LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.17/C del 6/9/2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE SU DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE IN DATA 21 AGOSTO 2004 VENIVANO CONTESTATE A: – GIUSEPPE ALESSI (Calciatore Soc. Spezia): violazione artt. 1 comma 1° e 5 C.G.S.; – SOC. SPEZIA CALCIO 1906 S.R.L.: violazione art.2 commi 3° e 4° C.G.S.-. – SALVATORE AMBROSINO (Calciatore Soc. Grosseto): violazione artt. 1 comma 1°,5, 6 commi 1°, 2°e 6° e 6 comma 7°C.G.S.; – SOC. U.S. GROSSETO F.C. S.R.L.: violazione artt. 6 commi 3° e 4° e 2 commi 3° e 4° C.G.S.; – VINCENZO BEVO (Calciatore Soc. Igea Virtus B.):violazione artt.1 comma 1° e 5 C.G.S.; – SOC. F.C. IGEA VIRTUS BARCELLONA S.R.L.:violazione art.2 commi 3° e 4° C.G.S; – GIANNI CALIFANO (Calciatore Soc. Chieti): violazione artt. 1 comma 1°,5, 6 commi 1° e 2° C.G.S.e 6 comma 7° C.G.S.; – SOC. CALCIO CHIETI S.P.A.: violazione artt. 6 commi 3° e 4° e 2 commi 3° e 4° C.G.S; – FABIO CARMINE LUCA DE SANZO (Calciatore Soc. Palmese): violazione art.6 commi 1° e 2° C.G.S.; – SOC. A.S. PALMESE CALCIO S.R.L.: violazione art. 6 commi 3° e 4° C.G.S.; – SOC. A.S. MELFI S.P.A.- per responsabilità presunta art.9 comma 3° C.G.S.; – FIRMINO ELIA (Calciatore Soc. Pro Patria Gallaratese G.B.): violazione 1 comma 1° e 5 C.G.S.; – SOC. PRO PATRIA GALLARATESE G.B. S.R.L.: violazione art.2 commi 3° e 4° C.G.S; – FABRIZIO FERRIGNO (Calciatore Soc. Catanzaro): violazione artt. 1 comma 1° e 5 C.G.S.; – LUCA GENTILI (Calciatore Soc. Catanzaro): violazione artt. 1 comma 1° e 5 C.G.S.; – PASQUALE LOGIUDICE (Calciatore Soc. Catanzaro): violazione art. 6 commi 1° e 2° C.G.S.; – IVANO PASTORE (Calciatore Soc. Catanzaro): violazione artt. 1 comma 1° e 5 C.G.S.; – SOC. U.S. CATANZARO S.P.A.: violazione artt.2 comma 3° e 4° e 6 comma 3° e 4° C.G.S.; – LUIS LANDINI (Calciatore Soc. Sassuolo): violazione artt. 1 comma 1° e 5 C.G.S.; – SOC. U.S. SASSUOLO CALCIO S.R.L.: violazione art.2 commi 3° e 4° C.G.S; – ALBERTO NOCERINO (Calciatore Soc. Benevento): violazione artt. 1 comma 1°, 5 e 6 commi 1° e 2° C.G.S.; – SOC. F.C. SPORTING BENEVENTO S.R.L.: violazione artt. 6 commai 3° e 4) e 2 commi 3° e 4° C.G.S;

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.17/C del 6/9/2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE SU DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE IN DATA 21 AGOSTO 2004 VENIVANO CONTESTATE A: - GIUSEPPE ALESSI (Calciatore Soc. Spezia): violazione artt. 1 comma 1° e 5 C.G.S.; - SOC. SPEZIA CALCIO 1906 S.R.L.: violazione art.2 commi 3° e 4° C.G.S.-. - SALVATORE AMBROSINO (Calciatore Soc. Grosseto): violazione artt. 1 comma 1°,5, 6 commi 1°, 2°e 6° e 6 comma 7°C.G.S.; - SOC. U.S. GROSSETO F.C. S.R.L.: violazione artt. 6 commi 3° e 4° e 2 commi 3° e 4° C.G.S.; - VINCENZO BEVO (Calciatore Soc. Igea Virtus B.):violazione artt.1 comma 1° e 5 C.G.S.; - SOC. F.C. IGEA VIRTUS BARCELLONA S.R.L.:violazione art.2 commi 3° e 4° C.G.S; - GIANNI CALIFANO (Calciatore Soc. Chieti): violazione artt. 1 comma 1°,5, 6 commi 1° e 2° C.G.S.e 6 comma 7° C.G.S.; - SOC. CALCIO CHIETI S.P.A.: violazione artt. 6 commi 3° e 4° e 2 commi 3° e 4° C.G.S; - FABIO CARMINE LUCA DE SANZO (Calciatore Soc. Palmese): violazione art.6 commi 1° e 2° C.G.S.; - SOC. A.S. PALMESE CALCIO S.R.L.: violazione art. 6 commi 3° e 4° C.G.S.; - SOC. A.S. MELFI S.P.A.- per responsabilità presunta art.9 comma 3° C.G.S.; - FIRMINO ELIA (Calciatore Soc. Pro Patria Gallaratese G.B.): violazione 1 comma 1° e 5 C.G.S.; - SOC. PRO PATRIA GALLARATESE G.B. S.R.L.: violazione art.2 commi 3° e 4° C.G.S; - FABRIZIO FERRIGNO (Calciatore Soc. Catanzaro): violazione artt. 1 comma 1° e 5 C.G.S.; - LUCA GENTILI (Calciatore Soc. Catanzaro): violazione artt. 1 comma 1° e 5 C.G.S.; - PASQUALE LOGIUDICE (Calciatore Soc. Catanzaro): violazione art. 6 commi 1° e 2° C.G.S.; - IVANO PASTORE (Calciatore Soc. Catanzaro): violazione artt. 1 comma 1° e 5 C.G.S.; - SOC. U.S. CATANZARO S.P.A.: violazione artt.2 comma 3° e 4° e 6 comma 3° e 4° C.G.S.; - LUIS LANDINI (Calciatore Soc. Sassuolo): violazione artt. 1 comma 1° e 5 C.G.S.; - SOC. U.S. SASSUOLO CALCIO S.R.L.: violazione art.2 commi 3° e 4° C.G.S; - ALBERTO NOCERINO (Calciatore Soc. Benevento): violazione artt. 1 comma 1°, 5 e 6 commi 1° e 2° C.G.S.; - SOC. F.C. SPORTING BENEVENTO S.R.L.: violazione artt. 6 commai 3° e 4) e 2 commi 3° e 4° C.G.S; 1. Le origini del procedimento disciplinare. – Il presente procedimento trae origine dalla trasmissione, disposta ai sensi della legge n. 401/1989, di copia di atti processuali afferenti ad una complessa indagine della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, esperita in ordine al delitto di associazione di tipo mafioso (art.416 bis c.p.) finalizzata, tra l’altro, al conseguimento di indebiti interessi economici che si realizzano attraverso scommesse sui risultati alterati delle partite di calcio di Campionati di Serie A-BC, nonché al delitto di associazione a delinquere (art.416 commi 1°, 2° e 5° c.p.) costituita allo scopo di commettere atti fraudolenti finalizzati al raggiungimento di risultati diversi da quelli conseguenti al corretto svolgimento delle partite di calcio dei Campionati di Serie AB- C. A conclusione degli accertamenti eseguiti dall’Ufficio Indagini, il Procuratore Federale deferiva alla Commissione Disciplinare della Lega Nazionale Professionisti di Milano numerosi tesserati e società delle tre Serie di Campionato e della Lega Dilettanti. L’adita Commissione, dichiarava la propria incompetenza, ex artt. 23 e 37 C.G.S., a giudicare delle violazioni ascritte a tesserati e società non appartenenti alla Lega Professionisti Serie A e B. Pertanto, la Procura Federale deferiva i soggetti sopra elencati a questa Commissione. 