• Stagione sportiva: 2004/2005
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.17/C del 6/9/2004
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
SU DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE IN DATA 21 AGOSTO 2004
VENIVANO CONTESTATE A:
– GIUSEPPE ALESSI (Calciatore Soc. Spezia): violazione artt. 1 comma 1° e 5 C.G.S.;
– SOC. SPEZIA CALCIO 1906 S.R.L.: violazione art.2 commi 3° e 4° C.G.S.-.
– SALVATORE AMBROSINO (Calciatore Soc. Grosseto): violazione artt. 1 comma 1°,5, 6
commi 1°, 2°e 6° e 6 comma 7°C.G.S.;
– SOC. U.S. GROSSETO F.C. S.R.L.: violazione artt. 6 commi 3° e 4° e 2 commi 3° e 4°
C.G.S.;
– VINCENZO BEVO (Calciatore Soc. Igea Virtus B.):violazione artt.1 comma 1° e 5 C.G.S.;
– SOC. F.C. IGEA VIRTUS BARCELLONA S.R.L.:violazione art.2 commi 3° e 4° C.G.S;
– GIANNI CALIFANO (Calciatore Soc. Chieti): violazione artt. 1 comma 1°,5, 6 commi 1° e
2° C.G.S.e 6 comma 7° C.G.S.;
– SOC. CALCIO CHIETI S.P.A.: violazione artt. 6 commi 3° e 4° e 2 commi 3° e 4° C.G.S;
– FABIO CARMINE LUCA DE SANZO (Calciatore Soc. Palmese): violazione art.6 commi
1° e 2° C.G.S.;
– SOC. A.S. PALMESE CALCIO S.R.L.: violazione art. 6 commi 3° e 4° C.G.S.;
– SOC. A.S. MELFI S.P.A.- per responsabilità presunta art.9 comma 3° C.G.S.;
– FIRMINO ELIA (Calciatore Soc. Pro Patria Gallaratese G.B.): violazione 1 comma 1° e 5
C.G.S.;
– SOC. PRO PATRIA GALLARATESE G.B. S.R.L.: violazione art.2 commi 3° e 4° C.G.S;
– FABRIZIO FERRIGNO (Calciatore Soc. Catanzaro): violazione artt. 1 comma 1° e 5
C.G.S.;
– LUCA GENTILI (Calciatore Soc. Catanzaro): violazione artt. 1 comma 1° e 5 C.G.S.;
– PASQUALE LOGIUDICE (Calciatore Soc. Catanzaro): violazione art. 6 commi 1° e 2°
C.G.S.;
– IVANO PASTORE (Calciatore Soc. Catanzaro): violazione artt. 1 comma 1° e 5 C.G.S.;
– SOC. U.S. CATANZARO S.P.A.: violazione artt.2 comma 3° e 4° e 6 comma 3° e 4°
C.G.S.;
– LUIS LANDINI (Calciatore Soc. Sassuolo): violazione artt. 1 comma 1° e 5 C.G.S.;
– SOC. U.S. SASSUOLO CALCIO S.R.L.: violazione art.2 commi 3° e 4° C.G.S;
– ALBERTO NOCERINO (Calciatore Soc. Benevento): violazione artt. 1 comma 1°, 5 e 6
commi 1° e 2° C.G.S.;
– SOC. F.C. SPORTING BENEVENTO S.R.L.: violazione artt. 6 commai 3° e 4) e 2 commi
3° e 4° C.G.S;
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.17/C del 6/9/2004
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
SU DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE IN DATA 21 AGOSTO 2004
VENIVANO CONTESTATE A:
- GIUSEPPE ALESSI (Calciatore Soc. Spezia): violazione artt. 1 comma 1° e 5 C.G.S.;
- SOC. SPEZIA CALCIO 1906 S.R.L.: violazione art.2 commi 3° e 4° C.G.S.-.
- SALVATORE AMBROSINO (Calciatore Soc. Grosseto): violazione artt. 1 comma 1°,5, 6
commi 1°, 2°e 6° e 6 comma 7°C.G.S.;
- SOC. U.S. GROSSETO F.C. S.R.L.: violazione artt. 6 commi 3° e 4° e 2 commi 3° e 4°
C.G.S.;
- VINCENZO BEVO (Calciatore Soc. Igea Virtus B.):violazione artt.1 comma 1° e 5 C.G.S.;
- SOC. F.C. IGEA VIRTUS BARCELLONA S.R.L.:violazione art.2 commi 3° e 4° C.G.S;
- GIANNI CALIFANO (Calciatore Soc. Chieti): violazione artt. 1 comma 1°,5, 6 commi 1° e
2° C.G.S.e 6 comma 7° C.G.S.;
- SOC. CALCIO CHIETI S.P.A.: violazione artt. 6 commi 3° e 4° e 2 commi 3° e 4° C.G.S;
- FABIO CARMINE LUCA DE SANZO (Calciatore Soc. Palmese): violazione art.6 commi
1° e 2° C.G.S.;
- SOC. A.S. PALMESE CALCIO S.R.L.: violazione art. 6 commi 3° e 4° C.G.S.;
- SOC. A.S. MELFI S.P.A.- per responsabilità presunta art.9 comma 3° C.G.S.;
- FIRMINO ELIA (Calciatore Soc. Pro Patria Gallaratese G.B.): violazione 1 comma 1° e 5
C.G.S.;
- SOC. PRO PATRIA GALLARATESE G.B. S.R.L.: violazione art.2 commi 3° e 4° C.G.S;
- FABRIZIO FERRIGNO (Calciatore Soc. Catanzaro): violazione artt. 1 comma 1° e 5
C.G.S.;
- LUCA GENTILI (Calciatore Soc. Catanzaro): violazione artt. 1 comma 1° e 5 C.G.S.;
- PASQUALE LOGIUDICE (Calciatore Soc. Catanzaro): violazione art. 6 commi 1° e 2°
C.G.S.;
- IVANO PASTORE (Calciatore Soc. Catanzaro): violazione artt. 1 comma 1° e 5 C.G.S.;
- SOC. U.S. CATANZARO S.P.A.: violazione artt.2 comma 3° e 4° e 6 comma 3° e 4°
C.G.S.;
- LUIS LANDINI (Calciatore Soc. Sassuolo): violazione artt. 1 comma 1° e 5 C.G.S.;
- SOC. U.S. SASSUOLO CALCIO S.R.L.: violazione art.2 commi 3° e 4° C.G.S;
- ALBERTO NOCERINO (Calciatore Soc. Benevento): violazione artt. 1 comma 1°, 5 e 6
commi 1° e 2° C.G.S.;
- SOC. F.C. SPORTING BENEVENTO S.R.L.: violazione artt. 6 commai 3° e 4) e 2 commi
3° e 4° C.G.S;
1. Le origini del procedimento disciplinare. – Il presente procedimento trae origine
dalla trasmissione, disposta ai sensi della legge n. 401/1989, di copia di atti processuali
afferenti ad una complessa indagine della Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Napoli, esperita in ordine al delitto di associazione di tipo mafioso (art.416 bis c.p.)
