LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.161/C del 19/1/2005 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI MAURIZIO FONTANILI, PRESIDENTE DELLA CARRARESE CALCIO, CLAUDIO VINAZZANI E SOCIETA’ CARRARESE CALCIO S.R.L. -.

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.161/C del 19/1/2005 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI MAURIZIO FONTANILI, PRESIDENTE DELLA CARRARESE CALCIO, CLAUDIO VINAZZANI E SOCIETA’ CARRARESE CALCIO S.R.L. -. Su deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C., è stato contestato: - a Maurizio Fontanili, presidente della società Carrarese Calcio S.r.l., la violazione di cui art.1, comma 1° del Codice di Giustizia Sportiva per avere richiesto l’accredito, per la partecipazione alla prima fase del calcio mercato dal 1° al 9 Luglio 2004 di Claudio Vinazzani, con qualifica di direttore sportivo inserito nel foglio di censimento della società Carrarese Calcio S.r.l. per la stagione 2004/2005 ma essendo privo di qualifica; - a Claudio Vinazzani, la violazione dell’art.1 comma 1° del C.G.S., per aver partecipato alla prima fase del calcio mercato dal 1° al 9 Luglio 2004 senza averne alcun titolo; - alla società Carrarese Calcio S.r.l. la violazione di cui all’art.2 commi 3° e 4° del C.G.S. a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva nelle violazioni ascritte ai propri tesserati. Nelle forme e nei termini di rito perveniva memoria difensiva dalla società Carrarese Calcio S.r.l., nella quale si riferiva che il Vinazzani aveva regolarmente frequentato il corso di direttore sportivo a Coverciano conseguendo la relativa abilitazione dal dicembre 1997; per l’effetto chiedendo il proscioglimento dagli addebiti contestati agli incolpati e alla società. All’odierna riunione erano presenti i signori Devoti segretario della società Carrarese Calcio S.r.l. e il rappresentante della Procura Federale, avv. Federico Bagattini, che concludevano come da verbale. Osserva la Commissione che la tesi difensiva merita accoglimento. Risulta infatti provato in via documentale: - che il Vinazzani ha conseguito, frequentando l’apposito corso a Coverciano, il titolo di direttore sportivo (vedasi Com. Uff. n. 84 Lega Professionisti Serie C del 10 gennaio 1998), pur non provvedendo a richiedere l’apposita iscrizione nell’elenco speciale dei direttori sportivi; - che il nominativo del Vinazzani risulta regolarmente inserito nel modulo di censimento depositato agli atti della Lega il 30 giugno 2004. Al di là delle qualificazioni formali risulta quindi pienamente rispettato il dettato della normativa che fa divieto a soggetti diversi da quelli inseriti nel modulo di censimento depositato agli atti della Lega di partecipare al calciomercato; essendo in possesso il Vinazzani dei requisiti richiesti ne consegue che gli odierni deferiti e la società Carrarese Calcio vanno prosciolti dagli addebiti rispettivamente loro contestati. Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a di prosciogliere Maurizio Fontanili, presidente della Carrarese Calcio, Claudio Vinazzani e societa’ Carrarese Calcio S.r.l. dagli addebiti loro contestati.
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