2. Il dibattimento. - Alla riunione del 27 agosto 2004 la Commissione ammette a partecipare al dibattimento ai sensi dell’art.37/5 del C.G.S. la società A.S. Acireale S.r.l. che ne aveva fatta richiesta. A seguito di eccezioni preliminari sollevate dalle parti deferite, la Commissione pronunciava l’ordinanza di cui appresso: “Esaminate le questioni preliminari sollevate dalle parti, tutte in verbale riportate; considerato che quelle relative alla notifica dell’avviso di convocazione si pongono come pregiudiziali rispetto alle altre; atteso che, come da atti depositati al fascicolo d’ufficio, i deferiti: 1) Salvatore Ambrosino 2) Gianni Califano 3) Fabio Carmine Luca De Sanzo 4) Alberto Nocerino 5) Pasquale Logiudice 6) Società F.C. Sporting Benevento S.r.l. risultano essere rappresentati all’odierno giudizio, in virtù di mandato con rappresentanza o conferimento di procura speciale, rispettivamente dagli avvocati: Salvatore Ambrosino dall’avv. Edoardo Chiacchio; Gianni Califano e Fabio Carmine Luca De Sanzo dall’avv. Mattia Grassani; Alberto Nocerino dall’avv. Raffaele Tibaldi; Pasquale Logiudice dall’avv. Angelo Vignola; e la società Benevento dall’avv. Michele Cozzone; che i predetti difensori, costituiti all’odierna udienza, hanno eccepito l’omessa o ritardata notifica degli atti di deferimento, ditalchè, rivelandosi fondata l’eccezione in argomento, essi hanno diritto al termine a difesa previsto dall’art. 37 comma 3° C.G.S., come modificato dal C.U. 184/A del 24/5/2004 d i s p o n e che siano rinnovate le notifiche richieste dall’art.37 comma 2° C.G.S. ai deferiti sopra menzionati a mezzo della presente ordinanza e consegna di copia degli atti relativi all’avv, Edoardo Chiacchio per Ambrosino, all’avv. Angelo Vignola per Logiudice, all’avv. Michele Cozzone per la società Benevento nella loro qualità di difensori muniti di mandato a rappresentare ovvero di procura speciale ed a mani proprie per i soggetti deferiti presenti, cioè Califano, De Sanzo e Nocerino; riservata la decisione sulle restanti questioni preliminare rinvia per il prosieguo al giorno 3/9/2004 ore 9:30 presso Hotel Jolly, Piazza Vittorio Veneto 4/a Firenze. Le parti si intendono edotte”. Alla riunione del 3 settembre 2004, verificata la regolare costituzione delle parti ed instaurato il contraddittorio, la Commissione così decideva sulle eccezioni preliminari già sollevate dalle parti deferite: “a) quanto alla richiesta preliminare di sospensione del dibattimento in attesa della decisione della C.A.F. sull’appello relativo all’ordinanza con la quale la Commissione Disciplinare della Lega Professionisti ha disposto lo stralcio delle posizioni dei tesserati della Lega Professionisti Serie C e della Lega Dilettanti, la Commissione, afferma la propria competenza ed attesa l’inesistenza di pregiudizi per le ragioni della difesa, rilevata l’autonomia di ogni singolo giudizio, respinge la richiesta e dispone procedersi oltre; b) riguardo alla eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche, riserva la decisione unitamente al merito; c) in accoglimento della richiesta della parte, dispone la rettifica dell’errore materiale del punto IV.11 pag.22 del Deferimento della Procura Federale con la cancellazione di ogni riferimento alla società Spezia Calcio 1906 S.r.l.; La Commissione in base all’art. 37/5 C.G.S., infine, ammette al Dibattimento come Testi i Sigg.ri: Cherubini e Tacchi richiesti da Califano; Di Pasquale richiesto dal Chieti, Di Muro richiesto dal De Sanzo, Fioraso e Califano richiesti da Landini, sui capitolati depositati dai richiedenti: Ammette altresì la documentazione prodotta dalle parti”. A conclusione dell’istruttoria dibattimentale, che si è articolata nell’esame dei testi ammessi e nell’audizione dei deferiti presenti, il Procuratore Federale così concludeva: Calciatore Giuseppe Alessi (Spezia Calcio) squalifica 7 mesi Società Spezia Calcio 1906 S.r.l. ammenda 2.500,00 euro Calciatore Salvatore Ambrosino (Grosseto) squalifica 5 anni e proposta radiazione Società U.S. Grosseto F.C. S.r.l. 3 punti penalizzazione da scontarsi stag. 2003/2004 ammenda 5.000,00 euro Calciatore Vincenzo Bevo (Igea Virtus B.) squalifica 6 mesi Società F.C. Igea Virtus Barcellona S.r.l. ammenda 2.000,00 euro Calciatore Gianni Califano (Chieti Calcio) squalifica 5 anni e Proposta radiazione Società Calcio Chieti S.p.a. 9 punti penalizzazione Da scontarsi stag. 2003/2004 Calciatore Fabio Carmine Luca De Sanzo (Palmese) squalifica 3 anni Società A.S. Palmese Calcio S.r.l. 6 punti penalizzazione da scontarsi stag. 2003/2004 Società Melfi 3 punti penalizzazione da scontarsi stag. 2003/2004 Calciatore