finalizzata, tra l’altro, al conseguimento di indebiti interessi economici che si realizzano
attraverso scommesse sui risultati alterati delle partite di calcio di Campionati di Serie A-BC,
nonché al delitto di associazione a delinquere (art.416 commi 1°, 2° e 5° c.p.) costituita
allo scopo di commettere atti fraudolenti finalizzati al raggiungimento di risultati diversi da
quelli conseguenti al corretto svolgimento delle partite di calcio dei Campionati di Serie AB-
C.
A conclusione degli accertamenti eseguiti dall’Ufficio Indagini, il Procuratore
Federale deferiva alla Commissione Disciplinare della Lega Nazionale Professionisti di
Milano numerosi tesserati e società delle tre Serie di Campionato e della Lega Dilettanti.
L’adita Commissione, dichiarava la propria incompetenza, ex artt. 23 e 37 C.G.S., a
giudicare delle violazioni ascritte a tesserati e società non appartenenti alla Lega
Professionisti Serie A e B. Pertanto, la Procura Federale deferiva i soggetti sopra elencati
a questa Commissione.
2. Il dibattimento. - Alla riunione del 27 agosto 2004 la Commissione ammette a
partecipare al dibattimento ai sensi dell’art.37/5 del C.G.S. la società A.S. Acireale S.r.l.
che ne aveva fatta richiesta.
A seguito di eccezioni preliminari sollevate dalle parti deferite, la Commissione
pronunciava l’ordinanza di cui appresso:
“Esaminate le questioni preliminari sollevate dalle parti, tutte in verbale riportate;
considerato che quelle relative alla notifica dell’avviso di convocazione si pongono come
pregiudiziali rispetto alle altre;
atteso che, come da atti depositati al fascicolo d’ufficio, i deferiti:
1) Salvatore Ambrosino
2) Gianni Califano
3) Fabio Carmine Luca De Sanzo
4) Alberto Nocerino
5) Pasquale Logiudice
6) Società F.C. Sporting Benevento S.r.l.
risultano essere rappresentati all’odierno giudizio, in virtù di mandato con rappresentanza
o conferimento di procura speciale, rispettivamente dagli avvocati:
Salvatore Ambrosino dall’avv. Edoardo Chiacchio;
Gianni Califano e Fabio Carmine Luca De Sanzo dall’avv. Mattia Grassani;
Alberto Nocerino dall’avv. Raffaele Tibaldi;
Pasquale Logiudice dall’avv. Angelo Vignola;
e la società Benevento dall’avv. Michele Cozzone;
che i predetti difensori, costituiti all’odierna udienza, hanno eccepito l’omessa o ritardata
notifica degli atti di deferimento, ditalchè, rivelandosi fondata l’eccezione in argomento,
essi hanno diritto al termine a difesa previsto dall’art. 37 comma 3° C.G.S., come
modificato dal C.U. 184/A del 24/5/2004
d i s p o n e
che siano rinnovate le notifiche richieste dall’art.37 comma 2° C.G.S. ai deferiti sopra
menzionati a mezzo della presente ordinanza e consegna di copia degli atti relativi all’avv,
Edoardo Chiacchio per Ambrosino, all’avv. Angelo Vignola per Logiudice, all’avv. Michele
Cozzone per la società Benevento nella loro qualità di difensori muniti di mandato a
rappresentare ovvero di procura speciale ed a mani proprie per i soggetti deferiti presenti,
cioè Califano, De Sanzo e Nocerino;
riservata la decisione sulle restanti questioni preliminare rinvia per il prosieguo al giorno
3/9/2004 ore 9:30 presso Hotel Jolly, Piazza Vittorio Veneto 4/a Firenze.
Le parti si intendono edotte”.
Alla riunione del 3 settembre 2004, verificata la regolare costituzione delle parti ed
instaurato il contraddittorio, la Commissione così decideva sulle eccezioni preliminari già
sollevate dalle parti deferite:
“a) quanto alla richiesta preliminare di sospensione del dibattimento in attesa della
decisione della C.A.F. sull’appello relativo all’ordinanza con la quale la Commissione
Disciplinare della Lega Professionisti ha disposto lo stralcio delle posizioni dei tesserati
della Lega Professionisti Serie C e della Lega Dilettanti, la Commissione, afferma la
propria competenza ed attesa l’inesistenza di pregiudizi per le ragioni della difesa, rilevata
l’autonomia di ogni singolo giudizio, respinge la richiesta e dispone procedersi oltre;
b) riguardo alla eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche,
riserva la decisione unitamente al merito;
c) in accoglimento della richiesta della parte, dispone la rettifica dell’errore
materiale del punto IV.11 pag.22 del Deferimento della Procura Federale con la
cancellazione di ogni riferimento alla società Spezia Calcio 1906 S.r.l.;
La Commissione in base all’art. 37/5 C.G.S., infine, ammette al Dibattimento come
Testi i Sigg.ri: Cherubini e Tacchi richiesti da Califano; Di Pasquale richiesto dal Chieti, Di
Muro richiesto dal De Sanzo, Fioraso e Califano richiesti da Landini, sui capitolati
depositati dai richiedenti:
Ammette altresì la documentazione prodotta dalle parti”.
