LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.185/C del 2/2/2005 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE SERIE “C/2” RECLAMO A.C. FORLÌ S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE WILLY BAIANA (C.U. N.156/C DEL 18/1/2005 GARA MONTEVARCHI-FORLI’ DEL 16 GENNAIO 2005).
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.185/C del 2/2/2005
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
SERIE “C/2”
RECLAMO A.C. FORLÌ S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE
EFFETTIVE CALCIATORE WILLY BAIANA (C.U. N.156/C DEL 18/1/2005
GARA MONTEVARCHI-FORLI’ DEL 16 GENNAIO 2005).
Avverso la squalifica per due gare effettive per “atto di violenza verso
un avversario a gioco fermo” del proprio calciatore Baiana Willy, inflitta dal
Giudice Sportivo con C.U. n.156/C del 18.1.2005, l’A.C. Forli’ S.r.l. ha
prodotto in data 21 gennaio 2005 formale ricorso per la riduzione della
squalifica stessa ad una sola giornata.
Nelle proprie doglianze scritte, la società sottolinea come l’arbitro abbia
frainteso il comportamento del giocatore Baiana il quale a terra per il fallo
subito, si alzava in modo scomposto ma si limitava ad appoggiarsi
sull’avversario.
A dimostrazione della non particolare animosità tra i giocatori espulsi, si
evidenzia il fatto che i due lasciavano il campo assieme chiedendosi l’un
l’altro spiegazioni della decisione arbitrale.
Si richiede pertanto la riduzione della squalifica ad una sola giornata
Nessun rappresentante della società è presente alla riunione odierna.
Orbene, questa Commissione Disciplinare, avuto riguardo agli atti
ufficiali di gara da cui emerge che l’azione non regolamentare si è prodotta
con un paio di spintoni all’avversario ma senza ulteriori conseguenze,
propende per una minore gravità della condotta che appare in effetti
finalizzata solo ad allontanare seppur energicamente l’avversario.
Per questi motivi la Commissione
d e l i b e r a
di accogliere il reclamo della società A.C. Forlì S.r.l. riducendo la squalifica del
calciatore Baiana Willy ad una gara effettiva.
La tassa non va addebitata.
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