Firmino Elia (Pro Patria) squalifica 6 mesi Societò Pro Patria Gallaratese G.B. S.r.l. ammenda 2.000,00 euro Calciatore Fabrizio Ferrigno (Catanzaro) squalifica 9 mesi Calciatore Luca Gentili (Catanzaro) squalifica 7 mesi Calciatore Pasquale Logiudice (Catanzaro) squalifica 3 anni Calciatore Ivano Pastore (Catanzaro) squalifica 7 mesi Società U.S. Catanzaro S.p.a. ammenda 3.500,00 euro Revoca dell’assegnazione del titolo di vincente del Campionato 2003/2004 Calciatore Luis Landini (Sassuolo) squalifica 6 mesi Società U.S. Sassuolo Calcio S.r.l. ammenda 2.000,00 euro Calciatore Alberto Nocerino (Benevento) squalifica 3 anni e 6 mesi Società F.C. Sporting Benevento S.r.l. 6 punti penalizzazione da scontarsi stag. 2003/2004 L’Acireale, terzo interessato, con gli avvocati On. Trantino e Pennisi, si associava alle richieste formulate dalla Procura Federale nella parte riguardante l’illecito contestato alle società Chieti e U.S. Catanzaro S.p.a. I difensori dei deferiti, tutti presenti ad eccezioni di Alessi, Ambrosino e le società Palmese ed Igea Virtus Barcellona, nel riportarsi alle memorie depositate ribadendone i motivi, così concludevano: Calciatore Giuseppe Alessi (Avv.Angelini) assoluzione o squalifica min. Società Spezia Calcio 1906 S.r.l. (Avv. Stefanini) proscioglimento Calciatore Salvatore Ambrosino (Avv. Chiacchio) applicazione art.14 C.G.S. Società U.S. Grosseto F.C. S.r.l. (Avv. Ghirardi) proscioglimento Calciatore Vincenzo Bevo (Avv. Fiorillo) proscioglimento in subordine ammonizione o sanzione pecuniaria Calciatore Gianni Califano (Avv. Grassani) proscioglimento art 6/7 C.G.S. per art.5 pena min. (5 mesi) Società Calcio Chieti S.p.a. (Avv. Nucifora) proscioglimento Calciatore Fabio Carmine Luca De Sanzo (Avv. Grassani) proscioglimento in subordine sanzione min. Società Melfi (Avv. Di Ciommo) proscioglimento Calciatore Firmino Elia (Avv. Pilla) proscioglimento in subordine ammonizione Societò Pro Patria Gallaratese G.B. S.r.l. (Avv. Pilla) proscioglimento Calciatore Fabrizio Ferrigno (Avv. Grassani) proscioglimento Calciatore Luca Gentili (Avv. Grassani) proscioglimento Calciatore Pasquale Logiudice (Avv. Vignola) proscioglimento Calciatore Ivano Pastore (Avv. Grassani) proscioglimento Società U.S. Catanzaro S.p.a. (Avv. Pittelli) proscioglimento Calciatore Luis Landini (Avv. Grassani) proscioglimento Società U.S. Sassuolo Calcio S.r.l. (Avv. Grassani) annullamento ammenda Calciatore Alberto Nocerino (Avv. Tibaldi) proscioglimento in subordine pena min. Società F.C. Sporting Benevento S.r.l. (Avv. Cozzone) proscioglimento 3. Premessa metodologica. - Osserva preliminarmente la Commissione che la primaria fonte probatoria del presente procedimento è costituita dalle intercettazioni telefoniche trasmesse dalla suddetta Autorità Giudiziaria, sulla cui utilizzabilità sono state sollevate numerose eccezioni da parte dei difensori dei deferiti. In argomento ritiene la Commissione che tali questioni si rivelino improponibili in questa sede, considerato che esula dai propri poteri ogni valutazione sulla legittimità dell’operato dell’Autorità Giudiziaria, alla cui esclusiva competenza è rimesso il controllo sia formale che sostanziale degli atti trasmessi, rilevando unicamente ai fini decisionali di quest’organo di Giustizia Sportiva la provenienza istituzionale, Procura della Repubblica da un lato, Ufficio Indagine e Procura Federale dall’altro, da cui discende la presunzione di legittimità, autenticità e genuità degli atti stessi. Va poi rimarcato che le conversazioni intercettate sono state nella quasi assoluta totalità non disconosciute dai deferiti, quando non anche espressamente riconosciute, per cui nessun profilo di interesse riveste la questione sollevata e relativa alla presunta inutilizzabilità delle stesse nell’economia del processo decisionale, anche perché la Commissione non ha tenuto in alcun conto, per la decisione, le conversazioni espressamente disconosciute dai deferiti. Questa Commissione ha poi proceduto ad una lettura delle conversazioni intercettate e non disconosciute dai deferiti, valutandole in un meditato contesto logico e temporale, allo scopo di raggiungere una organica rappresentazione dei fatti sottoposti a giudizio. In particolare le contestazioni formulate nel citato atto di deferimento riguardano: per i tesserati - il compimento di illecito sportivo (art. 6 commi 1° e 2° C.G.S.); - la violazione degli artt.1 e 5 del C.G.S. sotto il profilo dell’effettuazione di scommesse; - la violazione dell’art. 6 comma 7° del C.G.S. sotto il profilo dell’omessa denuncia di illecito sportivo; per le società: - la responsabilità oggettiva per le violazioni ascritte ai propri tesserati. - la responsabilità presunta. 4. Le ipotesi di illecito sportivo. – Le violazioni riguardano le gare: Palmese – Melfi del 18.4.2004 (2-3); Fermana – Chieti del 9.5.2004 (2-1); Chieti –Benevento del 4.4.2004 (2-0); Chieti – Catanzaro del 16.5. 2004 (1-2) . 