LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.185/C del 2/2/2005 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE SERIE “C/1” RECLAMO DIRIGENTE DIEGO DI CANOSA (SPEZIA CALCIO 1906 S.R.L.) AVVERSO INIBIZIONE FINO A TUTTO L’8/2/2005 (C.U. N.167/C DEL 25/1/2005 GARA SPEZIA-SASSARI TORRES DEL 23 GENNAIO 2005) CON PROCEDURA D’URGENZA.

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.185/C del 2/2/2005 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE SERIE “C/1” RECLAMO DIRIGENTE DIEGO DI CANOSA (SPEZIA CALCIO 1906 S.R.L.) AVVERSO INIBIZIONE FINO A TUTTO L’8/2/2005 (C.U. N.167/C DEL 25/1/2005 GARA SPEZIA-SASSARI TORRES DEL 23 GENNAIO 2005) CON PROCEDURA D’URGENZA. Avverso il provvedimento di inibizione fino a tutto l’8.2.2005 comminato dal Giudice Sportivo con C.U. n.150/C del 18.01.05 nei confronti del suo dirigente Di Canosa Diego, la società Spezia Calcio 1906 S.r.l. in data 26.01.05 ha proposto reclamo d’urgenza. Nelle proprie doglianze, in sintesi, sostiene che il proprio tesserato, espulso dall’arbitro nel corso della gara Spezia-Sassari Torres, sarebbe entrato sul terreno di gioco non già indebitamente ma per finalità di buon senso, per sedare una rissa che si stava determinando tra i calciatori delle due squadre ed evitare così ulteriori complicanze. Quanto allo spintonamento di un avversario, si sarebbe trattato in realtà di azione volta ad allontanare con risolutezza i contendenti, a qualunque squadra appartenessero. A sostegno di tale tesi, si allegano rilievi fotografici della circostanza. In conclusione, si richiede la reiezione della sanzione inflitta o, in subordine, una sua riduzione. Alla riunione odierna, giusta delega, è presente per la parte l’avv. Marco Stefanini. Sulla base dei documenti ufficiali di gara, lette comunque le note di parte, questa Commissione ritiene nella sostanza che l’ingresso in campo del dirigente, sia da considerare senz’altro indebito e che ugualmente provata sia la spinta ad un calciatore avversario. Ciò, pur nel quadro delle asserite buone intenzioni manifestate. Per quanto sopra espresso, essendo il comportamento del dirigente Di Canosa non regolamentare e per ciò stesso censurabile, questa Commissione ritiene tuttavia di poter valutare equa la relativa sanzione dell’inibizione fino al 31.1.05. Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a di accogliere parzialmente il reclamo del dirigente Diego Di Canosa (Spezia Calcio 1906 S.r.l.) riducendo l’inibizione fino a tutto il 31/1/2005. La tassa non va addebitata.
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