LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.169/C del 26/1/2005 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE SERIE “C/2” RECLAMO CALCIATORE RODOLFO GIORGETTI (FANO CALCIO S.R.L.) AVVERSO SQUALIFICA QUATTRO GARE EFFETTIVE (C.U. N.148/C DELL’11/1/2005 GARA FANO-IMOLESE DEL 9 GENNAIO 2005).

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.169/C del 26/1/2005 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE SERIE “C/2” RECLAMO CALCIATORE RODOLFO GIORGETTI (FANO CALCIO S.R.L.) AVVERSO SQUALIFICA QUATTRO GARE EFFETTIVE (C.U. N.148/C DELL’11/1/2005 GARA FANO-IMOLESE DEL 9 GENNAIO 2005). Con la delibera indicata in epigrafe, il Giudice Sportivo ha inflitto la squalifica per quattro gare al calciatore Rodoldo Giorgetti del Fano Calcio “per atto di particolare violenza, per aver colpito al volto un avversario con una forte testata che gli causava una ferita al labbro e doveva essere soccorso dal personale sanitario mentre era sanguinante a terra”. Contro tale delibera ha proposto reclamo il calciatore per ottenere la riduzione della squalifica. A sostegno del gravame ha dedotto che, essendo la propria squadra intenta a sfruttare il recupero del secondo tempo per tentare la vittoria, egli avrebbe, impedito dall’avversario a riprendere sollecitamente il gioco, sospinto con il petto il suo antagonista, urtandolo accidentalmente sul labbro e provocandogli la ferita che non ha, peraltro, compromesso la prosecuzione della gara. All’esito dell’odierna riunione, si ritiene che il reclamo non possa essere accolto. Nel supplemento acquisito in questa sede, l’arbitro ha confermato il referto di gara, spiegando che la testata inflitta dal Giorgetti é stata volontaria e non accidentale come ex adverso dedotto, smentendo così la tesi difensiva del contatto accidentale fra la testa del Giorgetti e il labbro dell’antagonista. La considerazione che non si possa ipotizzare l’atto di particolare violenza in quanto il calciatore é stato in grado, sia pure dopo l’intervento sanitario, di riprendere regolarmente il gioco in condizioni normali non consente di escludere la fattispecie disciplinare dì cui all’art. 14 lett.f) del C.G.S, in quanto la normativa in esame comprende accanto all’ipotesi dell’atto di particolare violenza anche l’ipotesi della particolare gravità dell’atto, nella specie sicuramente ricorrente in considerazione della proditorietà del gesto estraneo ai fatti di gioco. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo proposto dal calciatore Rodolfo Giorgetti (Fano Calcio S.r.l.). La tassa va addebitata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it