LEGA PRO – STAGIONE SPORTIVA – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.85/DIV DEL 22 GENNAIO 2009 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA PRO VERCELLI – MONTICHIARI DELL’11 GENNAIO 2009 E RECLAMO SOCIETA’ MONTICHIARI (Com Uff. n. 77/DIV DEL 13.1.2009) – Il Giudice Sportivo,
LEGA PRO – STAGIONE SPORTIVA – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N.85/DIV DEL 22 GENNAIO 2009 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
GARA PRO VERCELLI – MONTICHIARI DELL’11 GENNAIO 2009 E RECLAMO SOCIETA’ MONTICHIARI (Com Uff. n. 77/DIV DEL 13.1.2009)
- Il Giudice Sportivo,
- letti gli atti ufficiali, il reclamo proposto dalla Società Montichiari e le controdeduzioni della società Pro Vercelli,
o s s e r v a
- che in ordine alla mancata disputa della gara in oggetto, decisa dall’arbitro in quanto “la zona compresa tra le panchine e il cerchio di centrocampo era completamente ghiacciata, costituendo pericolo per i calciatori”, la società Montichiari ha proposto reclamo richiedendo riconoscimento della responsabilità della società Pro Vercelli per inosservanza del disposto dell’art. 37 comma 6) del regolamento della Lega e di conseguenza l’assegnazione della punizione sportiva della perdita della gara per 0 a 3 a favore della società Montichiari;
- che tale richiesta è motivata con il fatto che il terreno di gioco risultava ancora coperto da un leggero strato di neve, che poteva essere facilmente rimosso con l’intervento di alcuni spalatori, peraltro presenti da almeno due ore prima dell’inizio della gara;
- che la società Pro Vercelli non avrebbe provveduto alla rimozione della neve avendo interesse al rinvio della gara, in quanto pativa l’indisponibilità di numerosi calciatori titolari;
- che la società Pro Vercelli nella memoria acquisita agli atti contesta la versione dei fatti accreditata nel reclamo, sostenendo che il terreno di gioco lungi dall’essere coperto da un leggero strato di neve, risultava in più parti ricoperto da una lastra di ghiaccio spessa alcuni centimetri; - che tale situazione era conseguenza delle rigide temperature del periodo, avendo la società Pro Vercelli provveduto a liberare il terreno di gioco dalla neve caduta alcuni giorni prima; - che le precedenti contrastanti versioni possono trovare verifica esclusivamente nel contenuto del rapporto dell’arbitro, atto ufficiale munito di fede privilegiata, e che come innanzi precisato rende maggiormente attendibile la tesi sostenuta dalla società Pro Vercelli; - che l’art. 37 comma 6) del regolamento di Lega pone l’obbligo per la società ospitante di conservare la perfetta efficienza del terreno di gioco, provvedendo allo sgombero della neve, fino a 48 ore prima dell’inizio della gara; - che la verificata esistenza di ghiaccio sul terreno costituisce di per se conferma del fatto che il terreno stesso era stato liberato dalla neve abbondantemente caduta nella zona durante la settimana; - Pertanto il ricorso già esaminato devesi ritenere non meritevole di accoglimento; - Per questi motivi, d e l i b e r a a) di respingere il reclamo come sopra proposto dalla società Montichiari; b) di rimettere gli atti alla lega Italiana Calcio Professionistico per la determinazione della data di recupero della gara Pro Vercelli – Montichiari. - La tassa va addebitata.
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