LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.170/C del 26/1/2005 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI LUIGI GUALCO, PRESIDENTE DELLA CREMONESE, EDGARDO ZANOLI E SOCIETA’ U.S. CREMONESE S.P.A.-.

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.170/C del 26/1/2005 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI LUIGI GUALCO, PRESIDENTE DELLA CREMONESE, EDGARDO ZANOLI E SOCIETA’ U.S. CREMONESE S.P.A.-. A seguito di deferimento operato dalla Procura Federale della F.I.G.C., é stata contestata la violazione di cui all’art.1 comma 1° del C.G.S a Luigi Gualco, presidente della società U.S.Cremonese, per avere richiesto l’accredito, per la partecipazione alla prima fase del calcio mercato dall’1.7.2004 al 9.7.2004, di Edoardo Zanoli con la qualifica di collaboratore non inserito nel foglio di censimento, e di Valentino Angeloni, anch’egli non inserito nel foglio di censimento per la stagione 2004-2005; é stata poi contestata ad Edoardo Zanoli la violazione di cui agli artt.1 comma l° del C.G.S. e 36 comma 7° delle N.O.I.F. per aver partecipato alla prima fase del calcio mercato senza averne titolo. Alla società U.S. Cremonese é stata contestata la violazione di cui all’art.2 comma 3° e 4° del C.G.S. a titolo di responsabIlità diretta ed oggettiva nelle violazioni ascritte ai propri tesserati. Con memoria difensiva inoltrata nei termini, la società ha chiesto in principalità il proscioglimento proprio e dei tesserati, deducendo che nel Gualco e nello Zanoli difetterebbe l’elemento psicologico, ed ha invocato in subordine, in caso di ritenuta responsabilità, l’irrogazione di una sanzione contenuta nel minimo. A sostegno dell’assunto difensivo di tesi ha dedotto che in concreto lo Zanoli era nell’organico della società e che del mero difetto formale del mancato inserimento nel censimento non sarebbe stato consapevole al pari del presidente della società Gualco, per cui non sarebbe contestabile la ricorrenza della buona fede. Dinanzi alla Commissione il rappresentante della Procura Federale, pur ponendo in risalto che la società non abbia attribuito qualifiche non rispondenti al vero al fine di legittimare la partecipazione dello Zanoli, ritiene pur tuttavia di dover chiedere l’affermazione di responsabilità sia del tesserato che della società per aver accreditato soggetto non avente titolo. In conseguenza di ciò ha concluso chiedendo comminarsi l’ammenda di 250,00 euro sia per il presidente che per la società. Il difensore della società ha concluso per il proscioglimento. La Commissione preso atto di quanto sopra, dovendosi escludere la ricorrenza di false attribuizioni di qualifiche, ritiene sia i tesserati che la società immeritevoli di sanzioni. Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a di prosciogliere Luigi Gualco, Presidente della Cremonese, Edgardo Zanoli e societa’ U.S. Cremonese S.P.A. dagli addebiti loro contestati.
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