A conclusione dell’istruttoria dibattimentale, che si è articolata nell’esame dei testi
ammessi e nell’audizione dei deferiti presenti, il Procuratore Federale così concludeva:
Calciatore Giuseppe Alessi (Spezia Calcio) squalifica 7 mesi
Società Spezia Calcio 1906 S.r.l. ammenda 2.500,00 euro
Calciatore Salvatore Ambrosino (Grosseto) squalifica 5 anni e
proposta radiazione
Società U.S. Grosseto F.C. S.r.l. 3 punti penalizzazione
da scontarsi stag. 2003/2004
ammenda 5.000,00 euro
Calciatore Vincenzo Bevo (Igea Virtus B.) squalifica 6 mesi
Società F.C. Igea Virtus Barcellona S.r.l. ammenda 2.000,00 euro
Calciatore Gianni Califano (Chieti Calcio) squalifica 5 anni e
Proposta radiazione
Società Calcio Chieti S.p.a. 9 punti penalizzazione
Da scontarsi stag. 2003/2004
Calciatore Fabio Carmine Luca De Sanzo (Palmese) squalifica 3 anni
Società A.S. Palmese Calcio S.r.l. 6 punti penalizzazione
da scontarsi stag. 2003/2004
Società Melfi 3 punti penalizzazione
da scontarsi stag. 2003/2004
Calciatore Firmino Elia (Pro Patria) squalifica 6 mesi
Societò Pro Patria Gallaratese G.B. S.r.l. ammenda 2.000,00 euro
Calciatore Fabrizio Ferrigno (Catanzaro) squalifica 9 mesi
Calciatore Luca Gentili (Catanzaro) squalifica 7 mesi
Calciatore Pasquale Logiudice (Catanzaro) squalifica 3 anni
Calciatore Ivano Pastore (Catanzaro) squalifica 7 mesi
Società U.S. Catanzaro S.p.a. ammenda 3.500,00 euro
Revoca dell’assegnazione del titolo di
vincente del Campionato 2003/2004
Calciatore Luis Landini (Sassuolo) squalifica 6 mesi
Società U.S. Sassuolo Calcio S.r.l. ammenda 2.000,00 euro
Calciatore Alberto Nocerino (Benevento) squalifica 3 anni e 6 mesi
Società F.C. Sporting Benevento S.r.l. 6 punti penalizzazione
da scontarsi stag. 2003/2004
L’Acireale, terzo interessato, con gli avvocati On. Trantino e Pennisi, si associava alle
richieste formulate dalla Procura Federale nella parte riguardante l’illecito contestato alle
società Chieti e U.S. Catanzaro S.p.a.
I difensori dei deferiti, tutti presenti ad eccezioni di Alessi, Ambrosino e le società Palmese
ed Igea Virtus Barcellona, nel riportarsi alle memorie depositate ribadendone i motivi, così
concludevano:
Calciatore Giuseppe Alessi (Avv.Angelini) assoluzione o squalifica min.
Società Spezia Calcio 1906 S.r.l. (Avv. Stefanini) proscioglimento
Calciatore Salvatore Ambrosino (Avv. Chiacchio) applicazione art.14 C.G.S.
Società U.S. Grosseto F.C. S.r.l. (Avv. Ghirardi) proscioglimento
Calciatore Vincenzo Bevo (Avv. Fiorillo) proscioglimento
in subordine ammonizione o
sanzione pecuniaria
Calciatore Gianni Califano (Avv. Grassani) proscioglimento
art 6/7 C.G.S.
per art.5 pena min. (5 mesi)
Società Calcio Chieti S.p.a. (Avv. Nucifora) proscioglimento
Calciatore Fabio Carmine Luca De Sanzo (Avv. Grassani) proscioglimento
in subordine sanzione min.
Società Melfi (Avv. Di Ciommo) proscioglimento
Calciatore Firmino Elia (Avv. Pilla) proscioglimento
in subordine ammonizione
Societò Pro Patria Gallaratese G.B. S.r.l. (Avv. Pilla) proscioglimento
Calciatore Fabrizio Ferrigno (Avv. Grassani) proscioglimento
Calciatore Luca Gentili (Avv. Grassani) proscioglimento
Calciatore Pasquale Logiudice (Avv. Vignola) proscioglimento
Calciatore Ivano Pastore (Avv. Grassani) proscioglimento
Società U.S. Catanzaro S.p.a. (Avv. Pittelli) proscioglimento
Calciatore Luis Landini (Avv. Grassani) proscioglimento
Società U.S. Sassuolo Calcio S.r.l. (Avv. Grassani) annullamento ammenda
Calciatore Alberto Nocerino (Avv. Tibaldi) proscioglimento
in subordine pena min.
Società F.C. Sporting Benevento S.r.l. (Avv. Cozzone) proscioglimento
3. Premessa metodologica. - Osserva preliminarmente la Commissione che la
primaria fonte probatoria del presente procedimento è costituita dalle intercettazioni
telefoniche trasmesse dalla suddetta Autorità Giudiziaria, sulla cui utilizzabilità sono state
sollevate numerose eccezioni da parte dei difensori dei deferiti.
In argomento ritiene la Commissione che tali questioni si rivelino improponibili in questa
sede, considerato che esula dai propri poteri ogni valutazione sulla legittimità dell’operato
dell’Autorità Giudiziaria, alla cui esclusiva competenza è rimesso il controllo sia formale
che sostanziale degli atti trasmessi, rilevando unicamente ai fini decisionali di
quest’organo di Giustizia Sportiva la provenienza istituzionale, Procura della Repubblica
da un lato, Ufficio Indagine e Procura Federale dall’altro, da cui discende la presunzione di
legittimità, autenticità e genuità degli atti stessi.
Va poi rimarcato che le conversazioni intercettate sono state nella quasi assoluta
totalità non disconosciute dai deferiti, quando non anche espressamente riconosciute, per
cui nessun profilo di interesse riveste la questione sollevata e relativa alla presunta
inutilizzabilità delle stesse nell’economia del processo decisionale, anche perché la
Commissione non ha tenuto in alcun conto, per la decisione, le conversazioni
espressamente disconosciute dai deferiti.
Questa Commissione ha poi proceduto ad una lettura delle conversazioni
intercettate e non disconosciute dai deferiti, valutandole in un meditato contesto logico e
temporale, allo scopo di raggiungere una organica rappresentazione dei fatti sottoposti a
giudizio.
In particolare le contestazioni formulate nel citato atto di deferimento riguardano:
per i tesserati
- il compimento di illecito sportivo (art. 6 commi 1° e 2° C.G.S.);
- la violazione degli artt.1 e 5 del C.G.S. sotto il profilo dell’effettuazione di
scommesse;
- la violazione dell’art. 6 comma 7° del C.G.S. sotto il profilo dell’omessa denuncia di
illecito sportivo;
per le società:
- la responsabilità oggettiva per le violazioni ascritte ai propri tesserati.
- la responsabilità presunta.
