LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.160/C del 19/1/2005 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO SOCIETA’ CASTEL S.PIETRO T. CALCIO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE OMAR ROMA (C.U. N.148/C DELL’11/1/2005 GARA CASTEL S.PIETRO T.-SAN MARINO DEL 9 GENNAIO 2005) CON PROCEDURA D’URGENZA.
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.160/C del 19/1/2005
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO SOCIETA’ CASTEL S.PIETRO T. CALCIO S.R.L. AVVERSO
SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE OMAR ROMA (C.U.
N.148/C DELL’11/1/2005 GARA CASTEL S.PIETRO T.-SAN MARINO DEL 9
GENNAIO 2005) CON PROCEDURA D’URGENZA.
Con delibera del Giudice Sportivo Omar Roma, calciatore tesserato per
la Castel S. Pietro Terme Calcio S.r.l., veniva squalificato per due gare
effettive “per atto di violenza verso un avversario mentre il gioco si svolgeva in
altra parte del campo (r.A.A.)”.
Proponeva reclamo la società, sostenendo che il comportamento per
cui fu sanzionato il Roma non meritasse la qualifica di atto di violenza
trattandosi di semplice strattonamento e chiedendo la riduzione della
sanzione irrogata.
La Commissione deliberava di acquisire supplemento dall’assistente
arbitrale, che in tale atto riferiva di come il Roma avesse “spinto con il gomito”
il volto del calciatore avversario causandone l’immediata reazione.
All’odierna riunione nessuno era presente.
Osserva la Commissione che il proposto reclamo merita accoglimento.
In effetti la condotta del Roma non può essere qualificata come
violenta, non essendosi trattato di una gomitata ma di una semplice spinta,
come del resto ritenuto dallo stesso direttore di gara che nel proprio rapporto,
descrivendo il motivo della espulsione del calciatore Villa, parla di
“scorrettezza subita” da questi, evidentemente alludendo alla condotta del
Roma.
Va poi valutata la contestualità delle condotte dei due calciatori, il Villa ed il
Roma, che induce la Commissione ad irrogare ad entrambi analoga
sanzione.
Per questi motivi la Commissione
d e l i b e r a
di accogliere il reclamo riducendo la squalifica ad una gara effettiva.
La tassa non va addebitata.
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