4.1. Gara Palmese – Melfi. - Ad avviso della Commissione, per questa gara non sussistono idonei e validi elementi che portino ad affermare l’esistenza di ipotesi di illecito sportivo. Dall’intercettazione si può rilevare la volontà da parte del calciatore De Sanzo (Palmese) e di altri calciatori della stessa società, non individuati, di voler scommettere ora sulla vittoria della Palmese, ora sulla vittoria dell’avversaria, a seconda della decisione che i calciatori della Palmese avrebbero assunto di disputare la gara con la squadra titolare o con la Berretti, e ciò, da un lato, per contestare la società Palmese che sin dal gennaio 2004 non corrispondeva loro i dovuti emolumenti e dall’altro per l’esigenza di procurarsi, per altra via, i mezzi di sostentamento, restando esclusa, in ogni caso, la specifica volontà di compiere atti finalizzati all’alterazione del risultato della gara. Tanto determina il conseguente proscioglimento delle società Palmese, Grosseto e Melfi e dei calciatori Ambrosino e De Sanzo. Ritiene peraltro la Commissione che la posizione del De Sanzo sia meritevole di ulteriori approfondimenti in merito ad eventuali violazioni degli artt. 1 e 5 C.G.S. non contestati nell’odierno deferimento. Ne consegue la trasmissione degli atti di riferimento alla Procura Federale. 4.2. Gara Fermana – Chieti. – Anche per questa gara la Commissione ritiene non sussistente l’illecito. Infatti, è rilevabile soltanto lo scarso impegno, contestato e lamentato dalla società e dai tifosi ai calciatori del Chieti, ma non si rilevano fatti o comportamenti riferibili ad una attività finalizzata all’alterazione del risultato della partita, non potendosi così qualificare l’esplicito riferimento da parte del Califano ad uno scarso impegno finalizzato a rendere più credibile il risultato negativo per il Chieti nella successiva partita con il Catanzaro. Manca del tutto la prova che l’intenzione del Califano sia uscita dalla propria sfera soggettiva, raggiungendo in qualsivoglia modo la società Fermana Calcio S.p.a. per cui la volontà del Califano è rimasta confinata a livello di semplice cogitazione personale ed ideazione non manifestata non avente in sè l’idoneità, non essendo stata esteriorizzata, ad assumere la fisionomia di un attentato al bene giuridico protetto (regolarità della gara). Ciò determina il proscioglimento del Califano e del Chieti in merito all’incolpazione relativa a detta gara. 4.3. Gara Chieti – Benevento. - Osserva la Commissione che gli elementi di accusa si concentrano sulla dichiarazione resa dall’Ambrosino in sede di interrogatorio avanti l’A.G. di Napoli in data 15/6/2004 con la quale veniva attribuita al calciatore Nocerino la volontà, su incarico della società F.C. Sporting Benevento S.r.l., di contattare il calciatore del Chieti Califano allo scopo di “comprare” la partita in oggetto, quantificandone anche la somma di denaro disponibile allo scopo. Dal dettagliato e scrupoloso esame dei colloqui telefonici intercettati tra l’Ambrosino, il Nocerino ed il Califano non si riscontrano elementi oggettivi atti a confermare l’interpretazione fornita dall’Ambrosino. Invero, nell’intercettazione in data 2 aprile 2004 (All. 160) riferita ad un colloquio intercorso fra Ambrosino e Califano, quest’ultimo ammette un contatto con il Nocerino il quale lo avrebbe invitato a “fare il bravo”, ma lo stesso Califano si dimostra poi sorpreso dalle affermazioni dell’Ambrosino che lo mettono al corrente dell’asserita volontà corruttiva del Nocerino. Del resto lo stesso Ambrosino in sede di interrogatorio avanti l’Autorità Giudiziaria (15 giugno 2004) ha riferito della sua attività di dissuasione nei confronti del Nocerino. Non può non rilevare in proposito la Commissione che anche “l’illecito, come ogni altra azione umana contemplata da un precetto, per avere valenza sul piano regolamentare ed essere produttivo di effetti disciplinari, deve avere superato sia la fase della ideazione che quella così detta ‘preparatoria’ ed essersi tradottto in qualcosa di apprezzabile, concreto ed efficiente per il conseguimento del fine auspicato” (C.A.F. Com. Uff. N.18/c 12/12/1985). Perché possa configurarsi un illecito sportivo, occorre che lo stesso “venga provato oltre ogni dubbio”, sancendo addirittura il principio per il quale, pur essendo presenti concreti indizi di reità, non caratterizzati da precisi e concordanti elementi probatori, si debba giungere ad un giudizio di proscioglimento dagli addebiti” (C.U. n. 31/C 10/5/2001 Appelli calciatori Atalanta e Pistoiese). La prova del fatto doloso che sta a base dell’illecito, e cioè la prova della “generica”, deve essere piena, al di là di ogni ragionevole dubbio” (C.U. n.3/C 30/9/1981 App. Ufficio Inchiesta). Da ciò discende il proscioglimento del Nocerino e della società Benevento dall’incolpazione in merito a detta gara. 4.4 Gara Chieti – Catanzaro. - In riferimento alla gara Chieti – Catanzaro del 16 maggio 2004 la Commissione utilizza le seguenti fonti di prova: Tel. All. 146 (tra Ambrosino e Logiudice): 3 maggio 2004 Tel. All. 147 (tra Ambrosino e Califano): 3 maggio 2004 Tel. All. 148 (tra Ambrosino e Logiudice): 3 maggio 2004 Tel. All. 149 (tra Ambrosino e Califano): 5 maggio 2004 Tel. All. 10 (tra Ambrosino e Califano): 10 maggio 2004 ricavandone le seguenti conclusioni: occorre preliminarmente precisare che la gara in esame si presentava di particolare delicatezza ed importanza per le seguenti circostanze: a) l’alta