LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.199/C del 9/2/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE SERIE “C/2” RECLAMO SOCIETA’ A.C. ANCONA S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA TRE GARE EFFETTIVE CALCIATORE EMANUELE FERRARO (C.U. N.167/C DEL 25/1/2005 GARA VITERBO-ANCONA DEL 23 GENNAIO 2005).

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.199/C del 9/2/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE SERIE “C/2” RECLAMO SOCIETA’ A.C. ANCONA S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA TRE GARE EFFETTIVE CALCIATORE EMANUELE FERRARO (C.U. N.167/C DEL 25/1/2005 GARA VITERBO-ANCONA DEL 23 GENNAIO 2005). Con la delibera indicata in epigrafe, il Giudice Sportivo ha inflitto la squalifica per tre gare effettive al calciatore Emanuele Ferraro tesserato per la A.C.Ancona “perché dopo un contrasto e a gioco fermo colpiva con una testata al volto un avversario provocandogli momentaneo dolore”. Contro la delibera ha proposto reclamo la società per ottenere la riduzione della sanzione ad una sola giornata di squalifica. A sostegno del gravame ha dedotto che il Ferraro, impegnato nel rincorrere il pallone in un’azione di gioco e colpito da tergo con violenza dall’avversario, si sarebbe rialzato ed avrebbe compiuto il deprecabile gesto immediatamente dopo il duro intervento, che ha indotto l’arbitro ad espellere il responsabile del fallo: si tratterebbe quindi di un atto di violenza in reazione, che giustificherebbe la minore sanzione invocata nel reclamo, anche in considerazione della modesta conseguenza derivatane, puntualizzata in referto come “momentaneo dolore”. Dal referto arbitrale della partita Viterbo-Ancona, disputata il 23.1.2005, emerge che al 45° del secondo tempo il Ferraro ha reagito ad un fallo patito colpendo con la fronte il volto dell’antagonista autore del fallo, provocandogli momentaneo dolore. All’esito della odierna riunione, si ritiene che il reclamo meriti accoglimento. Si tratta all’evidenza di atto di violenza commesso in reazione immediatamente dopo il grave intervento da tergo compiuto dall’avversario: la circostanza che il gioco fosse fermo non contrasta l’assunto difensivo in quanto é pacifico che non vi é stata soluzione di continuo fra il fallo subito e la reazione, per cui si legittima la riduzione della squalifica. Peraltro, ritiene la Commissione che la richiesta della reclamante si possa accogliere solo parzialmente, riducendo la squalifica a due turni, più consona alla particolare proditorietà del gesto incriminato. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di accogliere il reclamo della società A.C Ancona S.p.A., riducendo a due gare effettive la squalifica inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Emanuele Ferraro. La tassa non va addebitata.
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