LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.170/C del 26/1/2005 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI ALDO GRASSI, PRESIDENTE DELLA LUCCHESE LIBERTAS, CAMILLO DE NICOLA E DELLA SOCIETA’ A.S. LUCCHESE LIBERTAS S.R.L.-.

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.170/C del 26/1/2005 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI ALDO GRASSI, PRESIDENTE DELLA LUCCHESE LIBERTAS, CAMILLO DE NICOLA E DELLA SOCIETA’ A.S. LUCCHESE LIBERTAS S.R.L.-. A seguito di deferimento operato dalla Procura Federale della F.I.G.C., é stata contestata la violazione di cui all’art.1 comma 1° del C.G.S: 1) al presidente della società A.S.Lucchese Libertas S.r.l., Aldo Grassi, per avere richiesto l’accredito, per la partecipazione alla prima fase del calcio mercato dall’1.7.2004 aI 9.7.2004, di Camillo De Nicola non inserito nel foglio di censimento della società per la stagione 2004-2005; 2) aI tesserato Camillo De Nicola per aver partecipato alla prima fase del calcio mercato non essendo inserito nel censimento. Alla società A.S.Lucchese Libertas S.r.l. é stata contestata la violazione di cui all’art.2 comma 3° e 4° a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva nelle violazioni ascritte ai propri tesserati. Con memoria inoltrata nei termini, la società ha chiesto il proscioglimento sia proprio che dei tesserati, deducendo che il De Nicola ha svolto sin dall’1.7.2003 in società l’incarico di Direttore Generale con contratto avente scadenza 30.6.2006, regolarmente depositato presso la Lega Professionisti di Serie C, ed ha aggiunto che il rapporto lavorativo con il De Nicola é stato risolto il giorno 8.7.2004 con atto depositato anche questo presso la suddetta Lega; ha poi spiegato che la mancata iscrizione del De Nicola nel censimento era dipeso da un mero errore commesso dalla segreteria della società preposta allo svolgimento di tali adempimenti. Dinanzi alla Commissione la Procura Federale ha concluso per il proscioglimento degli incolpati, alla quale richiesta si è associata la società All’esito della odierna riunione si ritiene che la richiesta di proscioglimento sia fondata. I documenti allegati alla memoria difensiva dimostrano che effettivamente il De Nicola era contrattualmente legato alla società lucchese come Direttore Generale sin dal 30.6.2003, come provato dal contratto depositato presso la Lega, e che tale incarico mantenne sino all’8.7.2004, quando il rapporto lavorativo si risolse, come comprovato da altro documento depositato presso la Lega: ne deriva che alla data dell’1.7.2004, fissata per l’inizio della prima fase del calciomercato, il De Nicola era regolarmente legittimato con la sua qualifica a partecipare alle operazioni presso la struttura alberghiera predisposta per lo svolgimento delle operazioni. Considerato che la società si é sempre dimostrata rispettosa della normativa federale, dato sicuramente positivo, ritiene la Commissione che il dato meramente formale del mancato inserimento del nominativo del De Nicola nel censimento, attribuibile ad un mero errore della segreteria della società, non possa e non debba pregiudicare la posizione e dei tesserati e della società stessa. Per le decisive, seppur sintetiche, osservazioni sopra svolte, si ritiene equo il proscioglimento di tutti i deferiti. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di prosciogliere Aldo Grassi, Presidente della Lucchese Libertas, Camillo De Nicola e societa’ A.S. Lucchese Libertas S.R.L. dall’addebito formulato a loro carico.
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