probabilità che la stessa assumesse il ruolo di spareggio per la promozione; b) l’esito della gara di andata disputata a Catanzaro, che aveva creato particolare astio fra i calciatori delle due squadre, con promessa reciproca di “regolare i conti” nella gara di ritorno. Tale situazione generava maggiori preoccupazioni alla squadra del Catanzaro, più vicina del Chieti alla promozione, perché un esito negativo della trasferta abruzzese avrebbe compromesso l’intera stagione agonistica. Ulteriore motivo di preoccupazione risultava essere la manifestata volontà del calciatore del Chieti Califano di voler assicurare un particolare impegno agonistico allo scopo di dimostrare il proprio valore ai dirigenti del Catanzaro (in particolare al D. S. Improta) che nel mercato del gennaio 2004 non avevano concretizzato il suo trasferimento al Catanzaro, al contrario di altri calciatori provenienti dal Chieti. E’ in questa particolare situazione che Ambrosino e Logiudice si attivano per “ammorbidire “ il Califano contattandolo direttamente anche allo scopo di estendere ad altri compagni di squadra la volontà di assumere un atteggiamento “morbido” nei confronti della squadra del Catanzaro. Il Logiudice, coordinandosi con l’Ambrosino, programma un viaggio per incontrare il Califano, non prima che quest’ultimo sia stato invitato dall’Ambrosino a “non fare lo scorretto”. Significativo quanto emerge nella telefonata 3/5/2004 ore 12:46, intercorsa tra Salvatore Ambrosino e Pasquale Logiudice, ove quest’ultimo espressamente dice: “io sto facendo quello che dovevano fare altri… ..sono a Taranto e sto salendo… .. Lui mi deve dire … ..io gli dico le cose leali come poi prende una decisione… . Il “lui” della conversazione è chiaramente il calciatore Califano, come si evince dal riferimento che viene fatto all’inizio della conversazione dall’Ambrosino. A questa telefonata, fa seguito a distanza di un’ora circa, una seconda telefonata tra Salvatore Ambrosino e Gianni Califano nel corso della quale il primo riferisce al secondo che il Logiudice sta “salendo per fare un discorso collettivo” e che “tiene pure le mozzarelle … che sta portando da Battipaglia”, cui il Califano risponde, alludendo evidentemente ai propri compagni di squadra, che “quelli si sono ingrippati mica sto solo io qua” Tanto è ulteriormente confermato dall’ultima telefonata intercettata nella stessa data del 3/5/2004, alle ore 16:18, ed intercorsa tra Salvatore Ambrosino e Pasquale Logiudice, nel corso della quale il secondo insiste per poter incontrare il Califano, dicendo:”mi fissi tu un discorso… ..vado io… .mangiamo una cosa dove dice lui… .come gli viene comodo a lui… … questa sera con calma stabiliamo l’appuntamento “, come precisa l’Ambrosino. Di particolare importanza appare la conversazione intercorsa in data 5/5/2004 alle ore 19:42 tra Salvatore Ambrosino e Gianni Califano, ove il secondo precisa di aver contattato i compagni di squadra: ”ho cominciato a chiamarli uno alla volta, ci siamo tre – quattro di noi che ce li stiamo lavorando” Tali affermazioni confermano da un lato il mutato atteggiamento del Califano, fino a quel momento testardamente deciso al massimo impegno agonistico, e dall’altro l’inizio, da parte di quest’ultimo, di un’attività tendente a soddisfare le istanze poste dal Logiudice e dall’Ambrosino. Tale considerazione rende altamente verosimile l’ipotesi che il programmato incontro Logiudice – Califano si sia realmente concretizzato, e ciò anche in mancanza di concreti riscontri probatori Infatti nella medesima telefonata il Califano precisa che occorreva anche dimostrare uno scarso impegno nella partita precedente a quella del 16 maggio 2004 ( Fermana – Chieti del 9/5/2004) per rendere credibile una prestazione agonisticamente non impegnata nella partita Chieti - Catanzaro, chiarendo il concetto con la suggestiva espressione che: “potremmo fare che già stiamo ad olio”. Come accertato in sede dibattimentale nel gergo in voga fra i calciatori il termine “stiamo ad olio” significa l’indisponibilità dei calciatori ad assicurare impegno negli allenamenti come nelle gare. Non a caso la gara Fermana – Chieti comporta la sconfitta della squadra del Califano, dopo una lunga serie di vittorie, in seguito ad una prestazione talmente scialba ed incolore da provocare l’ira dei dirigenti e le vivaci ed indignate contestazioni della tifoseria chietina. Ritiene la Commissione non credibile la tesi difensiva del Logiudice, che ha ammesso di voler incontrare il Califano prima della partita Chieti – Catanzaro del 16 maggio u.s., ma non per compiere atti diretti ad aggiustare il risultato della gara, ma solo al fine di appianare divergenze ed incomprensioni con il Califano per i motivi innanzi esposti. Troppi ed univoci sono i fatti ed i riferimenti che portano all’affermazione che il Logiudice ed il Califano con la mediazione dell’Ambrosino abbiano posto in essere atti diretti ad alterare il risultato della gara, come si evince dalle frasi intercettate, non disconosciute dagli interessati, come sopra riportate, nonché dalla stessa sequenza temporale delle telefonate e degli eventi innanzi elencati. Da ciò discende la responsabilità di Ambrosino, Califano e Logiudice in ordine all’infrazione loro ascritta di illecito sportivo ex. art. 6 comma 2 del C.G.S.