LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.179/C del 29/1/2005 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PRESIDENZA DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C A CARICO DELLA SOCIETA’ SPAL S.P.A. -.

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.179/C del 29/1/2005 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PRESIDENZA DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C A CARICO DELLA SOCIETA’ SPAL S.P.A. -. La Commissione visto il deferimento in data 3/8/2004 del Presidente della Lega Professionisti Serie C, mediante il quale si contesta alla società Spal S.p.a. la violazione dell’art.1 comma 1° Codice di Giustizia Sportiva per aver il presidente della suddetta società depositato dichiarazione di aver saldato di ogni suo avere il calciatore Riccardo Coralli il quale aveva contestato tale dichiarazione. Rilevato che al deferimento come sopra effettuato è seguito in data 24/8/2004 un chiarimento da parte dello stesso Presidente della Lega Professionisti Serie C con allegata lettera (17/8/2004) del calciatore Corallo con la quale egli riconosce che la società Spal S.p.a. aveva effettivamente pagato quanto dovuto, indirizzando l’assegno presso la società Ascoli per la quale il calciatore si era nel frattempo tesserato per cui la sua originaria contestazione era dipesa dal fatto che non aveva potuto in quel momento avere conoscenza dell’avvenuto adempimento. Ciò premesso la Commissione d i s p o n e l’archiviazione del relativo procedimento.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it