LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.170/C del 26/1/2005 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI ANGELO DEZIO, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ VITTORIA, GIUSEPPE CATANIA, PLACIDO RESTUCCIA, ANTONIO ALABISO E DELLA SOCIETA’ F.C. VITTORIA S.R.L.-.

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.170/C del 26/1/2005 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI ANGELO DEZIO, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ VITTORIA, GIUSEPPE CATANIA, PLACIDO RESTUCCIA, ANTONIO ALABISO E DELLA SOCIETA’ F.C. VITTORIA S.R.L.-. Su deferimento del Procuratore Federale della FIGC é stata contestata la violazione di cui aIl’art.1 comma 1° del C.G.S. ad Angelo Dezio, presidente della società F.C.Vittoria S.r.l, per avere richiesto l’accredito, per la partecipazione alla prima fase del calcio mercato dall’1.7.2004 al 9.7.2004, di Placido Restuccia, di Giuseppe Catania e di Antonio Alabiso, rispettivamente con le qualifiche di dirigente, di team manager e di segretario, non essendo gli stessi inseriti nel foglio di censimento della società per la stagione 2004-2005. E’ stata anche contestata la violazione di cui agli artt.1 comma 1° del C.G.S. e 36 comma 1° delle N.O.I.F. a Placido Restuccia e ad Antonio Alabiso per avere partecipato alla prima fase del calcio mercato dall’1.7.2004 al 9.7.2004 senza averne titolo, nonché la violazIone di cui all’art.1 comma 1°del C.G.S. a Giuseppe Catania per aver partecipato alla prima fase del calcio mercato dall’1.7.2004 aI 9.7.2004 senza averne alcun titolo. E’ stata da ultimo contestata la violazione dì cui all’art.2 comma 3° e 4° del C.G. S. alla società F.C.Vittoria S.r.l. per responsabilità diretta ed oggettiva nelle violazioni ascritte ai propri tesserati. Con memoria inoltrata nei termini il presidente Dezio si é difeso chiedendo in tesi il proscioglimento proprio e della società e in ipotesi il minimo della sanzione edittale: ha attribuito quanto accaduto non a volontaria inosservanza della normativa federale, bensì a sua inevitabile ignoranza scaturita dalla propria inesperienza nel settore del calcio professionistico. Ha inoltrato alla Commissione una memoria difensiva anche l’Alabiso, deducendo che il mancato inserimento del suo nominativo nel censimento della società sarebbe derivato dal fatto che egli non aveva ancora raggiunto l’accordo scritto con la stipula del contratto, circostanza questa provata dalla mancata conferma e dalla sostituzione con il nuovo segretario Massimo Jenca, per cui ingenuamente si sarebbe ritenuto di spedire il nuovo organigramma societario ed il censimento solo quando fossero definite le cariche sociali e quelle collaborative. Dinanzi alla Commissione è comparso solo il rappresentante della Procura Federale chiedendo l’ammenda di 250,00 euro per i deferiti e 500,00 euro per la società. All’esito dell’odierna riunione si ritiene che le risultanze degli atti non consentano di accedere alla richiesta di proscioglimento avanzata dai tesserati e che non si possa andare al di là di una benevola valutazione delle posizioni dei singoli, in quanto è dato riscontrare un fattore di colpa sia nella condotta del Dezio, sia nella condotta dell’Alabiso, che ha spiegato con il mancato accordo scritto il ritardato inoltro del censimento, sia anche nella condotta degli altri tesserati deferiti. Una valutazione globale delle carte induce a ritenere che sia congruo sanzionare i singoli tesserati con l’ammenda di 150,000 euro ciascuno e che sia da irrogare alla società l’ammenda di 300,00 euro. Per questi motivi la Commissione d i c h i a r a Angelo Dezio, presidente della società F.C. Vittoria, Placido Restuccia, Giuseppe Catania ed Antonio Alabiso responsabili degli addebiti formulati ed infligge loro l’ammenda di 150,00 euro ciascuno; d i c h i a r a la società F.C. Vittoria S.r.l. responsabile in via diretta ed oggettiva delle violazioni ascritte ai proprio tesserati e le irroga l’ammenda di 300,00 euro.
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