LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.161/C del 19/1/2005 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI GIOVANNI URBANI, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ GUBBIO, UMBERTO BEDINI E SOCIETA’ A.S. GUBBIO 1910 S.R.L.-.
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.161/C del 19/1/2005
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI GIOVANNI
URBANI, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ GUBBIO, UMBERTO BEDINI E
SOCIETA’ A.S. GUBBIO 1910 S.R.L.-.
Su deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C., è stato
contestato:
- a Giovanni Urbani, presidente della società A.S. Gubbio 1910 S.r.l., la
violazione di cui art.1, comma 1° del Codice di Giustizia Sportiva per avere
richiesto l’accredito, per la partecipazione alla prima fase del calcio mercato
dal 1° al 9 Luglio 2004 di Umberto Bedini, con qualifica di collaboratore ma
non essendo inserito nel foglio di censimento della società A.S. Gubbio 1910
S.r.l. per la stagione 2004/2005;
- a Umberto Bedini, la violazione dell’art.1 comma 1° del C.G.S., per aver
partecipato alla prima fase del calcio mercato dal 1° al 9 Luglio 2004 senza
averne alcun titolo;
- alla società A.S. Gubbio 1910 S.r.l. la violazione di cui all’art.2 commi 3° e 4°
del C.G.S. a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva nelle violazioni ascritte
ai propri tesserati.
Nelle forme e nei termini di rito perveniva memoria difensiva dalla
società A.S. Gubbio 1910 S.r.l., nella quale si riferiva che il Bedini
effettivamente partecipava alla fase del calciomercato come indicato in capo
di incolpazione, ma quale presidente e legale rappresentante della società
A.S. Gubbio, come risulta da integrazione del censimento per la stagione
sportiva 2004/2005 depositato in data 6 luglio 2004 presso la Lega
Professionisti Serie C; per l’effetto chiedendosi il proscioglimento dagli
addebiti contestati degli incolpati e della società.
All’odierna riunione era presente il rappresentante della Procura
Federale, avv. Federico Bagattini, che concludeva come da verbale.
Osserva la Commissione che la tesi difensiva merita accoglimento.
Risulta infatti provato in via documentale quanto asserito dalla società
deferita; pienamente legittima pertanto la partecipazione al calciomercato del
soggetto che ebbe ad assumere, come risulta dal modulo di censimento
integrato depositato in Lega, la qualifica di presidente della società A.S.
Gubbio.
Deve quindi ritenersi pienamente rispettato il dettato della normativa
che fa divieto a soggetti diversi da quelli inseriti nel modulo di censimento
depositato agli atti della Lega di partecipare al calciomercato; essendo
ovviamente in possesso il Bedini dei requisiti richiesti ne consegue che gli
odierni deferiti e la società A.S. Gubbio vanno prosciolti dagli addebiti
rispettivamente loro contestati.
Per questi motivi la Commissione
d e l i b e r a
di prosciogliere Giovanni Urbani, presidente della società Gubbio, Umberto
Bedini e societa’ A.S. Gubbio 1910 S.R.L. dagli addebiti loro contestati.
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