LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.161/C del 19/1/2005 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI ROMANO MALAVOLTA, PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ TERAMO, MAURO TRAINI E SOCIETA’ TERAMO CALCIO S.P.A. -.

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.161/C del 19/1/2005 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI ROMANO MALAVOLTA, PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ TERAMO, MAURO TRAINI E SOCIETA’ TERAMO CALCIO S.P.A. -. Su deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C., è stato contestato: - a Romano Malavolta, presidente della società Teramo Calcio S.p.a., la violazione di cui art.1, comma 1° del Codice di Giustizia Sportiva per avere permesso la partecipazione alla prima fase del calcio mercato dal 1° al 9 Luglio 2004 di Mauro Traini inserito nel foglio di censimento della società Teramo Calcio S.p.a. per la stagione 2004/2005; - a Mauro Traini, la violazione dell’art.1 comma 1° C.G.S., per aver partecipato alla prima fase del calcio mercato dal 1° al 9 Luglio 2004 senza averne alcun titolo, essendosi sospeso a far data dal 2001 come risulta dall’Ufficio del Settore Tecnico F.I.G.C.; - alla società Teramo Calcio S.p.a. la violazione di cui all’art.2 commi 3° e 4° del C.G.S. a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva nelle violazioni ascritte ai propri tesserati. Nelle forme e nei termini di rito perveniva memoria difensiva dalla società Teramo Calcio S.p.a., nella quale si riferiva che il Traini era stato tesserato dalla società Teramo Calcio nel giugno 2004 con la qualifica di “responsabile della I^ squadra”, tanto che il suo nome figura nel modulo di censimento, depositato agli atti della Lega il 30 giugno 2004 e che pertanto egli aveva titolo per partecipare al calciomercato; per l’effetto chiedendosi il proscioglimento dagli addebiti contestati degli incolpati e della società. All’odierna riunione erano presenti l’avv. Alessio Piscini in rappresentanza dei deferiti e della società Teramo Calcio S.p.a. e per la Procura Federale l’avv. Federico Bagattini che concludevano come da verbale. Osserva la Commissione che la tesi difensiva merita accoglimento. Risulta infatti provato in via documentale: - che il Traini ebbe a sottoscrivere contratto per direttore sportivo-segretario e figure assimilate con la società Teramo Calcio S.p.a. in data 07 luglio 2004; - che solo da tale data (vedasi doc. 2 Allegato alla memoria difensiva) il Traini partecipò al calciomercato, pernottando presso “Atahotel Quark” appunto dal 07 luglio 2004; - che il nominativo del Traini risulta regolarmente inserito, con la qualifica di “responsabile della I^ squadra”, nel modulo di censimento depositato agli atti della Lega il 30 giugno 2004. Al di là delle qualificazioni formali risulta quindi pienamente rispettato il dettato della normativa che fa divieto a soggetti diversi da quelli inseriti nel modulo di censimento depositato agli atti della Lega di partecipare al calciomercato; essendo in possesso il Traini dei requisiti richiesti ne consegue che gli odierni deferiti e la società Teramo Calcio vanno prosciolti dagli addebiti rispettivamente loro contestati. Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a di prosciogliere Romano Malavolta, presidente della Societa’ Teramo, Mauro Traini e societa’ Teramo Calcio S.P.A. dagli addebiti loro contestati.
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