LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.187/C del 2/2/2005 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI ANTONIO VINCENZO SIGNORE, PRESIDENTE DELL’A.S. SORA E SOCIETA’ A.S. SORA S.R.L.-.

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.187/C del 2/2/2005 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI ANTONIO VINCENZO SIGNORE, PRESIDENTE DELL’A.S. SORA E SOCIETA’ A.S. SORA S.R.L.-. Su deferimento del Procuratore Federale è stato contestato a: - Antonio Vincenzo Signore, presidente della società A.S. Sora S.r.l., la violazione dell’art. 1 comma 1° del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art.90 comma 2° delle N.O.I.F. modificato con Comunicato Ufficiale n. 162/A del 30/4/2004, per non avere provveduto ad inviare il prospetto RI con l’indicazione del rapporto ricavi/indebitamento calcolato alla data del 30/9/2004; - società A.S. Sora S.r.l., per responsabilità diretta, la violazione di cui all’art. 2 comma 4° del Codice di Giustizia Sportiva per l’addebito contestato al proprio dirigente. I soggetti deferiti hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive, nelle quali viene richiesto il proscioglimento degli stessi, sostenendosi che il termine di presentazione alla Co.Vi.So.C. dell'informativa periodica prevista dagli artt.85 e 86 N.O.I.F. deve ritenersi termine meramente ordinatorio e non perentorio, pertanto il successivo inoltro della richiesta documentazione deve ritenersi "sanante" il precedente ritardo e conseguentemente non applicabile la norma sanzionatoria di cui all'art.90 N.O.I.F.-. La precedente tesi difensiva viene sostenuta dalle seguenti argomentazioni: - il parere espresso dalla Corte Federale (C.U. n.2/CF del 2/8/2002) che definisce come "perentori" esclusivamente i termini che nelle norme federali siano indicati con il riferimento "entro e non oltre": ravvisandosi nelle norme in oggetto il solo riferimento "entro", il termine stesso non può essere qualificato come "perentorio"; - laddove il legislatore federale ha voluto porre termini perentori li ha esplicitamente qualificati in tal senso: ne è prova proprio la lettera dell'art.90 N.O.I.F., che nel quinto comma dispone che l'adempimento richiesto deve essere eseguito nel "termine perentorio" di 15 giorni. Per argomento contrario, in tutti i casi in cui il legislatore non qualifica espressamente i termini, gli stessi sono da considerarsi semplicemente ordinatori. All'odierna riunione sono presenti l’avv. Edoardo Chiacchio per i soggetti deferiti e la Procura Federale , in persona dell'avv. Federico Bagattini, che conclude il suo intervento richiedendo il riconoscimento della responsabilità dei soggetti deferiti con l'applicazione dell'ammenda di 10.000,00 euro a carico della società e l'ammonizione a carico del suo presidente. L’avv. Edoardo Chiacchio, ribadendo le argomentazioni contenute nella memoria difensiva, ha insistito nella richiesta di proscioglimento dei soggetti deferiti. Contrariamente a quanto sostenuto nelle pur apprezzabili argomentazioni difensive, la Commissione ritiene doversi affermare la responsabilità dei soggetti deferiti per le contestazioni loro ascritte. L'articolato ed approfondito esame delle norme (artt.83 e seguenti N.O.I.F.) di recente emanazione, che regolano l'attività di controllo contabile sulle società professionistiche, rende inequivocabile la volontà del legislatore federale di realizzare un sistema di controlli sistematici e periodici sulla situazione economica e finanziaria delle società, allo scopo di evitare che situazioni debitorie raggiungano livelli di eccessiva compromissione. Così delineata la "ratio" dell'intervento normativo, appare chiaro che lo scopo perseguito è quello di costituire, in capo alla Co.Vi.So.C., un potere ispettivo il cui esercizio non può che essere vincolato ad una tempistica tanto rigida quanto efficace: in tale ottica, la perentorietà dei termini di consegna della documentazione richiesta alle società è funzionale all'efficacia delle norme stesse, altrimenti svuotate di ogni significato. Quanto alle argomentazioni valorizzate nella memoria difensiva, la Commissione rileva quanto segue: - in ordine al richiamato parere della Corte Federale (coraggiosamente definito "illuminante") la Commissione, pur rispettandone l'applicabilità contingente, non può non rilevarne la vacuità di contenuto giuridico e l'impossibile assunzione dello stesso a principio generale applicabile anche alla fattispecie in esame; - in ordine al disposto del quinto comma dell'art.90 N.O.I.F. ribaltando le tesi difensive la Commissione ritiene che nello stesso siano contenuti elementi a sostegno della tesi affermativa di responsabilità. Infatti, in primo luogo si rileva che il mancato rispetto dei termini di cui al precedente art.85 viene qualificato "omissione", quindi totale inadempimento e non semplice ritardo. In secondo luogo, appare opportuno valutare la natura del potere sanzionatorio attribuito in tale norma alla Co.Vi.So.C.; proprio perchè riferito all'inadempimento di un obbligo posto in precedenti norme, tale potere deve essere qualificato come portatore di una sanzione accessoria rispetto a quelle previste nel secondo comma del medesimo art.90: sanzione funzionale al rigido rispetto dei termini di adempimento, tanto da essere applicata da un organo amministrativo con semplice provvedimento (necessariamente "motivato") senza neppure passare al vaglio giurisdizionale. Se dunque il termine di applicazione della sanzione accessoria è inequivocabilmente "perentorio", per sua natura e per chiara lettura normativa, a maggior ragione deve essere considerato perentorio il termine di adempimento dell'obbligo principale, il cui mancato rispetto mette in moto il complesso meccanismo sanzionatorio. Così delineata la natura e l'efficacia delle norme in esame, la Commissione ritiene comprovata la responsabilità dei soggetti deferiti. Passando all'applicazione delle sanzioni, si ritiene che la pena pecuniaria deve intendersi applicabile nella quantificazione minima prevista dalla norma ed esclusivamente a carico della società, mentre a carico del legale rappresentante della stessa sia sufficiente la sanzione dell'ammonizione. Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a di infliggere a Antonio Vincenzo Signore, presidente della società Sora, la sanzione dell’ammonizione ed alla società A.S. Sora S.r.l. la sanzione di 10.000,00 euro di ammenda.
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