LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.168/C del 26/1/2005 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PRESIDENZA DELLA LEGA DI SERIE C A CARICO DELLA SOCIETA’ TARANTO CALCIO S.R.L.-.
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.168/C del 26/1/2005
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTO DELLA PRESIDENZA DELLA LEGA DI SERIE C A CARICO
DELLA SOCIETA’ TARANTO CALCIO S.R.L.-.
Su deferimento 3/8/2004 della Presidenza della Lega è stato
contestato alla società Taranto Calcio S.r.l. la violazione dell’art.1, comma 1°
C.G.S. in relazione al punto 13 del Comunicato Ufficiale n. 180 deI 3 maggio
2004 (disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per la stagione
sportiva 2004/2005 per società professionistiche e precisamente per non aver
fornito, nel termine prescritto, la garanzia bancaria a prima richiesta, per un
importo di 97.654,00 euro a causa dello “splafonamento del budget tipo per
singolo contratto” (39.000,00 euro la Serie C/2) dipeso dalla stipulazione
dell’accordo economico col calciatore Giovanni Pompei e altra garanzia per
l’importo di 6.375,00 euro a causa di splafonamento accertato per il contratto
relativo al calciatore Antonio Altamura.
Il procedimento, inizialmente fissato per il 29 ottobre, ha subito un primo rinvio
per dar modo a questa Commissione di acquisire i comunicati ufficiali relativi
alle stagioni sportive 2002/2003, 2003/2004 e 2004/2005 al fine di avere un
quadro generale delle disposizioni regolamentari in materia di tesseramento e
contratti succedutesi nel tempo.
Alla successiva adunanza del 22 novembre 2004 comparivano i difensori avv.
Edoardo Chiacchio per la vecchia amministrazione della società e I’avv.
Vincenzo Di Ponzio per il Curatore del sopravvenuto fallimento della società.
I difensori (l’avv. Chiacchio anche con precedente memoria) eccependo che
la società non aveva prestato le garanzie richieste per il contratto col
calciatore Pompei in quanto costui era stato trasferito all’Ancona Calcio,
rendevano necessaria l’acquisizione di apposita informativa presso la Lega
Nazionale Professionisti e così disponeva questa Commissione rinviando il
procedimento a nuovo ruolo.
Pervenuta in data 20 dicembre 2004 la risposta della Lega Nazionale
Professionisti è stato rifissato il dibattimento per l’udienza odierna.
L’avv. Chiacchio non è comparso giustificando la sua assenza e chiedendo
ulteriore rinvio del procedimento.
L’avv. Di Ponzio per la Curatela del fallimento ha chiesto il proscioglimento
della società per insussistenza delle violazioni contestate.
La Commissione osserva:
non può essere accolta la richiesta dell’avv. Chiaccchio di ulteriore rinvio
essendo necessario provvedere senza ulteriore ritardo, tenuto conto della
data del deferimento e postochè il procedimento risulta maturo per la
decisione; d’altra parte la società è oggi già rappresentata dall’altro difensore
e l’avv. Chiacchio ha già avuto modo di presentare una esauriente memoria
difensiva e di svolgere oralmente le proprie difese e conclusioni alla
precedente.
In data 20/07/2003 la società Taranto Calcio stipulava col calciatore Giovanni
Pompei un contratto di prestazioni sportive a decorrere dall’1/7/2003 e fino al
30/6/2006. All’art. 2 le parti pattuivano un compenso annuo lordo per il primo
anno di 33.870,00 euro + 13.427;00 euro per la successiva stagione
2004/2005 un compenso annuo lordo di 136.654,00 euro e per quella ancora
successiva 2005/2006 155.860,00 euro.
Altro contratto la società stipulava il 16/9/2004, col calciatore Antonio
Altamura, libero per decadenza del precedente tesseramento con l’Isernia.
