LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.161/C del 19/1/2005 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI UMBERTO MASTELLARINI, PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ SAMBENEDETTESE CALCIO E SOCIETA’ S.S. SAMBENEDETTESE CALCIO S.R.L. -.

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.161/C del 19/1/2005 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI UMBERTO MASTELLARINI, PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ SAMBENEDETTESE CALCIO E SOCIETA’ S.S. SAMBENEDETTESE CALCIO S.R.L. -. Su deferimento del Procuratore Federale del 23 novembre 2004, in data odierna viene contestata al sig. Umberto Mastellarini, presidente della S.S. Sambenedettese Calcio S.r.l., ed alla società stessa, la violazione rispettiva degli artt.3 comma 1° e 1 comma 1° e art.2 comma 4° del Codice di Giustizia Sportiva per aver nel corso di dichiarazioni rese al termine della gara Napoli - Sambenedettese di serie C1 ad organi di informazione (Corriere dello Sport del 23.11.04 pag. 15) le espressioni riportate e virgolettate dal cronista così come sotto indicato: “Voglio parlare con il Presidente Federale Franco Carraro e con Mario Macalli….Non ci stiamo a fare le vittime sacrificali….Se il Napoli deve andare in serie B ce lo dicano subito così facciamo prima e magari ci mettiamo l’anima in pace…Non vorrei che si ripetesse quello che è stato per la Fiorentina riportata di forza in Serie A non vorrei che fosse già tutto deciso…la Samb ha diritto di giocarsela e di perdere eventualmente sul campo e non per fattori esterni…Il signor Gava ha visto solo ciò che ha voluto vedere…Il nostro Amodio ha preso uno schiaffo e l’arbitro ha fatto finta di nulla…Al Napoli l’arbitro ha permesso e concesso di tutto, specie quando il pubblico alzava un po’ la voce. La verità è che si è lasciato condizionare. In quello stadio…si può essere condizionati se non si ha tutta la freddezza e serenità di giudizio”. Con tali affermazioni, ritiene la Procura, il presidente Mastellarini colpevole di gravi giudizi sulla reputazione della classe arbitrale e del direttore dell’incontro in particolare, con ciò violando i già citati artt 1 e 3. Parallelamente, ai sensi dell’art. 2 comma 4° viene deferita anche la società S.S. Sambenedettese Calcio S.r.l per responsabilità diretta oggettiva nella violazione ascritta al proprio dirigente. Nelle forme e termini di rito perveniva una memoria difensiva da parte della società nell’interesse proprio e dell’incolpato. Nella stessa in sintesi e significativamente emerge che: - tutte le dichiarazioni allegate sono state rilasciate a caldo in uno stato emozionale e al termine di una gara importantissima, condizionata da errati comportamenti arbitrali; - si è trattato di un commento ironico, ma non certo offensivo o irrispettoso, su una discutibile prestazione dell’ arbitro, ma non intenzionalmente lesivo dell’intera organizzazione arbitrale. Né tale giudizio critico interpretativo su una prestazione negativa dell’arbitro stesso potrebbe automaticamente essere tradotto come espressione lesiva del suo onore e della sua reputazione, dovendosi viceversa intendere come una tutelata manifestazione di pensiero e di critica; - la portata della espressione è stata enfatizzata dal giornalista, secondo un modus operandi costante nel mondo dello sport, ma non dal presidente direttamente controllabile. La memoria difensiva si conclude con la richiesta di proscioglimento o, in subordine di una sanzione assolutamente lieve per il presidente e la Società medesima. Alla riunione odierna è presente per la Procura Federale l’ avv. Federico Bagattini e per la S.S. Sambenedettese Calcio S.r.l. l’avv. Piscini Alessio. Il rappresentante della Procura ha confermato il quadro d’imputazione, spiegando in particolare come con le espressioni usate, sostanzialmente non contestate dal presidente stesso e riprese dalla stampa, non si verta nella critica pur severa per errati comportamenti arbitrali. Queste ultime viceversa stigmatizzano fortemente l’organizzazione arbitrale e la figura dell’ufficiale di gara, atteso che il suo atteggiamento farebbe parte di un quadro strategico finalizzato a favorire la società del Napoli e la sua promozione in Serie B. Tali gravi affermazioni, a parere della Procura Federale, sarebbero dunque da punire adeguatamente con la sanzione prevista ai sensi dell’art. 4 comma 1° del Codice di Giustizia Sportiva con : - l’ ammenda per il presidente di 5.000,00 euro; - con la ammenda per la S.S. Sambenedettese Calcio S.r.l. di 5.000,00 euro per responsabilità oggettiva di cui all’art. 3 comma 2° del Codice della Giustizia Sportiva. Parallelamente, ritiene la Procura, non debbano essere presi in considerazione altri possibili precedenti. Il rappresentante della società stessa si è rifatto ai contenuti più significativi della memoria difensiva, chiedendo in conclusione il proscioglimento e in subordine delle sanzioni proposte dalla Procura Federale. Orbene, la Commissione osserva che l’addebito contestato è da ritenersi pienamente provato in via documentale attraverso il testo dell’articolo apparso tra l’altro sul quotidiano “Corriere dello Sport del 23 novembre 2004” nonché dalla sostanziale ammissione dell’addebito medesimo. Quanto alla corretta interpretazione della natura delle affermazioni de quo, esse appaiono non già critiche a caldo per un asserito condizionamento ambientale nè legittimi diritti di critica o espressioni di pensiero, ma dichiarazioni lesive della organizzazione arbitrale e quindi del sistema nel suo complesso, oltre che del direttore di gara: Alla responsabilità dell’incolpato consegue quella della società per dato oggettivo ai sensi dell’art. 3 comma 2° già citato. La Commissione pertanto, tenuto conto delle affermazioni pronunciate e documentate, in linea coerente con la propria giurisprudenza, accogliendo parzialmente le richieste della Procura Federale ritiene equo irrogare le seguenti sanzioni e pertanto d e l i b e r a di sanzionare Umberto Mastellarini, presidente della società S.S. Sambenedettese Calcio S.r.l., con l’inibizione fino a tutto il 15 febbraio 2005 e di sanzionare la società S.S. Sambenedettese Calcio S.r.l. con l’ammenda di 4.000,00 euro.
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