LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.185/C del 2/2/2005 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE SERIE “C/2” RECLAMO SOCIETA’ U.S. VALENZANA CALCIO S.R.L. AVVERSO AMMENDA 750,00 EURO (C.U. N.147/C DEL 7/1/2005 GARA SANREMESEVALENZANA DEL 6 GENNAIO 2005).

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.185/C del 2/2/2005 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE SERIE “C/2” RECLAMO SOCIETA’ U.S. VALENZANA CALCIO S.R.L. AVVERSO AMMENDA 750,00 EURO (C.U. N.147/C DEL 7/1/2005 GARA SANREMESEVALENZANA DEL 6 GENNAIO 2005). Avverso il provvedimento, C.U. n.147/C del 7/1/05 di 750,00 euro, del Giudice Sportivo per la gara Sanremese-Valenzana del 6/1/05 per “aver dato luogo a consistente ritardo sull’ora di inizio della gara non disponendo di specifica autorizzazione a sostenere l’incontro in orario diverso da quello statuito dalle disposizioni vigenti” la società ospite ha presentato un proprio reclamo. Nelle doglianze proposte, in sintesi, si afferma di: - aver ricevuto (ad inizio campionato) la richiesta di autorizzazione dalla Sanremese Calcio a posticipare l’inizio della partita dalle 14,30 alle 15,00; - aver dato positiva adesione a tale richiesta; - aver tentato a più riprese di mettersi in contatto telefonico in data 5.1.05, con gli uffici della Lega per avere conferma dell’avvenuta autorizzazione; - aver contattato, sempre il 5.1.05, la segreteria della società Sanremese da cui ha avuto conferma dell’inizio della gara alle ore 15,00; - non aver avuto alcun dubbio sull’inizio della gara alle ore 15:00 considerato che l’inizio di tutte le precedenti gare disputate in casa dalla Sanremese era stato autorizzato per tale ora. Per quanto sopra, si richiede la cancellazione e l’annullamento della sanzione o, in subordine, una consistente riduzione per manifesta buona fede. Nella riunione odierna non è presente alcun rappresentante della società. Esaminati sia il referto del direttore di gara, che risultava effettivamente non a conoscenza di autorizzazione della Lega, sia le motivazioni e la documentazione prodotta dalla Valenzana Calcio S.r.l., questa Commissione rileva come nella circostanza sia mancata la necessaria autorizzazione per il posticipo della gara, con ciò configurandosi la violazione dell’art. 28 del Regolamento della Lega Professionisti Serie C . Emerge nondimeno evidente dalla documentazione e dai precedenti, la volontà in senso positivo della Lega medesima, cosicché si deve ragionevolmente ritenere che la vicenda sia il frutto da una parte di una convinta buona fede e di una contingente difficoltà organizzativa dall’altra. Avuto riguardo a quanto sopra, questa Commissione ritiene di non poter mandare del tutto esente la società ospitata ma di applicare nei suoi confronti una sanzione meno severa. Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a di accogliere il reclamo della società Valenzana Calcio S.r.l. riducendo l’ammenda a 150,00 euro. La tassa non va addebitata.
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