LEGA PRO – STAGIONE SPORTIVA – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 98/DIV DEL 10 FEBBRAIO 2009 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO 2^ D I V I S I O N E GARA PAVIA – MEZZOCORONA DEL 25 GENNAIO 2009 E RECLAMO SOCIETA’ MEZZOCORONA (Com. Uff. n. 88/DIV del 27.01.2009)
LEGA PRO – STAGIONE SPORTIVA – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 98/DIV
DEL 10 FEBBRAIO 2009
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
2^ D I V I S I O N E
GARA PAVIA - MEZZOCORONA DEL 25 GENNAIO 2009 E RECLAMO SOCIETA’
MEZZOCORONA (Com. Uff. n. 88/DIV del 27.01.2009)
- Il Giudice Sportivo,
- letti gli atti ufficiali, il reclamo della società Mezzocorona e le controdeduzioni della
società Pavia,
o s s e r v a
- che la società Mezzocorona ha proposto, nei termini previsti dall’art. 29 c. 7 e 8
C.G.S., reclamo in ordine alla irregolare posizione del calciatore del Pavia MICHELE
MENICOZZO, che risulta aver disputato la gara in oggetto pur dovendo ancora
scontare una giornata di squalifica, allo stesso comminata dal Giudice Sportivo del
Comitato Interregionale con Com. Uff. n. 33 del 16.6.2008;
- che tale ultimo provvedimento fu assunto in riferimento alla gara Colligiana –Alghero
ultima gara disputata nella Stagione Sportiva dalla società Alghero (nella quale il
calciatore MICHELE MENICOZZO aveva militato nel Campionato di Serie D 2007-
2008);
- che a norma dell’art. 22 c.6 del C.G.S. “le squalifiche che non possono essere scontate
nella stagione sportiva in cui sono state irrogate devono essere scontate nella stagione
o nelle stagioni successive”;
- che nella corrente Stagione Sportiva il calciatore MICHELE MENICOZZO è stato
tesserato dalla società Pavia, nella quale,confrontando il calendario con i tabellini delle
gare disputate, lo stesso risulta essere stato utilizzato (in quanto inserito in distinta e
quindi a prescindere dalla sua attiva partecipazione alla gara) in tutte le gare
regolarmente e validamente disputate dalla società di appartenenza (ad eccezione di
una gara nella quale ha però scontato la squalifica per una gara comminata con il Com.
Uff. n. 58/DIV del 25.11.2008);
- che verificata d’ufficio la sussistenza dei fatti evidenziati nel ricorso, risulta accertata
l’irregolare partecipazione alla gara in oggetto del calciatore della società Pavia
MICHELE MENICOZZO;
- che a norma dell’art. 17 c. 5 C.G.S. la società che fa partecipare ad una gara ufficiale
calciatori in stato di squalifica, incorre nella punizione sportiva della perdita della gara;
- che la società Pavia, con controdeduzioni inoltrate nei termini, ha sostenuto
l’irricevibilità del reclamo in esame in quanto:
1) lo stesso risulta presentato e sottoscritto dal direttore generale Monica Morandini, che
in tale veste a norma dell’art. 33 c. 1 C.G.S. non risulterebbe legittimata, in quanto tale
facoltà spetterebbe esclusivamente al legale rappresentante della società;
2) la firma di nomina dell’Avv. Mattia Grassani a rappresentante di fiducia nel
procedimento non risulta autenticata dallo stesso;
3) la sede della società Mezzocorona nel reclamo risulta indicata in modo errato;
- che i predetti rilievi appaiono non condivisibili in quanto il ricorso risulta sottoscritto da
Monica Morandini che effettivamente ed inopinatamente si qualifica come Direttore
Generale della società; da una verifica d’ ufficio operata sul censimento in vigore
presso la Lega Pro, la stessa risulta rivestire la carica di Consigliere di Amministrazione
con delega a tutte le attività amministrative, e quindi con validi poteri di rappresentanza
della società in ordine alla presentazione di ricorsi e reclami; gli altri rilievi appaiono
irrilevanti in quanto le asserite irregolarità formali riguardano i poteri conferiti all’Avv.
Grassani, che nel procedimento avanti questo Giudice non sarebbe comunque
legittimato a svolgere alcuna attività.
Tutto ciò premesso, accertata la fondatezza dei motivi del reclamo in esame e letto
l’art. 17 comma 5 del C.G.S.,
d e l i b e r a
- di accogliere il reclamo proposto dalla società Mezzocorona infliggendo alla società
Pavia la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 a favore della
società Mezzocorona.
- La tassa va accreditata.
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