LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.201/C del 9/2/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI TOMMASO DONATO, AMMINISTRATORE UNICO DELL’IGEA VIRTUS E SOCIETA’ F.C. IGEA VIRTUS BARCELLONA S.R.L.-.
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.201/C del 9/2/2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI TOMMASO
DONATO, AMMINISTRATORE UNICO DELL’IGEA VIRTUS E SOCIETA’
F.C. IGEA VIRTUS BARCELLONA S.R.L.-.
A seguito di deferimento operato dalla Procura Federale della F.I.G.C.
é stata contestata a Tommaso Donato, amministratore unico della società
F.C. lgea Virtus Barcellona S.r.l., la violazione di cui all’art.1 comma 1° del
C.G.S. in relazione all’art.90 comma 2° delle N.O.I.F. modificato con Com.Uff.
n.162/A del 30.4.2004, per non avere provveduto a inviare il prospetto RI con
l’indicazione del rapporto ricavi-indebitamento calcolato alla data del
30.9.2004. Alla società F.C. lgea Virtus Barcellona S.r.l. é stata contestata la
violazione di cui all’art.2 comma 4° del C.G.S. per responsabilità diretta
nell’addebito contestato al proprio dirigente.
Con memoria inoltrata nei termini il Donato, anche quale
amministratore unico della società, ha chiesto in principalità il proscioglimento
proprio e della società e in subordine l’irrogazione di sanzioni minime. Ha
dedotto al riguardo che il mancato invio del prospetto RI sarebbe dipeso dal
fatto che il suo commercialista, a causa di gravi problemi di salute, non
avrebbe per almeno due mesi svolto alcuna attività professionale, facendo
così decorrere il termine per l’adempimento suddetto.
Dinanzi alla Commissione é comparso solo il rappresentante della
Procura Federale, il quale ha concluso per l’applicazione alla società
dell’ammenda di 10.000,00 euro e al Donato della ammonizione.
All’esito della odierna riunione, ritiene la Commissione che vada
affermata la responsabilità dei soggetti deferiti, in quanto il mancato rispetto
del termine perentorio fissato daII’art.85 delle N.O.I.F. rende inevitabile per la
sua natura perentoria l’irrogazione delle conseguenti sanzioni.
Dinanzi al chiaro dettato normativo, dal quale si ricava l’intento del
degislatore federale d’instaurare un sistema di controlli sistematici e periodici
sulla situazione economica e finanziaria delle società professionistiche al fine
di evitare posizioni debitorie troppo compromesse, non é ipotizzabile alcuna
esimente. In particolare non é possibile addurre a scusante l’inerzia del
commercialista della società, in quanto all’impedimento del suddetto per
motivi di salute gli organi societari avrebbero dovuto supplire, provvedendo
direttamente ad osservare gli adempimenti previsti dalla normativa federale,
per cui non é possibile escludere la responsabilità della società stessa sul
piano della colpa.
Ed invero, l’art.85 paragrafo III° lettera A) delle N.O.I.F. prescrive con
chiarezza che le società, alle date del 31 dicembre, del 31 marzo, del 30
giugno e del 30 settembre, debbono far pervenire alla CO.VI.SO.C. il
prospetto RI con la indicazione del rapporto ricavi-indebitamenti riferito a
ciascuna delle dette scadenze, calcolato ai sensi della lettera D) dello stesso
articolo. L’art.90 comma 2° delle medesime N.O.I.F. stabilisce poi che la
violazione della norma di cui sopra da parte di società della Lega
Professionisti Serie C, su deferimento della Procura Federale, é sanzionata
dagli organi della giustizia sportiva con l’ammenda non inferiore a 10.000,00
euro.
Ciò premesso, ritiene la Commissione che per il Donato,
amministratore unico della società F.C. lgea Virtus Barcellona, sia equa la
sanzione della ammonizione e che alla società debba essere applicata la
sanzione nel minimo edittale, e cioè la ammenda di 10.000,00 euro.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di infliggere all’amministratore unico Tommaso Donato l’ammonizione e alla
società F.C. Igea Virtus Barcellona S.r.l. l’ammenda di 10.000,00 euro.
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