LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.170/C del 26/1/2005 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI ALDO GRASSI, PRESIDENTE DELLA LUCCHESE LIBERTAS, CAMILLO DE NICOLA E DELLA SOCIETA’ A.S. LUCCHESE LIBERTAS S.R.L.-.
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.170/C del 26/1/2005
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI ALDO
GRASSI, PRESIDENTE DELLA LUCCHESE LIBERTAS, CAMILLO DE
NICOLA E DELLA SOCIETA’ A.S. LUCCHESE LIBERTAS S.R.L.-.
A seguito di deferimento operato dalla Procura Federale della F.I.G.C.,
é stata contestata la violazione di cui all’art.1 comma 1° del C.G.S: 1) al
presidente della società A.S.Lucchese Libertas S.r.l., Aldo Grassi, per avere
richiesto l’accredito, per la partecipazione alla prima fase del calcio mercato
dall’1.7.2004 aI 9.7.2004, di Camillo De Nicola non inserito nel foglio di
censimento della società per la stagione 2004-2005; 2) aI tesserato Camillo
De Nicola per aver partecipato alla prima fase del calcio mercato non essendo
inserito nel censimento. Alla società A.S.Lucchese Libertas S.r.l. é stata
contestata la violazione di cui all’art.2 comma 3° e 4° a titolo di responsabilità
diretta ed oggettiva nelle violazioni ascritte ai propri tesserati.
Con memoria inoltrata nei termini, la società ha chiesto il
proscioglimento sia proprio che dei tesserati, deducendo che il De Nicola ha
svolto sin dall’1.7.2003 in società l’incarico di Direttore Generale con contratto
avente scadenza 30.6.2006, regolarmente depositato presso la Lega
Professionisti di Serie C, ed ha aggiunto che il rapporto lavorativo con il De
Nicola é stato risolto il giorno 8.7.2004 con atto depositato anche questo
presso la suddetta Lega; ha poi spiegato che la mancata iscrizione del De
Nicola nel censimento era dipeso da un mero errore commesso dalla
segreteria della società preposta allo svolgimento di tali adempimenti.
Dinanzi alla Commissione la Procura Federale ha concluso per il
proscioglimento degli incolpati, alla quale richiesta si è associata la società
All’esito della odierna riunione si ritiene che la richiesta di
proscioglimento sia fondata.
I documenti allegati alla memoria difensiva dimostrano che
effettivamente il De Nicola era contrattualmente legato alla società lucchese
come Direttore Generale sin dal 30.6.2003, come provato dal contratto
depositato presso la Lega, e che tale incarico mantenne sino all’8.7.2004,
quando il rapporto lavorativo si risolse, come comprovato da altro documento
depositato presso la Lega: ne deriva che alla data dell’1.7.2004, fissata per
l’inizio della prima fase del calciomercato, il De Nicola era regolarmente
legittimato con la sua qualifica a partecipare alle operazioni presso la struttura
alberghiera predisposta per lo svolgimento delle operazioni.
Considerato che la società si é sempre dimostrata rispettosa della
normativa federale, dato sicuramente positivo, ritiene la Commissione che il
dato meramente formale del mancato inserimento del nominativo del De
Nicola nel censimento, attribuibile ad un mero errore della segreteria della
società, non possa e non debba pregiudicare la posizione e dei tesserati e
della società stessa.
Per le decisive, seppur sintetiche, osservazioni sopra svolte, si ritiene
equo il proscioglimento di tutti i deferiti.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di prosciogliere Aldo Grassi, Presidente della Lucchese Libertas, Camillo De
Nicola e societa’ A.S. Lucchese Libertas S.R.L. dall’addebito formulato a
loro carico.
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