LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.161/C del 19/1/2005 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI AURELIO MALVONE, PRESIDENTE DEL MORRO D’ORO, GUERINO SPERANDINI E SOCIETA’ MORRO D’ORO S.R.L. -.
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.161/C del 19/1/2005
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI AURELIO
MALVONE, PRESIDENTE DEL MORRO D’ORO, GUERINO SPERANDINI E
SOCIETA’ MORRO D'ORO S.R.L. -.
Su deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C., in data odierna
viene contestata:
- ad Aurelio Malvone, presidente del Morro D’Oro S.r.l., la violazione di cui art.
1, comma 1° del Codice di Giustizia Sportiva per aver richiesto l’accredito, per
la partecipazione alla prima fase del calciomercato dal 1° al 9 luglio 2004 del
sig. Guerino Sperandini, con la qualifica di direttore sportivo inserito nel foglio
di censimento della società Morro D’Oro S.r.l. per la stagione 2004/2005 ma
essendone egli privo;
- a Guerino Sperandini, la violazione di cui art. 1, comma 1° del Codice di
Giustizia Sportiva, per aver partecipato alla prima fase del calciomercato dal
1° al 9 luglio 2004 senza averne alcun titolo;
- alla società Morro D’oro S.r.l. la violazione di cui all’ art. 2 comma 3° e 4° del
Codice di Giustizia Sportiva a titolo di responsabilità diretta e oggettiva nelle
violazioni ascritte ai propri tesserati.
Nelle proprie controdeduzioni la società deferita, in sintesi, rappresenta
che:
nel campionato dilettanti 2003/2004 lo scorso anno la società aveva inserito lo
Sperandini quale direttore sportivo, secondo una dizione che nel campionato
di riferimento assume una connotazione più generale rispetto a quella che
riveste nel livello superiore professionistico. Pur tuttavia, sia per il campionato
di Serie D sia per la C2 attuale, chi realmente si è occupato del calciomercato
è sempre stato il presidente. Nell’estate 2004, in occasione del
censimento, per lo Sperandini è stata utilizzata la stessa dizione ma ciò deve
intendersi come il frutto di un errore di compilazione attingendo al
precedente.
Nondimeno, come emerge infatti dai relativi tabulati dell’A.D.I.SE. lo
Sperandini non risulta aver preso parte ad alcuna operazione di calciomercato.
La società pertanto richiede:
- il proscioglimento di tutti gli incolpati per insussistenza dei fatti addebitati, ivi
compresa il riconoscimento dell’assenza di responsabilità diretta e oggettiva
per la società;
- in subordine, le sanzioni minime prevista dal Codice di Giustizia Sportiva.
Alla riunione odierna è presente per la Procura Federale l’ avv. Bagattini
Federico che sottolinea come risulti in atti ufficiali sia l’errore materiale nelle
liste di censimento dello Sperandini, sia la sua effettiva non partecipazione
alle operazioni di calcio-mercato. Per il solo errato accreditamento viene
pertanto richiesta la sanzione di 500,00 euro per il Presidente Malvone e per
la società ed il proscioglimento per lo Sperandini.
Per la Morro D’oro S.r.l. è presente il presidente Aurelio Malvone il quale
si rifà alle memorie difensive già prodotte, sottolineando il disguido che però
non ha avuto seguito effettivo, come risulta in atti ufficiali e confermando le
richieste già formalmente avanzate.
Questa Commissione, sulla base di quanto risultante in atti, riconosciuto
l’erroneo inserimento di persona non avente titolo seppur senza che vi sia
stato l’effettivo esercizio di tale attività,
d e l i b e r a
di sanzionare Aurelio Malvone, presidente della società Morro D’Oro, con
l’ammonizione, la società Morro D'Oro S.r.l. con ammenda di 200,00 euro e di
prosciogliere lo Sperandini.
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