LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.209/C del 16/2/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE SERIE “C/1” RECLAMO SOCIETA’ POL. SASSARI TORRES S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE VINCENZO SILVESTRI ED AMMENDA 5.000,00 EURO LETTERA DI DIFFIDA ART.13/1 COMMA C) (C.U. N.196/C DELL’8/2/2005 GARA SASSARI TORRESACIREALE DEL 6 FEBBRAIO 2005).
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.209/C del 16/2/2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
SERIE “C/1”
RECLAMO SOCIETA’ POL. SASSARI TORRES S.P.A. AVVERSO
SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE VINCENZO
SILVESTRI ED AMMENDA 5.000,00 EURO LETTERA DI DIFFIDA ART.13/1
COMMA C) (C.U. N.196/C DELL’8/2/2005 GARA SASSARI TORRESACIREALE
DEL 6 FEBBRAIO 2005).
Con le delibere indicate in oggetto il Giudice Sportivo ha squalificato
per due gare effettive il calciatore Vincenzo Silvestri (Pol. Sassari Torres
S.p.a.) “per comportamento offensivo verso l’arbitro” ed ha inflitto l’ammenda
di 5.000,00 euro con lettera di diffida alla stessa società “per indebita
presenza, dovuta a diretta responsabilità della società, di numerosi estranei
nel recinto di gioco e presso gli spogliatoi, per l'allontanamento dei quali
l'incontro era avviato con dieci minuti di ritardo; in direzione dell'arbitro prima
dei due tempi di gara, inoltre, erano lanciate monete, senza conseguenze e
gridate espressioni ingiuriose e di minaccia; altri lanci di monete e sassi, uno
dei quali di consistenti dimensioni erano effettuati contro gli assistenti a loro
volta fatti oggetto di grida offensive peraltro rivolte anche verso dirigenti
federali; al termine, persone non autorizzate venivano ancora trovate
all'interno del terreno di gioco da dove gridavano ingiurie verso l'arbitro;
addetti della società provvedevano poi irresponsabilmente ad aprire un
cancello della recinzione così consentendo ad un folto gruppo di tifosi di
portarsi pericolosamente sul terreno di gioco ; durante il rientro negli
spogliatoi, nel mentre un assistente transitava davanti allo spogliatoio della
squadra locale, veniva colpito con un calcio al fianco ed alla mano sinistra da
un individuo non identificato certamente riferibile alla società sarda di cui
indossava l'abbigliamento in dotazione; l'ufficiale di gara risentiva temporaneo
dolore senza altri danni fisici (Lettera diffida, art.13/1 comma c)”.
Per ottenere la revoca o la riduzione delle sanzioni la società Sassari
Torres ha proposto due separati reclami la decisione dei quali viene così
riunita dalla Commissione con unica delibera:
1) ammette la reclamante che il calciatore Silvestri Vincenzo ha effettivamente
pronunciato la frase addebitatagli ma non all’indirizzo del direttore di gara
bensì di un antagonista col quale aveva avuto un alterco. Dagli atti ufficiali -
rapporto e supplemento acquisito in questa sede - risulta invece che dopo
aver interrotta, per fuorigioco, un’azione di attacco della Torres, l’arbitro a
circa due metri di distanza vedeva il Silvestri girarsi verso l’assistente per
urlare, a braccia tese e in segno di protesta, la fatidica frase “vai a fare… .”. La
tesi difensiva esposta dalla società Sassari Torres è dunque smentita dagli
atti ufficiali e, essendo la sanzione comminata dal Giudice Sportivo
pienamente adeguata all’infrazione disciplinare commessa dal tesserato, il
reclamo deve essere respinto.
2) Nel secondo reclamo rileva esclusivamente la società che:
a i numerosi estranei presenti nel recinto di gioco ed il cui allontanamento
provocò l’inizio con ritardo della partita in realtà erano un fotografo dipendente
di un giornale locale ed il fisioterapista della società e addetto alla sicurezza
puntualmente a ciò autorizzati;
b il cancelletto non fu aperto dai dirigenti della compagine sarda ma su
iniziativa degli agenti di Polizia per far rientrare nelle gradinate alcuni tifosi che
si stavano pericolosamente arrampicando sulla rete di recinzione per entrare
sul terreno di gioco;
c non è stato individuato dall’assistente di gare l’autore del calcio al
medesimo inferto a fine gara.
Preso atto della comunicazione ufficiale pervenuta dalla competente
pubblica autorità nella quale è confermato che il c.d. cancelletto fu aperto
direttamente dalla Polizia presente alla gara per porre fine alla situazione di
pericolo verificatasi, serve sottolineare che della presenza e
dell’allontanamento di estranei presenti sul recinto di gioco prima dell’inizio
della gara, e causa del suo ritardato avvio, ne dà preciso riscontro l’arbitro nel
proprio rapporto ed il fatto che la contestazione dell’episodio sia stata
sollevata soltanto in questa sede e non prima ne esclude ogni pregio
difensivo. Infine la mancata fisica individuazione di colui che ha colpito
l’assistente arbitrale con un calcio non può essere utilizzata per escludere
che dell’azione sia stata protagonista una persona collegata in qualche modo
con la società Torres visto che nel referto dal medesimo stilato risulta con
sufficiente precisione che “… mentre transitavo davanti allo spogliatoio della
squadra ospitante, venivo colpito con un calcio… Ho potuto solamente
constatare che nell’area sostavano solo due persone che indossavano
abbigliamento in dotazione alla squadra ospitante e che alcuni rientravano
velocemente nello spogliatoio della squadra ospitante”.
Assolutamente trascurati dalla reclamante sono gli altri fatti descritti
nella delibera impugnata e nei rapporti arbitrali quali lancio di monete e di
sassi, urla offensive e minacciose e quanto altro.
Osserva perciò la Commissione che la responsabilità della società
Sassari Torres S.r.l. non può essere revocata in dubbio e che però, tenuto
conto dell’interveto diretto della Polizia nell’apertura del cancellato, il reclamo
possa essere parzialmente accolto in punto di sanzione ritenendo equo
escludere quella aggiuntiva dell’invio di lettera con diffida, fermo il resto.
Per questi motivi la Commissione
d e l i b e r a
di accogliere parzialmente il reclamo della società Pol. Sassari Torres S.r.l.
confermando la squalifica al calciatore Vincenzo Silvestri, l’ammenda alla
società e revocando la lettera di diffida.
La tassa non va addebitata.
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