Stante il superamento del budget tipo per singolo contratto per la Serie C/ 2
approvato dal Consiglio Federale (39.000,00 euro per stagione sportiva) la
società veniva invitata, ai sensi dell’art. 13, ultimo comma, del C.U. n°
180/2004 a depositare entro il prescritto termine le garanzie bancarie a prima
richiesta, finalizzate alla copertura dell’indebitamento derivante
dall’eccedenza di tali contratti rispetto ai massimi consentiti.
La società Taranto non provvedeva.
Per quanto concerne il calciatore Altamura il contratto depositato prevede un
compenso di 38.875,23 euro “a decorrere dal 16/9/2004 fino al 30/6/2005”.
Il deferimento della Lega parte dal presupposto del superamento del budget
tipo singolo contratto per stagione, stabilito in euro 39.000,00 avendo ritenuto
che per periodi inferiori all’intera stagione sportiva debba procedersi ai fini
dell’osservanza della norma alla suddivisione del compenso globale in dodici
mensilità. Avendo quindi la Lega rilevato che le frazioni di anno comportino
proporzionale riduzione del budget consentito ha provveduto a richiedere la
garanzia per l’eccedenza come sopra calcolata.
Tale assunto appare corretto.
Non va peraltro trascurato il fatto che la società, con lettera pervenuta alla
Lega il 28/9/2004, in risposta a quella con la quale la Lega offriva l’alternativa
tra il prestare la garanzia richiesta o modificare il contratto, dava atto che il
calciatore non aveva accettato di apportare alcuna modifica e chiedeva quindi
che il contratto fosse annullato come in effetti lo fu. La società va esonerata
dall’addebito mossole, considerati la tempestiva richiesta di annullamento
unitamente all’errore in cui è incorsa, ritenendo che il compenso pattuito fosse
nei limiti regolamentari.
La difesa della società ha sostenuto che anche per il rapporto col calciatore
Pompei non vi è responsabilità della società perché la stessa non doveva
prestare garanzia poiché il calciatore era stato trasferito con effetto dal 1°
luglio 2004 alla società Ancona.
In effetti, a seguito della informativa disposta da questa Commissione, la Lega
Nazionale Professionisti ha risposto che “la cessione di contratto definitiva del
calciatore Pompei Giovanni della società Taranto Calcio S.p.a. alla società
Ancona Calcio S.p.a. è stata passata agli atti nulla e di nessun effetto”.
Ha allegato alla lettera informativa del 15/12/2004, copia della raccomandata
datata 10 agosto 2004, trasmessa all’Ancona Calcio, ed al calciatore Giovanni
Pompei, del seguente tenore:
“Oggetto variazione di tesseramento n. 1.320 accordo in bollo n. 1332 e
relativo contratto economico intervenuto fra la società Ancona Calcio S.p.a., la
società Taranto Calcio S.r.l. ed il calciatore Pompei Giovanni.
Con la presente comunichiamo che passiamo agli atti nulla e di nessun effetto
la documentazione in oggetto in quanto la società Ancona Calcio S.p.a. non è
stata ammessa al campionato di competenza”.
Appare pertanto evidente che la società Taranto Calcio, avendo trasferito il
calciatore con effetto dal 1° luglio 2004 non poteva e doveva prestare
garanzia alcuna per gli emolumenti previsti per la corrente stagione sportiva in
quanto non tenuta alla prestazione, tanto meno nel termine regolamentare, di
cui al deferimento, del 9 luglio 2004, avendo peraltro appreso
dell’annullamento del trasferimento in data certamente successiva al 10
agosto; nè in ipotesi poteva provvedervi successivamente, risultando che la
Lega Professionisti Serie C, con provvedimento comunicato alla società ed al
Pompei in data 23 luglio 2004 aveva già disposto per l’annullamento del
contratto economico con dichiarazione di decadenza del tesseramento.
Concludendo non sussiste neppure questa seconda violazione.
Per questi motivi la Commissione
d e l i b e r a
di prosciogliere la società Taranto Calcio S.r.l. dalle violazioni ad essa
ascritte.
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