4. Le ipotesi di illecito sportivo. – Le violazioni riguardano le gare:
Palmese – Melfi del 18.4.2004 (2-3);
Fermana – Chieti del 9.5.2004 (2-1);
Chieti –Benevento del 4.4.2004 (2-0);
Chieti – Catanzaro del 16.5. 2004 (1-2) .
4.1. Gara Palmese – Melfi. - Ad avviso della Commissione, per questa gara non
sussistono idonei e validi elementi che portino ad affermare l’esistenza di ipotesi di illecito
sportivo.
Dall’intercettazione si può rilevare la volontà da parte del calciatore De Sanzo
(Palmese) e di altri calciatori della stessa società, non individuati, di voler scommettere ora
sulla vittoria della Palmese, ora sulla vittoria dell’avversaria, a seconda della decisione che
i calciatori della Palmese avrebbero assunto di disputare la gara con la squadra titolare o
con la Berretti, e ciò, da un lato, per contestare la società Palmese che sin dal gennaio
2004 non corrispondeva loro i dovuti emolumenti e dall’altro per l’esigenza di procurarsi,
per altra via, i mezzi di sostentamento, restando esclusa, in ogni caso, la specifica volontà
di compiere atti finalizzati all’alterazione del risultato della gara.
Tanto determina il conseguente proscioglimento delle società Palmese, Grosseto e
Melfi e dei calciatori Ambrosino e De Sanzo. Ritiene peraltro la Commissione che la
posizione del De Sanzo sia meritevole di ulteriori approfondimenti in merito ad eventuali
violazioni degli artt. 1 e 5 C.G.S. non contestati nell’odierno deferimento.
Ne consegue la trasmissione degli atti di riferimento alla Procura Federale.
4.2. Gara Fermana – Chieti. – Anche per questa gara la Commissione ritiene non
sussistente l’illecito.
Infatti, è rilevabile soltanto lo scarso impegno, contestato e lamentato dalla società
e dai tifosi ai calciatori del Chieti, ma non si rilevano fatti o comportamenti riferibili ad una
attività finalizzata all’alterazione del risultato della partita, non potendosi così qualificare
l’esplicito riferimento da parte del Califano ad uno scarso impegno finalizzato a rendere più
credibile il risultato negativo per il Chieti nella successiva partita con il Catanzaro.
Manca del tutto la prova che l’intenzione del Califano sia uscita dalla propria sfera
soggettiva, raggiungendo in qualsivoglia modo la società Fermana Calcio S.p.a. per cui la
volontà del Califano è rimasta confinata a livello di semplice cogitazione personale ed
ideazione non manifestata non avente in sè l’idoneità, non essendo stata esteriorizzata, ad
assumere la fisionomia di un attentato al bene giuridico protetto (regolarità della gara). Ciò
determina il proscioglimento del Califano e del Chieti in merito all’incolpazione relativa a
detta gara.
4.3. Gara Chieti – Benevento. - Osserva la Commissione che gli elementi di accusa
si concentrano sulla dichiarazione resa dall’Ambrosino in sede di interrogatorio avanti
l’A.G. di Napoli in data 15/6/2004 con la quale veniva attribuita al calciatore Nocerino la
volontà, su incarico della società F.C. Sporting Benevento S.r.l., di contattare il calciatore
del Chieti Califano allo scopo di “comprare” la partita in oggetto, quantificandone anche la
somma di denaro disponibile allo scopo.
Dal dettagliato e scrupoloso esame dei colloqui telefonici intercettati tra l’Ambrosino, il
Nocerino ed il Califano non si riscontrano elementi oggettivi atti a confermare
l’interpretazione fornita dall’Ambrosino. Invero, nell’intercettazione in data 2 aprile 2004
(All. 160) riferita ad un colloquio intercorso fra Ambrosino e Califano, quest’ultimo
ammette un contatto con il Nocerino il quale lo avrebbe invitato a “fare il bravo”, ma lo
stesso Califano si dimostra poi sorpreso dalle affermazioni dell’Ambrosino che lo mettono
al corrente dell’asserita volontà corruttiva del Nocerino.
Del resto lo stesso Ambrosino in sede di interrogatorio avanti l’Autorità Giudiziaria (15
giugno 2004) ha riferito della sua attività di dissuasione nei confronti del Nocerino.
Non può non rilevare in proposito la Commissione che anche “l’illecito, come ogni altra
azione umana contemplata da un precetto, per avere valenza sul piano regolamentare ed
essere produttivo di effetti disciplinari, deve avere superato sia la fase della ideazione che
quella così detta ‘preparatoria’ ed essersi tradottto in qualcosa di apprezzabile, concreto
ed efficiente per il conseguimento del fine auspicato” (C.A.F. Com. Uff. N.18/c
12/12/1985). Perché possa configurarsi un illecito sportivo, occorre che lo stesso “venga
provato oltre ogni dubbio”, sancendo addirittura il principio per il quale, pur essendo
presenti concreti indizi di reità, non caratterizzati da precisi e concordanti elementi
probatori, si debba giungere ad un giudizio di proscioglimento dagli addebiti” (C.U. n. 31/C
10/5/2001 Appelli calciatori Atalanta e Pistoiese).
La prova del fatto doloso che sta a base dell’illecito, e cioè la prova della “generica”, deve
essere piena, al di là di ogni ragionevole dubbio” (C.U. n.3/C 30/9/1981 App. Ufficio
Inchiesta). Da ciò discende il proscioglimento del Nocerino e della società Benevento
dall’incolpazione in merito a detta gara.
4.4 Gara Chieti – Catanzaro. - In riferimento alla gara Chieti – Catanzaro del 16
maggio 2004 la Commissione utilizza le seguenti fonti di prova:
Tel. All. 146 (tra Ambrosino e Logiudice): 3 maggio 2004
Tel. All. 147 (tra Ambrosino e Califano): 3 maggio 2004
Tel. All. 148 (tra Ambrosino e Logiudice): 3 maggio 2004
Tel. All. 149 (tra Ambrosino e Califano): 5 maggio 2004
Tel. All. 10 (tra Ambrosino e Califano): 10 maggio 2004
ricavandone le seguenti conclusioni:
occorre preliminarmente precisare che la gara in esame si presentava di particolare
delicatezza ed importanza per le seguenti circostanze:
a) l’alta probabilità che la stessa assumesse il ruolo di spareggio per la promozione;
b) l’esito della gara di andata disputata a Catanzaro, che aveva creato particolare
astio fra i calciatori delle due squadre, con promessa reciproca di “regolare i conti”
nella gara di ritorno.
