LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.169/C del 26/1/2005 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE SERIE “C/2” RECLAMO SOCIETA’ S.S. JUVE STABIA S.R.L. AVVERSO AMMENDA 2.250,00 EURO (C.U. N.137/C DEL 21/12/2004 GARA JUVE STABIARENDE DEL 19 DICEMBRE 2004).

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.169/C del 26/1/2005 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE SERIE “C/2” RECLAMO SOCIETA’ S.S. JUVE STABIA S.R.L. AVVERSO AMMENDA 2.250,00 EURO (C.U. N.137/C DEL 21/12/2004 GARA JUVE STABIARENDE DEL 19 DICEMBRE 2004). Sulla base degli atti ufficiali della partita Juve Stabia-Rende del 19.12.2004, il Giudice Sportivo ha inflitto alla società ospitante 2.250,00 euro di ammenda, motivando così il suo provvedimento: “per avere più volte, raggiungendoli al capo e sulla persona, colpito gli assistenti arbitrali con sputi; per lancio verso gli stessi di una bottiglietta e di un petardo, che esplodendo a poca distanza di uno degli ufficiali di gara gli provocava momentaneo e breve stordimento”. Contro tale delibera ha proposto reclamo la società campana per ottenere in tesi la revoca della sanzione e in ipotesi una congrua riduzione della stessa. A sostegno del gravame ha dedotto che la particolare conformazione del proprio stadio, con gli spalti posti a ridosso del campo, ingigantirebbe ogni forma di intemperanza della tifoseria locale, sempre presente in numero elevato con conseguente difficoltà di controllo da parte della dirigenza societaria, ed ha aggiunto che il petardo, fatto esplodere in segno di giubilo per i risultati provenienti dagli altri campi, non sarebbe stato diretto verso il collaboratore dell’arbitro, come provato dalla circostanza che non é esploso sul campo. All’odierno procedimento nessuno è comparso. All’esito della riunione ritiene la Commissione che il reclamo non sia accoglibile. Le intemperanze della tifoseria stabbiese sono fortemente censurabili ove si valuti che le stesse non sono consistite solo nella esplosione del petardo in segno di giubilo, ma hanno ricompreso anche, come dedotto dal Giudice Sportivo nella motivazione, il reiterato lancio di sputi verso gli assistenti arbitrati attinti sul capo e sulla persona, per cui é da ritenere che l’ammenda irrogata dal primo giudice non ecceda i limiti di una equa sanzione. Il reclamo va quindi respinto e la tassa va addebitata. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo presentato dalla società S.S. Juve Stabia S.r.l. avverso l’ammenda inflittale. La tassa va addebitata.
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