-. 5. Violazioni di cui agli artt.1 e 5 C.G.S. (scommesse) - Dal quadro complessivo degli elementi probatori emerge l’esistenza di un gruppo di calciatori adusi a scommettere sui risultati delle partite di vari campionati nazionali di calcio attingendo tra di loro anche notizie utili alla migliore formulazione dei pronostici, costituendo una fitta ed efficiente rete informativa. Particolare valenza e non solo nel campo delle scommesse assume la figura ed il ruolo del calciatore Salvatore Ambrosino, “incallito scommettitore” e frenetico procacciatore di attendibili notizie sullo stato di forma e di predisposizione agonistica delle squadre sulle quali aveva intenzione di scommettere, a tal fine coinvolgendo anche altri colleghi. L’attività di scommettitore sulle partite del campionato italiano, con ciò ammettendo la violazione dell’art. 5 e art. 1 C.G.S. è stata direttamente ammessa oltre che dall’Ambrosino anche dai deferiti Califano e Nocerino, ed è stata anche ammessa, indirettamente, dai calciatori Gentili, Ferrigno e Pastore. In proposito ritiene la Commissione priva di pregio la considerazione contenuta nelle memorie difensive depositate nell’interesse dei calciatori Ferrigno, Pastore e Gentili, in relazione alla circostanza che le dichiarazioni confessorie dei predetti in ordine all’effettuazione di scommesse siano generiche perché non collocate temporalmente né spazialmente e quindi potendosi intendere come effettuate anteriormente al luglio 2001, (data di entrata in vigore del divieto), ovvero come aventi ad oggetto partite di campionati esteri. La lettura dei brani delle conversazioni intercettate esclude in maniere inequivoca l’assunto difensivo in quanto il Ferrigno nelle conversazioni 1/4/2004 (All. 158) e 1/5/2004 (All. 174-175) fa inequivocabilmente riferimento a recenti giocate e scommesse aventi ad oggetto partite del campionato italiano, come del resto fanno Pastore nelle conversazioni in data 1/5/2004 (All. 134) 9/4/2004 (All. 166) ed il Gentili nelle conversazioni del 7 aprile 2004 (All. 163-164). Non può essere accolta l’eccezione difensiva che i calciatori Ferrigno Pastore e Gentili possono aver scommesso involontariamente su partite del campionato italiano solo in quanto inserite in pacchetti comprendenti prevalentemente partite di campionati esteri, non essendo credibile che, all’atto del pronostico oggetto di scommesse il calciatore scommettitore non si avveda dell’appartenenza delle gare a campionati organizzati dalla F.I.G.C.-. Riguardo ad Alessi, se è vero che sono solo sei le telefonate intercettate che lo vedono coinvolto, è altrettanto vero che dall’insieme dei dialoghi emerge un Alessi che non solo dà informazioni, sia pure generiche, ad Ambrosino, ma che si dichiara interessato direttamente alle scommesse. Ad esempio, nella telefonata del 3/4/2004, ore 12:57 (All. 157) l’Ambrosino dice: “sì, mi faccio il Crotone Catanzaro e un’altra, adesso vedo che metto”, e Alessi risponde “anche io mi faccio qualcuna”: ritenere, come vuol fare credere il deferito, che le sue parole sono solo un modo di dire o forse una bugia detta all’amico è cosa inverosimile e priva di logica. Significativa è anche la telefonata 16/4/2004 ore 18:22 (All. 171) nel corso della quale Ambrosino invita Alessi ad una scommessa collettiva e questi non si mostra affatto scandalizzato. Nelle altre telefonate il discorso verte sempre su informazioni e su pronostici di gare, e non manca il ricorso ad espressioni tipiche che denotano una comunanza d’interessi, Da tali elementi la Commissione, contrariamente all’assunto difensivo, trae il convincimento della responsabilità del calciatore. Non risultano invece oggettivi riscontri probatori atti ad affermare la responsabilità dei calciatori Bevo, Elia e Landini in merito alle violazioni loro ascritte; dall’attento esame delle conversazioni telefoniche oggetto di intercettazioni, è rilevabile esclusivamente un’attività tendente a fornire all’Ambrosino informazioni in loro possesso, come da richiesta di quest’ultimo. In particolare, - in riferimento alla posizione del calciatore Vincenzo Bevo (F.C. Igea Virtus Barcellona S.r.l.) esiste una unica telefonata dal contenuto equivoco, non potendosi escludere, nell’unico punto di interesse in chiave accusatoria, che l’espressione “chi me le fa fare” (alludendo alle scommesse) non possa invece leggersi: “chi me lo fa fare”, anche considerando la scarsa dimestichezza del Bevo con il mondo delle scommesse desumibile dalla lettura della conversazione intercorsa tra questi e l’Ambrosino il 30 aprile 2004 (All. 206), laddove il primo chiede elementari informazioni al secondo sui siti internet ove è possibile conoscere partite su cui effettuare scommesse e relative quote; - in riferimento alla posizione del calciatore Firmino Elia (Pro Patria Gallaratese G.B. S.r.l.), è rilevabile esclusivamente una sua pretesa conoscenza dei dirigenti della società Lumezzane, nei confronti dei quali si dichiarava disponibile a non meglio precisati contatti.Tali affermazioni risultano esclusivamente finalizzate a fornire un minimo di soddisfazione alle pressanti richieste dell’Ambrosino, con il quale non vengono riscontrate ulteriori conversazioni. - In riferimento alla posizione del calciatore Luis Landini (U.S. Sassuolo Calcio S.r.l.), appare alla Commissione incomprensibile anche il solo suo deferimento, in quanto lo stesso non risulta protagonista di alcuna conversazione telefonica intercettata, ma solo di inconsistenti riferimenti nell’ambito di conversazioni fra altri calciatori. Dal proscioglimento di Bevo, Elia e Landini consegue quello delle rispettive società di appartenenza, Igea Virtus Barcellona, Pro Patria Gallaratese G.B. e Sassuolo Calcio. 