Tale situazione generava maggiori preoccupazioni alla squadra del Catanzaro, più vicina
del Chieti alla promozione, perché un esito negativo della trasferta abruzzese avrebbe
compromesso l’intera stagione agonistica. Ulteriore motivo di preoccupazione risultava
essere la manifestata volontà del calciatore del Chieti Califano di voler assicurare un
particolare impegno agonistico allo scopo di dimostrare il proprio valore ai dirigenti del
Catanzaro (in particolare al D. S. Improta) che nel mercato del gennaio 2004 non avevano
concretizzato il suo trasferimento al Catanzaro, al contrario di altri calciatori provenienti dal
Chieti.
E’ in questa particolare situazione che Ambrosino e Logiudice si attivano per “ammorbidire
“ il Califano contattandolo direttamente anche allo scopo di estendere ad altri compagni di
squadra la volontà di assumere un atteggiamento “morbido” nei confronti della squadra del
Catanzaro. Il Logiudice, coordinandosi con l’Ambrosino, programma un viaggio per
incontrare il Califano, non prima che quest’ultimo sia stato invitato dall’Ambrosino a “non
fare lo scorretto”.
Significativo quanto emerge nella telefonata 3/5/2004 ore 12:46, intercorsa tra Salvatore
Ambrosino e Pasquale Logiudice, ove quest’ultimo espressamente dice: “io sto facendo
quello che dovevano fare altri… ..sono a Taranto e sto salendo… .. Lui mi deve dire … ..io
gli dico le cose leali come poi prende una decisione… .
Il “lui” della conversazione è chiaramente il calciatore Califano, come si evince dal
riferimento che viene fatto all’inizio della conversazione dall’Ambrosino.
A questa telefonata, fa seguito a distanza di un’ora circa, una seconda telefonata tra
Salvatore Ambrosino e Gianni Califano nel corso della quale il primo riferisce al secondo
che il Logiudice sta “salendo per fare un discorso collettivo” e che “tiene pure le
mozzarelle … che sta portando da Battipaglia”, cui il Califano risponde, alludendo
evidentemente ai propri compagni di squadra, che “quelli si sono ingrippati mica sto solo io
qua”
Tanto è ulteriormente confermato dall’ultima telefonata intercettata nella stessa data del
3/5/2004, alle ore 16:18, ed intercorsa tra Salvatore Ambrosino e Pasquale Logiudice, nel
corso della quale il secondo insiste per poter incontrare il Califano, dicendo:”mi fissi tu un
discorso… ..vado io… .mangiamo una cosa dove dice lui… .come gli viene comodo a
lui… … questa sera con calma stabiliamo l’appuntamento “, come precisa l’Ambrosino.
Di particolare importanza appare la conversazione intercorsa in data 5/5/2004 alle ore
19:42 tra Salvatore Ambrosino e Gianni Califano, ove il secondo precisa di aver contattato
i compagni di squadra: ”ho cominciato a chiamarli uno alla volta, ci siamo tre – quattro di
noi che ce li stiamo lavorando”
Tali affermazioni confermano da un lato il mutato atteggiamento del Califano, fino a quel
momento testardamente deciso al massimo impegno agonistico, e dall’altro l’inizio, da
parte di quest’ultimo, di un’attività tendente a soddisfare le istanze poste dal Logiudice e
dall’Ambrosino.
Tale considerazione rende altamente verosimile l’ipotesi che il programmato incontro
Logiudice – Califano si sia realmente concretizzato, e ciò anche in mancanza di concreti
riscontri probatori
Infatti nella medesima telefonata il Califano precisa che occorreva anche dimostrare uno
scarso impegno nella partita precedente a quella del 16 maggio 2004 ( Fermana – Chieti
del 9/5/2004) per rendere credibile una prestazione agonisticamente non impegnata nella
partita Chieti - Catanzaro, chiarendo il concetto con la suggestiva espressione che:
“potremmo fare che già stiamo ad olio”. Come accertato in sede dibattimentale nel gergo
in voga fra i calciatori il termine “stiamo ad olio” significa l’indisponibilità dei calciatori ad
assicurare impegno negli allenamenti come nelle gare. Non a caso la gara Fermana –
Chieti comporta la sconfitta della squadra del Califano, dopo una lunga serie di vittorie, in
seguito ad una prestazione talmente scialba ed incolore da provocare l’ira dei dirigenti e le
vivaci ed indignate contestazioni della tifoseria chietina.
Ritiene la Commissione non credibile la tesi difensiva del Logiudice, che ha ammesso di
voler incontrare il Califano prima della partita Chieti – Catanzaro del 16 maggio u.s., ma
non per compiere atti diretti ad aggiustare il risultato della gara, ma solo al fine di
appianare divergenze ed incomprensioni con il Califano per i motivi innanzi esposti.
Troppi ed univoci sono i fatti ed i riferimenti che portano all’affermazione che il Logiudice
ed il Califano con la mediazione dell’Ambrosino abbiano posto in essere atti diretti ad
alterare il risultato della gara, come si evince dalle frasi intercettate, non disconosciute
dagli interessati, come sopra riportate, nonché dalla stessa sequenza temporale delle
telefonate e degli eventi innanzi elencati.
Da ciò discende la responsabilità di Ambrosino, Califano e Logiudice in ordine
all’infrazione loro ascritta di illecito sportivo ex. art. 6 comma 2 del C.G.S.-.
5. Violazioni di cui agli artt.1 e 5 C.G.S. (scommesse) - Dal quadro complessivo
degli elementi probatori emerge l’esistenza di un gruppo di calciatori adusi a scommettere
sui risultati delle partite di vari campionati nazionali di calcio attingendo tra di loro anche
notizie utili alla migliore formulazione dei pronostici, costituendo una fitta ed efficiente rete
informativa. Particolare valenza e non solo nel campo delle scommesse assume la figura
ed il ruolo del calciatore Salvatore Ambrosino, “incallito scommettitore” e frenetico
procacciatore di attendibili notizie sullo stato di forma e di predisposizione agonistica delle
squadre sulle quali aveva intenzione di scommettere, a tal fine coinvolgendo anche altri
colleghi.
L’attività di scommettitore sulle partite del campionato italiano, con ciò ammettendo la
violazione dell’art. 5 e art. 1 C.G.S. è stata direttamente ammessa oltre che dall’Ambrosino
anche dai deferiti Califano e Nocerino, ed è stata anche ammessa, indirettamente, dai
calciatori Gentili, Ferrigno e Pastore.
