Sportivo, - letti gli atti ufficiali, o s s e r v a - che al 47’ del 2^ tempo di gara, dopo la segnatura di una rete da parte della squadra avversaria, veniva aperto un cancello che permetteva l’ingresso nel recinto di gioco di circa trenta persone (alcune delle quali indossavano giacconi sociali dell’Andria Bat) alcuni dei quali si avvicinavano ad un assistente arbitrale rivolgendo allo stesso frasi offensive e reiteratamente minacciose; - che i predetti venivano allontanati dal terreno di gioco e fatti rientrare nella tribuna, mentre gli altri sostenitori rivolgevano alla terna arbitrale ripetute frasi offensive; - che la gara rimaneva sospesa e dopo circa un minuto riprendeva regolarmente fino al termine; - al termine della gara si ripeteva inopinata apertura del medesimo cancello, pur in presenza di numerosi addetti al servizio d’ordine che non si opponevano minimamente all’evento, che permetteva l’ingresso nel recinto di gioco di una decina di persone, alcune delle quali successivamente identificate quali dirigenti della società, i quali rivolgevano verso la terna arbitrale ulteriori frasi minacciose; - nel frattempo sul terreno di gioco si scatenava fra i calciatori delle due squadre ed i relativi dirigenti una rissa, che vedeva protagonisti principali i calciatori della società Andria Bat i quali dopo essersi tolta la maglia di gioco si scagliavano contro i calciatori avversari; - che un assistente arbitrale nel tentativo di raggiungere un calciatore dell’Andria Bat per tentare di identificarlo veniva bloccato da addetti al servizio d’ordine che invitavano il calciatore ad allontanarsi, con ciò impedendo la sua identificazione; - che nel frattempo il collaboratore della Procura Federale riusciva ad individuare, attraverso il numero riportato sui pantaloncini, i calciatori n. 5 SGARRA Gianluca ed il n.3 DI SIMONE Luigi della società Andria Bat che si rendevano protagonisti di una violenta aggressione dei calciatori avversari; - che dagli atti ufficiali emergono altre gravi situazioni prive di riscontri oggettivi (in particolare il grave danno fisico subito dal calciatore del Gela NIGRO Alessandro) per le quali si rimettono gli atti alla Procura Federale per ulteriori accertamenti; - che solo l’intervento delle forze dell’ordine riusciva a sedare l’aggressione ai calciatori della squadra ospite; - che dopo la gara quando l’arbitro lasciava l’impianto sportivo veniva reiteratamente ingiuriato da alcune persone che abusivamente si trovavano nello spazio adiacente gli spogliatoi; - che la presenza di numerosi sostenitori che stazionavano fuori dello stadio, costringeva la comitiva ospite a lasciare l’impianto sportivo alle ore 19,45; - che i fatti innanzi descritti si manifestano di particolare gravità, in quanto la società ospitante non solo non ha garantito un efficiente servizio d’ordine, ma ha addirittura agevolato, con il concorso di propri addetti, il verificarsi dei gravi incidenti innanzi descritti; - che risulta del tutto accertata la responsabilità dei dirigenti della società Andria Bat e la conseguente responsabilità diretta e oggettiva della stessa; - tutto ciò premesso d e l i b e r a - di infliggere alla società Andria Bat la sanzione dell’obbligo di disputare quattro gare effettive a porte chiuse, nonché l’ammenda di € 15.000,00; - di squalificare per quattro gare effettive i calciatori DI SIMONE Luigi e SGARRA Gianluca della società Andria Bat. - di rimettere gli atti alla Lega Italiana Calcio Professionistico per quanto di competenza.
GIUDICE SPORTIVO