6. Omessa denuncia d’illecito. - Il mancato configurarsi dell’ipotesi di illecito sportivo relativamente alle gare Chieti – Benevento per il Califano, Palmese – Melfi e Fermana – Chieti per Ambrosino impone il proscioglimento degli stessi dalla contestata ipotesi di omessa denunzia. In relazione a tale incolpazione va invece affermata la responsabilità di Salvatore Ambrosino in merito alla gara Chieti – Benevento del 4/4/2004, in quanto il 7° comma dell’art.6 C.G.S. impone l’obbligo di denunzia anche nel caso di rapporti intrattenuti con persone (Nocerino) che “stiano per porre in essere” atti previsti dal primo comma dell’art.6. Ciò è comprovato dalla dichiarazione resa dallo stesso Ambrosino davanti alla Procura della Repubblica (interrogatorio del 15/6/2004). Relativamente alla gara Scalea 1912 – Vallata Bagaladi S.L. va disposto, sempre per l’Ambrosino, lo stralcio degli atti e la sospensione del procedimento in attesa delle decisioni dell’organo disciplinare competente. 7. La responsabilità delle società. - Per quanto riguarda la responsabilità oggettiva ascrivibile alle società di appartenenza dei tesserati in riferimento ai quali la Commissione ha determinato come sussistenti i motivi di responsabilità per le violazioni regolamentari agli stessi contestate nell’atto di deferimento in oggetto, si impongono alcune particolari considerazioni. 7.1 Società ed illeciti sportivi. Per l’illecito sportivo riguardante la partita Chieti – Catanzaro, mentre va affermata la responsabilità del Catanzaro, risultando l’illecito commesso da un suo tesserato e a suo vantaggio, non altrettanto può dirsi per le altre due società deferite e cioè società Chieti e Grosseto. Infatti ritiene la Commissione che una acritica applicazione della responsabilità oggettiva a carico delle menzionate società porterebbe a risultati non conformi a giustizia e dunque sicuramente non voluti dal Legislatore sportivo. E’ opportuno prendere le mosse da una decisione della C.A.F.: La responsabilità oggettiva delle società si focalizza nel mero rapporto, di associazione o di tesseramento, instauratosi tra le persone fisiche (dirigenti privi di rappresentanza legale, soci, tesserati) ed il sodalizio cui sono collegati, trovando, quindi, la sua precisa ragion d’essere e la sua collocazione logica nell’identità del centro di interesse e di profitto tra l’operato del responsabile soggettivo e la sfera di azione del responsabile oggettivo, nel senso che il primo agisce, consapevolmente o inconsapevolmente, non solo per la tutela di una proprio interesse, ma anche per quello, rettamente o malamente inteso, del responsabile oggettivo, cui è variamente legato (Com. Uff. n.20/C del 6/3/1987- App. Procuratore Federale). Pertanto, sulla base dell’indicato principio esula dalla responsabilità oggettiva la posizione della società che sia rimasta del tutto estranea dall’azione e dai fini del responsabile soggettivo che operi nella esclusiva propria sfera soggettiva e personale non connessa al rapporto organico con la società. Se così è, applicando tale principio alla fattispecie in esame, per le due società difetta proprio la ragion d’essere della responsabilità oggettiva: il Grosseto è società del tutto estranea, nella preparazione e nei risultati, all’illecito accordo posto in essere anche con la collaborazione di un suo (da non molto tempo) tesserato che, tra l’altro, “opera” per di più in un campionato diverso da quello ove milita il Grosseto stesso; la società Chieti, al contrario, è parte interessata, ma come danneggiata da un fatto concordato anche da un suo tesserato che ha agito però per fini strettamente personali e contrari non solo ai principi di lealtà e probità sportiva, ma anche a quelli che sono alla base di un corretto rapporto di lavoro. Pertanto, per queste due società si impone il proscioglimento, che per il Grosseto riguarda anche la responsabilità per omessa denunzia ascritta al suo tesserato Ambrosino. 