In proposito ritiene la Commissione priva di pregio la considerazione contenuta nelle
memorie difensive depositate nell’interesse dei calciatori Ferrigno, Pastore e Gentili, in
relazione alla circostanza che le dichiarazioni confessorie dei predetti in ordine
all’effettuazione di scommesse siano generiche perché non collocate temporalmente né
spazialmente e quindi potendosi intendere come effettuate anteriormente al luglio 2001,
(data di entrata in vigore del divieto), ovvero come aventi ad oggetto partite di campionati
esteri.
La lettura dei brani delle conversazioni intercettate esclude in maniere inequivoca
l’assunto difensivo in quanto il Ferrigno nelle conversazioni 1/4/2004 (All. 158) e 1/5/2004
(All. 174-175) fa inequivocabilmente riferimento a recenti giocate e scommesse aventi ad
oggetto partite del campionato italiano, come del resto fanno Pastore nelle conversazioni
in data 1/5/2004 (All. 134) 9/4/2004 (All. 166) ed il Gentili nelle conversazioni del 7 aprile
2004 (All. 163-164).
Non può essere accolta l’eccezione difensiva che i calciatori Ferrigno Pastore e Gentili
possono aver scommesso involontariamente su partite del campionato italiano solo in
quanto inserite in pacchetti comprendenti prevalentemente partite di campionati esteri, non
essendo credibile che, all’atto del pronostico oggetto di scommesse il calciatore
scommettitore non si avveda dell’appartenenza delle gare a campionati organizzati dalla
F.I.G.C.-.
Riguardo ad Alessi, se è vero che sono solo sei le telefonate intercettate che lo vedono
coinvolto, è altrettanto vero che dall’insieme dei dialoghi emerge un Alessi che non solo dà
informazioni, sia pure generiche, ad Ambrosino, ma che si dichiara interessato
direttamente alle scommesse.
Ad esempio, nella telefonata del 3/4/2004, ore 12:57 (All. 157) l’Ambrosino dice: “sì, mi
faccio il Crotone Catanzaro e un’altra, adesso vedo che metto”, e Alessi risponde “anche
io mi faccio qualcuna”: ritenere, come vuol fare credere il deferito, che le sue parole sono
solo un modo di dire o forse una bugia detta all’amico è cosa inverosimile e priva di logica.
Significativa è anche la telefonata 16/4/2004 ore 18:22 (All. 171) nel corso della quale
Ambrosino invita Alessi ad una scommessa collettiva e questi non si mostra affatto
scandalizzato.
Nelle altre telefonate il discorso verte sempre su informazioni e su pronostici di gare, e non
manca il ricorso ad espressioni tipiche che denotano una comunanza d’interessi,
Da tali elementi la Commissione, contrariamente all’assunto difensivo, trae il
convincimento della responsabilità del calciatore.
Non risultano invece oggettivi riscontri probatori atti ad affermare la responsabilità dei
calciatori Bevo, Elia e Landini in merito alle violazioni loro ascritte; dall’attento esame delle
conversazioni telefoniche oggetto di intercettazioni, è rilevabile esclusivamente un’attività
tendente a fornire all’Ambrosino informazioni in loro possesso, come da richiesta di
quest’ultimo. In particolare,
- in riferimento alla posizione del calciatore Vincenzo Bevo (F.C. Igea Virtus Barcellona
S.r.l.) esiste una unica telefonata dal contenuto equivoco, non potendosi escludere,
nell’unico punto di interesse in chiave accusatoria, che l’espressione “chi me le fa
fare” (alludendo alle scommesse) non possa invece leggersi: “chi me lo fa fare”, anche
considerando la scarsa dimestichezza del Bevo con il mondo delle scommesse
desumibile dalla lettura della conversazione intercorsa tra questi e l’Ambrosino il 30
aprile 2004 (All. 206), laddove il primo chiede elementari informazioni al secondo sui
siti internet ove è possibile conoscere partite su cui effettuare scommesse e relative
quote;
- in riferimento alla posizione del calciatore Firmino Elia (Pro Patria Gallaratese G.B.
S.r.l.), è rilevabile esclusivamente una sua pretesa conoscenza dei dirigenti della
società Lumezzane, nei confronti dei quali si dichiarava disponibile a non meglio
precisati contatti.Tali affermazioni risultano esclusivamente finalizzate a fornire un
minimo di soddisfazione alle pressanti richieste dell’Ambrosino, con il quale non
vengono riscontrate ulteriori conversazioni.
- In riferimento alla posizione del calciatore Luis Landini (U.S. Sassuolo Calcio S.r.l.),
appare alla Commissione incomprensibile anche il solo suo deferimento, in quanto lo
stesso non risulta protagonista di alcuna conversazione telefonica intercettata, ma
solo di inconsistenti riferimenti nell’ambito di conversazioni fra altri calciatori.
Dal proscioglimento di Bevo, Elia e Landini consegue quello delle rispettive società di
appartenenza, Igea Virtus Barcellona, Pro Patria Gallaratese G.B. e Sassuolo Calcio.
6. Omessa denuncia d’illecito. - Il mancato configurarsi dell’ipotesi di illecito sportivo
relativamente alle gare Chieti – Benevento per il Califano, Palmese – Melfi e Fermana –
Chieti per Ambrosino impone il proscioglimento degli stessi dalla contestata ipotesi di
omessa denunzia.
In relazione a tale incolpazione va invece affermata la responsabilità di Salvatore
Ambrosino in merito alla gara Chieti – Benevento del 4/4/2004, in quanto il 7° comma
dell’art.6 C.G.S. impone l’obbligo di denunzia anche nel caso di rapporti intrattenuti con
persone (Nocerino) che “stiano per porre in essere” atti previsti dal primo comma dell’art.6.
Ciò è comprovato dalla dichiarazione resa dallo stesso Ambrosino davanti alla Procura
della Repubblica (interrogatorio del 15/6/2004).
Relativamente alla gara Scalea 1912 – Vallata Bagaladi S.L. va disposto, sempre
per l’Ambrosino, lo stralcio degli atti e la sospensione del procedimento in attesa delle
decisioni dell’organo disciplinare competente.
