LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.169/C del 26/1/2005 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE SERIE “C/2” RECLAMO SOCIETA’ S.S. JUVE STABIA S.R.L. AVVERSO AMMENDA 2.250,00 EURO (C.U. N.137/C DEL 21/12/2004 GARA JUVE STABIARENDE DEL 19 DICEMBRE 2004).
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.169/C del 26/1/2005
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
SERIE “C/2”
RECLAMO SOCIETA’ S.S. JUVE STABIA S.R.L. AVVERSO AMMENDA
2.250,00 EURO (C.U. N.137/C DEL 21/12/2004 GARA JUVE STABIARENDE
DEL 19 DICEMBRE 2004).
Sulla base degli atti ufficiali della partita Juve Stabia-Rende del
19.12.2004, il Giudice Sportivo ha inflitto alla società ospitante 2.250,00 euro
di ammenda, motivando così il suo provvedimento: “per avere più volte,
raggiungendoli al capo e sulla persona, colpito gli assistenti arbitrali con sputi;
per lancio verso gli stessi di una bottiglietta e di un petardo, che esplodendo a
poca distanza di uno degli ufficiali di gara gli provocava momentaneo e breve
stordimento”.
Contro tale delibera ha proposto reclamo la società campana per
ottenere in tesi la revoca della sanzione e in ipotesi una congrua riduzione
della stessa. A sostegno del gravame ha dedotto che la particolare
conformazione del proprio stadio, con gli spalti posti a ridosso del campo,
ingigantirebbe ogni forma di intemperanza della tifoseria locale, sempre
presente in numero elevato con conseguente difficoltà di controllo da parte
della dirigenza societaria, ed ha aggiunto che il petardo, fatto esplodere in
segno di giubilo per i risultati provenienti dagli altri campi, non sarebbe stato
diretto verso il collaboratore dell’arbitro, come provato dalla circostanza che
non é esploso sul campo.
All’odierno procedimento nessuno è comparso.
All’esito della riunione ritiene la Commissione che il reclamo non sia
accoglibile.
Le intemperanze della tifoseria stabbiese sono fortemente censurabili
ove si valuti che le stesse non sono consistite solo nella esplosione del
petardo in segno di giubilo, ma hanno ricompreso anche, come dedotto dal
Giudice Sportivo nella motivazione, il reiterato lancio di sputi verso gli
assistenti arbitrati attinti sul capo e sulla persona, per cui é da ritenere che
l’ammenda irrogata dal primo giudice non ecceda i limiti di una equa
sanzione.
Il reclamo va quindi respinto e la tassa va addebitata.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo presentato dalla società S.S. Juve Stabia S.r.l.
avverso l’ammenda inflittale.
La tassa va addebitata.
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