7.2. Società e scommesse. - In ordine alla responsabilità oggettiva per le violazioni relative al divieto di effettuare scommesse (artt. 1 e 5 C.G.S.) la Commissione ritiene che essa non sussista. Tale attività (scambio di notizie e scommesse) risulta ricompresa esclusivamente nell’ambito della sfera soggettiva e personale dei calciatori, esclusa quindi dall’attività connessa al rapporto organico che si instaura, in conseguenza del tesseramento fra il calciatore e la società. Quest’ultima pertanto, essendo sprovvista di ogni prerogativa finalizzata al controllo ed all’interdizione di attività esclusivamente ricompresa nella sfera soggettiva e privata del calciatore, non può essere ritenuta oggettivamente responsabile di violazioni normative commesse dai propri tesserati in tal ambito. E’ noto infatti che il fondamento della responsabilità oggettiva si sostanzia nella circostanza che il soggetto agente risponde dell’azione o dell’omissione addebitata sulla base del mero rapporto di causalità ed indipendentemente da ogni valutazione di dolo o colpa; peraltro, tanto comporta, comunque, sempre la necessaria riferibilità della violazione contestata al soggetto agente sotto il profilo materiale, di talché, nel caso oggetto di giudizio, ogni condotta che esula dal rapporto organico che lega il singolo tesserato alla società e che si sostanzia nel compimento di un’attività di carattere privato di per se stesso esclude ogni riferibilità della condotta del tesserato alla società con conseguente insussistenza di responsabiltà a titolo oggettivo in capo a quest’ultima. Tali considerazioni comportano il proscioglimento delle società Spezia, Grosseto, Chieti, Catanzaro e Benevento da ogni addebito loro contestato a titolo di responsabilità oggettiva per le violazioni ascritte ai propri tesserati ex artt. 1 e 5 C.G.S.. 8. Le sanzioni. - Quanto al trattamento sanzionatorio la Commissione ritiene equa: la sanzione del minimo edittale di tre anni di squalifica per Califano, Logiudice ed Ambrosino per la violazione di cui all’art.6 commi 1° e 2°; la sanzione per il Califano va aumentata di sei mesi per la violazione di cui agli artt. 1 comma 1 e 5 C.G.S.; per l’Ambrosino va aumentata di un anno e sei mesi per la violazione di cui agli artt 1 e 5 C.G.S. e di altri sei mesi per l’omessa denunzia,. La sanzione complessiva inflitta all’Ambrosino va ridotta, considerato il comportamento tenuto, ai sensi dell’art.14 comma 5) C.G.S. e fissata in anni 3 e mesi otto di squalifica. Per i calciatori ritenuti responsabili della violazione di cui agli artt. 1 e 5 C.G.S. può applicarsi la sanzione di mesi cinque di squalifica. Per la società Catanzaro, responsabile oggettivamente per l’illecito commesso dal proprio calciatore Logiudice Pasquale, si stima equo applicare la sanzione della penalizzazione di punti cinque da scontarsi nella stagione sportiva 2004/2005, non sussistendo prova di un suo coinvolgimento diretto o di altri suoi tesserati Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a - di squalificare per mesi cinque il calciatore Alessi Giuseppe (Spezia Calcio 1906 S.r.l.); - di prosciogliere la società Spezia Calcio 1906 S.r.l.; - di squalificare per tre anni e otto mesi il calciatore Ambrosino Salvatore (U.S. Grosseto F.C. S.r.l.) in relazione alle violazioni di cui agli artt. 1 comma 1), 5 e 6 commi 1) e 2) limitatamente alla gara Chieti - Catanzaro del 16/5/2004 e art. 6 comma 7) limitatamente alla gara Chieti – Benevento, prosciogliendolo nel resto e disponendo la sospensione della decisione per i fatti contestati in relazione alla gara Scalea 1912-Vallata Bagaladi S.L. del 18/4/2004, in attesa delle decisioni dell’Organo Disciplinare competente; - di prosciogliere la società U.S. Grosseto F.C. S.r.l.; - di prosciogliere il calciatore Bevo Vincenzo (F.C. Igea Virtus Barcellona S.r.l.); - di prosciogliere la società F.C. Igea Virtus Barcellona S.r.l.; - di squalificare per tre anni e sei mesi il calciatore Califano Gianni (già tesserato per il Calcio Chieti S.p.a. oggi tesserato per Giulianova Calcio S.r.l.) in relazione alle violazioni di cui agli artt. 1 comma 1), 5 e 6 commi 1) e 2) limitatamente alla gara Chieti - Catanzaro del 16/5/2004, prosciogliendolo nel resto; - di prosciogliere la società Calcio Chieti S.p.a.; - di prosciogliere il calciatore De Sanzo Fabio Carmine Luca (A.S. Palmese Calcio S.r.l.), rimettendo gli atti alla Procura Federale per le valutazioni di competenza in merito alle eventuali infrazioni relative agli artt. 1 comma 1) e 5 C.G.S.; - di prosciogliere la società A.S. Palmese Calcio S.r.l.; - di prosciogliere la società A.S. Melfi S.p.a.; - di prosciogliere il calciatore Elia Firmino (Pro Patria Gallaratese G.B. S.r.l.); - di prosciogliere la società Pro Patria Gallaratese G.B. S.r.l.; - di squalificare per mesi cinque il calciatore Ferrigno Fabrizio (U.S. Catanzaro S.p.a.); - di squalificare per mesi cinque il calciatore Gentili Luca (U.S. Catanzaro S.p.a.); - di squalificare per tre anni il calciatore Logiudice Pasquale (U.S. Catanzaro S.p.a.); - di squalificare per mesi cinque il calciatore Pastore Ivano (U.S. Catanzaro S.p.a.); - di infliggere alla società U.S. Catanzaro S.p.a. la sanzione della penalizzazione di punti cinque in classifica da scontarsi nella stagione sportiva 2004/2005, per l’addebito relativo alla gara Chieti – Catanzaro del 16/5/2004, prosciogliendola nel resto; - di prosciogliere il calciatore Landini Luis (U.S. Sassuolo Calcio S.r.l.); - di prosciogliere la società U.S. Sassuolo Calcio S.r.l.; - di squalificare per cinque mesi il calciatore Nocerino Alberto (F.C. Sporting Benevento S.r.l.) in relazione alle violazioni di cui agli artt. 1 comma 1), 5 C.G.S., prosciogliendolo nel resto; - di prosciogliere la società F.C. Sporting Benevento S.r.l.;
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it