7. La responsabilità delle società. - Per quanto riguarda la responsabilità oggettiva
ascrivibile alle società di appartenenza dei tesserati in riferimento ai quali la Commissione
ha determinato come sussistenti i motivi di responsabilità per le violazioni regolamentari
agli stessi contestate nell’atto di deferimento in oggetto, si impongono alcune particolari
considerazioni.
7.1 Società ed illeciti sportivi. Per l’illecito sportivo riguardante la partita Chieti –
Catanzaro, mentre va affermata la responsabilità del Catanzaro, risultando l’illecito
commesso da un suo tesserato e a suo vantaggio, non altrettanto può dirsi per le altre due
società deferite e cioè società Chieti e Grosseto.
Infatti ritiene la Commissione che una acritica applicazione della responsabilità oggettiva a
carico delle menzionate società porterebbe a risultati non conformi a giustizia e dunque
sicuramente non voluti dal Legislatore sportivo.
E’ opportuno prendere le mosse da una decisione della C.A.F.: La responsabilità oggettiva
delle società si focalizza nel mero rapporto, di associazione o di tesseramento,
instauratosi tra le persone fisiche (dirigenti privi di rappresentanza legale, soci, tesserati)
ed il sodalizio cui sono collegati, trovando, quindi, la sua precisa ragion d’essere e la sua
collocazione logica nell’identità del centro di interesse e di profitto tra l’operato del
responsabile soggettivo e la sfera di azione del responsabile oggettivo, nel senso che il
primo agisce, consapevolmente o inconsapevolmente, non solo per la tutela di una proprio
interesse, ma anche per quello, rettamente o malamente inteso, del responsabile
oggettivo, cui è variamente legato (Com. Uff. n.20/C del 6/3/1987- App. Procuratore
Federale). Pertanto, sulla base dell’indicato principio esula dalla responsabilità oggettiva la
posizione della società che sia rimasta del tutto estranea dall’azione e dai fini del
responsabile soggettivo che operi nella esclusiva propria sfera soggettiva e personale non
connessa al rapporto organico con la società.
Se così è, applicando tale principio alla fattispecie in esame, per le due società difetta
proprio la ragion d’essere della responsabilità oggettiva: il Grosseto è società del tutto
estranea, nella preparazione e nei risultati, all’illecito accordo posto in essere anche con la
collaborazione di un suo (da non molto tempo) tesserato che, tra l’altro, “opera” per di più
in un campionato diverso da quello ove milita il Grosseto stesso; la società Chieti, al
contrario, è parte interessata, ma come danneggiata da un fatto concordato anche da un
suo tesserato che ha agito però per fini strettamente personali e contrari non solo ai
principi di lealtà e probità sportiva, ma anche a quelli che sono alla base di un corretto
rapporto di lavoro.
Pertanto, per queste due società si impone il proscioglimento, che per il Grosseto riguarda
anche la responsabilità per omessa denunzia ascritta al suo tesserato Ambrosino.
7.2. Società e scommesse. - In ordine alla responsabilità oggettiva per le violazioni
relative al divieto di effettuare scommesse (artt. 1 e 5 C.G.S.) la Commissione ritiene che
essa non sussista.
Tale attività (scambio di notizie e scommesse) risulta ricompresa esclusivamente
nell’ambito della sfera soggettiva e personale dei calciatori, esclusa quindi dall’attività
connessa al rapporto organico che si instaura, in conseguenza del tesseramento fra il
calciatore e la società. Quest’ultima pertanto, essendo sprovvista di ogni prerogativa
finalizzata al controllo ed all’interdizione di attività esclusivamente ricompresa nella sfera
soggettiva e privata del calciatore, non può essere ritenuta oggettivamente responsabile di
violazioni normative commesse dai propri tesserati in tal ambito.
E’ noto infatti che il fondamento della responsabilità oggettiva si sostanzia nella
circostanza che il soggetto agente risponde dell’azione o dell’omissione addebitata sulla
base del mero rapporto di causalità ed indipendentemente da ogni valutazione di dolo o
colpa; peraltro, tanto comporta, comunque, sempre la necessaria riferibilità della
violazione contestata al soggetto agente sotto il profilo materiale, di talché, nel caso
oggetto di giudizio, ogni condotta che esula dal rapporto organico che lega il singolo
tesserato alla società e che si sostanzia nel compimento di un’attività di carattere privato di
per se stesso esclude ogni riferibilità della condotta del tesserato alla società con
conseguente insussistenza di responsabiltà a titolo oggettivo in capo a quest’ultima.
Tali considerazioni comportano il proscioglimento delle società Spezia, Grosseto, Chieti,
Catanzaro e Benevento da ogni addebito loro contestato a titolo di responsabilità oggettiva
per le violazioni ascritte ai propri tesserati ex artt. 1 e 5 C.G.S..
8. Le sanzioni. - Quanto al trattamento sanzionatorio la Commissione ritiene equa:
la sanzione del minimo edittale di tre anni di squalifica per Califano, Logiudice ed
Ambrosino per la violazione di cui all’art.6 commi 1° e 2°;
la sanzione per il Califano va aumentata di sei mesi per la violazione di cui agli artt. 1
comma 1 e 5 C.G.S.;
per l’Ambrosino va aumentata di un anno e sei mesi per la violazione di cui agli artt 1 e 5
C.G.S. e di altri sei mesi per l’omessa denunzia,. La sanzione complessiva inflitta
all’Ambrosino va ridotta, considerato il comportamento tenuto, ai sensi dell’art.14 comma
5) C.G.S. e fissata in anni 3 e mesi otto di squalifica.
Per i calciatori ritenuti responsabili della violazione di cui agli artt. 1 e 5 C.G.S. può
applicarsi la sanzione di mesi cinque di squalifica.
