LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.185/C del 2/2/2005 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE SERIE “C/1” RECLAMO DIRIGENTE DIEGO DI CANOSA (SPEZIA CALCIO 1906 S.R.L.) AVVERSO INIBIZIONE FINO A TUTTO L’8/2/2005 (C.U. N.167/C DEL 25/1/2005 GARA SPEZIA-SASSARI TORRES DEL 23 GENNAIO 2005) CON PROCEDURA D’URGENZA.
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.185/C del 2/2/2005
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
SERIE “C/1”
RECLAMO DIRIGENTE DIEGO DI CANOSA (SPEZIA CALCIO 1906 S.R.L.)
AVVERSO INIBIZIONE FINO A TUTTO L’8/2/2005 (C.U. N.167/C DEL
25/1/2005 GARA SPEZIA-SASSARI TORRES DEL 23 GENNAIO 2005) CON
PROCEDURA D’URGENZA.
Avverso il provvedimento di inibizione fino a tutto l’8.2.2005 comminato
dal Giudice Sportivo con C.U. n.150/C del 18.01.05 nei confronti del suo
dirigente Di Canosa Diego, la società Spezia Calcio 1906 S.r.l. in data
26.01.05 ha proposto reclamo d’urgenza.
Nelle proprie doglianze, in sintesi, sostiene che il proprio tesserato,
espulso dall’arbitro nel corso della gara Spezia-Sassari Torres, sarebbe
entrato sul terreno di gioco non già indebitamente ma per finalità di buon
senso, per sedare una rissa che si stava determinando tra i calciatori delle
due squadre ed evitare così ulteriori complicanze.
Quanto allo spintonamento di un avversario, si sarebbe trattato in realtà di
azione volta ad allontanare con risolutezza i contendenti, a qualunque
squadra appartenessero.
A sostegno di tale tesi, si allegano rilievi fotografici della circostanza.
In conclusione, si richiede la reiezione della sanzione inflitta o, in subordine,
una sua riduzione.
Alla riunione odierna, giusta delega, è presente per la parte l’avv.
Marco Stefanini.
Sulla base dei documenti ufficiali di gara, lette comunque le note di
parte, questa Commissione ritiene nella sostanza che l’ingresso in campo del
dirigente, sia da considerare senz’altro indebito e che ugualmente provata sia
la spinta ad un calciatore avversario.
Ciò, pur nel quadro delle asserite buone intenzioni manifestate.
Per quanto sopra espresso, essendo il comportamento del dirigente Di
Canosa non regolamentare e per ciò stesso censurabile, questa
Commissione ritiene tuttavia di poter valutare equa la relativa sanzione
dell’inibizione fino al 31.1.05.
Per questi motivi la Commissione
d e l i b e r a
di accogliere parzialmente il reclamo del dirigente Diego Di Canosa (Spezia
Calcio 1906 S.r.l.) riducendo l’inibizione fino a tutto il 31/1/2005.
La tassa non va addebitata.
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