LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.185/C del 2/2/2005 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE SERIE “C/1” RECLAMO SOCIETA’ A.C. MARTINA S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA TRE GARE EFFETTIVE CALCIATORE LEONEL DARIO CIMINARI E AMMONIZIONE CON DIFFIDA CALCIATORE CARLO CARDISCIO (C.U. N.156/C DEL 18/1/2005 GARA PADOVA-MARTINA DEL 16 GENNAIO 2005).
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.185/C del 2/2/2005
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
SERIE “C/1”
RECLAMO SOCIETA’ A.C. MARTINA S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA TRE
GARE EFFETTIVE CALCIATORE LEONEL DARIO CIMINARI E
AMMONIZIONE CON DIFFIDA CALCIATORE CARLO CARDISCIO (C.U.
N.156/C DEL 18/1/2005 GARA PADOVA-MARTINA DEL 16 GENNAIO 2005).
Avverso i provvedimenti del Giudice Sportivo con C.U. n.156/C del
18.01.2005 rispettivamente nei confronti dei propri calciatori Ciminari Leonel
Dario punito con tre giornate di squalifica perché durante la gara Padova-
Martina del 16.01.2005 “poggiando una mano sul petto dell’arbitro e
spingendo lievemente gli rivolgeva un’espressione irriguardosa” ed Cardascio
Carlo sanzionato con l’ammonizione con diffida, la società A.C. Martina S.r.l.
ha proposto reclamo.
Nelle proprie doglianze la società sostiene in sintesi che:
- relativamente al Ciminari, si sarebbe trattato non già di comportamenti lesivi
o minacciosi nei confronti del direttore di gara ma, a seguito di una sua
decisione ritenuta sfavorevole e non appropriata e nella protesta di più
compagni di squadra, il calciatore avrebbe ricevuto dal retro una spinta.
Orbene, per istinto e non in maniera volontaria, avrebbe poggiato le proprie
mani sul petto dell’arbitro.
Quanto all’espressione irriguardosa, si farebbe riferimento al fatto che il
calciatore, essendo argentino, non padroneggerebbe al meglio con la lingua
italiana;
- relativamente al Cardascio, l’ammonizione ricevuta sarebbe errata giacchè il
calciatore, come si legge nello stesso referto arbitrale, risultava uscito dal
campo per sostituzione al 29° minuto del secondo tempo salvo poi risultare
ammonito pochi minuti dopo. In merito, ai sensi dell’art. 31 comma 2° del
C.G.S., si verterebbe chiaramente nell’ipotesi di errore di persona.
L’ammonito sarebbe infatti non già il nr. 8 Cardascio ma il nr.18 Aquaro.
Si sottopone dunque alla Commissione la richiesta della visione di un filmato
ed in conclusione si fa istanza di riduzione della sanzione per il Ciminari e
l’annullamento dell’ammonizione per il Cardascio.
Nessun rappresentante della società istante è presente alla riunione
odierna.
riferimento alla posizione del Ciminari, la Commissione ritiene
necessario procedere alla richiesta di un supplemento arbitrale. Dallo stesso
si evince che il calciatore “in segno di protesta portava la mano sul mio petto
senza essere spinto da nessuno” ed in un “italiano comprensibilissimo mi
diceva “arbitro ma che c… . stai facendo”.
Quanto al Cardascio, vertendosi effettivamente in ipotesi di errore
materiale, questa Commissione ha ufficialmente visionato la cassetta con la
registrazione dell’incontro.
Orbene, emerge in modo non equivoco l’errore in parola; laddove risulta nei
referti ufficiali che l’ammonito sia il nr. 8 appare invece evidente che si tratta
del nr. 18 della squadra del Martina.
Per quanto sopra, questa Commissione rileva come pienamente
provato e confermato il comportamento irriguardoso del Ciminari così come
emerso nel referto arbitrale e ritiene parimenti equa la sanzione già inflitta dal
Giudice Sportivo, laddove per altro verso appaiono poco circostanziati gli
elementi a discolpa.
Per il Cardascio si ritiene sia invece da annullare la sanzione
dell’ammonizione, essendo la stessa attribuibile ad altro tesserato.
Per questi motivi la Commissione
d e l i b e r a
- di respingere il reclamo e confermare integralmente la sanzione nella misura
configurata dal Giudice Sportivo per il Ciminari;
- di accogliere il reclamo ed annullare la sanzione dell’ammonizione per il
Cardascio;
- di rimettere gli atti al Giudice Sportivo perché venga disciplinarmente
valutata la posizione del calciatore Aquaro, nr. 18 del Martina.
La tassa non va addebitata.
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