Per la società Catanzaro, responsabile oggettivamente per l’illecito commesso dal proprio
calciatore Logiudice Pasquale, si stima equo applicare la sanzione della penalizzazione di
punti cinque da scontarsi nella stagione sportiva 2004/2005, non sussistendo prova di un
suo coinvolgimento diretto o di altri suoi tesserati
Per questi motivi la Commissione
d e l i b e r a
- di squalificare per mesi cinque il calciatore Alessi Giuseppe (Spezia Calcio 1906 S.r.l.);
- di prosciogliere la società Spezia Calcio 1906 S.r.l.;
- di squalificare per tre anni e otto mesi il calciatore Ambrosino Salvatore (U.S. Grosseto
F.C. S.r.l.) in relazione alle violazioni di cui agli artt. 1 comma 1), 5 e 6 commi 1) e 2)
limitatamente alla gara Chieti - Catanzaro del 16/5/2004 e art. 6 comma 7) limitatamente
alla gara Chieti – Benevento, prosciogliendolo nel resto e disponendo la sospensione della
decisione per i fatti contestati in relazione alla gara Scalea 1912-Vallata Bagaladi S.L. del
18/4/2004, in attesa delle decisioni dell’Organo Disciplinare competente;
- di prosciogliere la società U.S. Grosseto F.C. S.r.l.;
- di prosciogliere il calciatore Bevo Vincenzo (F.C. Igea Virtus Barcellona S.r.l.);
- di prosciogliere la società F.C. Igea Virtus Barcellona S.r.l.;
- di squalificare per tre anni e sei mesi il calciatore Califano Gianni (già tesserato per il
Calcio Chieti S.p.a. oggi tesserato per Giulianova Calcio S.r.l.) in relazione alle violazioni
di cui agli artt. 1 comma 1), 5 e 6 commi 1) e 2) limitatamente alla gara Chieti - Catanzaro
del 16/5/2004, prosciogliendolo nel resto;
- di prosciogliere la società Calcio Chieti S.p.a.;
- di prosciogliere il calciatore De Sanzo Fabio Carmine Luca (A.S. Palmese Calcio
S.r.l.), rimettendo gli atti alla Procura Federale per le valutazioni di competenza in
merito alle eventuali infrazioni relative agli artt. 1 comma 1) e 5 C.G.S.;
- di prosciogliere la società A.S. Palmese Calcio S.r.l.;
- di prosciogliere la società A.S. Melfi S.p.a.;
- di prosciogliere il calciatore Elia Firmino (Pro Patria Gallaratese G.B. S.r.l.);
- di prosciogliere la società Pro Patria Gallaratese G.B. S.r.l.;
- di squalificare per mesi cinque il calciatore Ferrigno Fabrizio (U.S. Catanzaro S.p.a.);
- di squalificare per mesi cinque il calciatore Gentili Luca (U.S. Catanzaro S.p.a.);
- di squalificare per tre anni il calciatore Logiudice Pasquale (U.S. Catanzaro S.p.a.);
- di squalificare per mesi cinque il calciatore Pastore Ivano (U.S. Catanzaro S.p.a.);
- di infliggere alla società U.S. Catanzaro S.p.a. la sanzione della penalizzazione di punti
cinque in classifica da scontarsi nella stagione sportiva 2004/2005, per l’addebito relativo
alla gara Chieti – Catanzaro del 16/5/2004, prosciogliendola nel resto;
- di prosciogliere il calciatore Landini Luis (U.S. Sassuolo Calcio S.r.l.);
- di prosciogliere la società U.S. Sassuolo Calcio S.r.l.;
- di squalificare per cinque mesi il calciatore Nocerino Alberto (F.C. Sporting Benevento
S.r.l.) in relazione alle violazioni di cui agli artt. 1 comma 1), 5 C.G.S., prosciogliendolo nel
resto;
- di prosciogliere la società F.C. Sporting Benevento S.r.l.;
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Comunicato Ufficiale n.17/C del 6/9/2004
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
SU DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE IN DATA 21 AGOSTO 2004
VENIVANO CONTESTATE A:
– GIUSEPPE ALESSI (Calciatore Soc. Spezia): violazione artt. 1 comma 1° e 5 C.G.S.;
– SOC. SPEZIA CALCIO 1906 S.R.L.: violazione art.2 commi 3° e 4° C.G.S.-.
– SALVATORE AMBROSINO (Calciatore Soc. Grosseto): violazione artt. 1 comma 1°,5, 6
commi 1°, 2°e 6° e 6 comma 7°C.G.S.;
– SOC. U.S. GROSSETO F.C. S.R.L.: violazione artt. 6 commi 3° e 4° e 2 commi 3° e 4°
C.G.S.;
– VINCENZO BEVO (Calciatore Soc. Igea Virtus B.):violazione artt.1 comma 1° e 5 C.G.S.;
– SOC. F.C. IGEA VIRTUS BARCELLONA S.R.L.:violazione art.2 commi 3° e 4° C.G.S;
– GIANNI CALIFANO (Calciatore Soc. Chieti): violazione artt. 1 comma 1°,5, 6 commi 1° e
2° C.G.S.e 6 comma 7° C.G.S.;
– SOC. CALCIO CHIETI S.P.A.: violazione artt. 6 commi 3° e 4° e 2 commi 3° e 4° C.G.S;
– FABIO CARMINE LUCA DE SANZO (Calciatore Soc. Palmese): violazione art.6 commi
1° e 2° C.G.S.;
– SOC. A.S. PALMESE CALCIO S.R.L.: violazione art. 6 commi 3° e 4° C.G.S.;
– SOC. A.S. MELFI S.P.A.- per responsabilità presunta art.9 comma 3° C.G.S.;
– FIRMINO ELIA (Calciatore Soc. Pro Patria Gallaratese G.B.): violazione 1 comma 1° e 5
C.G.S.;
– SOC. PRO PATRIA GALLARATESE G.B. S.R.L.: violazione art.2 commi 3° e 4° C.G.S;
– FABRIZIO FERRIGNO (Calciatore Soc. Catanzaro): violazione artt. 1 comma 1° e 5
C.G.S.;
– LUCA GENTILI (Calciatore Soc. Catanzaro): violazione artt. 1 comma 1° e 5 C.G.S.;
– PASQUALE LOGIUDICE (Calciatore Soc. Catanzaro): violazione art. 6 commi 1° e 2°
C.G.S.;
– IVANO PASTORE (Calciatore Soc. Catanzaro): violazione artt. 1 comma 1° e 5 C.G.S.;
– SOC. U.S. CATANZARO S.P.A.: violazione artt.2 comma 3° e 4° e 6 comma 3° e 4°
C.G.S.;
– LUIS LANDINI (Calciatore Soc. Sassuolo): violazione artt. 1 comma 1° e 5 C.G.S.;
– SOC. U.S. SASSUOLO CALCIO S.R.L.: violazione art.2 commi 3° e 4° C.G.S;
– ALBERTO NOCERINO (Calciatore Soc. Benevento): violazione artt. 1 comma 1°, 5 e 6
commi 1° e 2° C.G.S.;
– SOC. F.C. SPORTING BENEVENTO S.R.L.: violazione artt. 6 commai 3° e 4) e 2 commi
3° e 4° C.G.S;"