LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.209/C del 16/2/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE SERIE “C/1” RECLAMO SOCIETA’ POL. SASSARI TORRES S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE VINCENZO SILVESTRI ED AMMENDA 5.000,00 EURO LETTERA DI DIFFIDA ART.13/1 COMMA C) (C.U. N.196/C DELL’8/2/2005 GARA SASSARI TORRESACIREALE DEL 6 FEBBRAIO 2005).

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.209/C del 16/2/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE SERIE “C/1” RECLAMO SOCIETA’ POL. SASSARI TORRES S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE VINCENZO SILVESTRI ED AMMENDA 5.000,00 EURO LETTERA DI DIFFIDA ART.13/1 COMMA C) (C.U. N.196/C DELL’8/2/2005 GARA SASSARI TORRESACIREALE DEL 6 FEBBRAIO 2005). Con le delibere indicate in oggetto il Giudice Sportivo ha squalificato per due gare effettive il calciatore Vincenzo Silvestri (Pol. Sassari Torres S.p.a.) “per comportamento offensivo verso l’arbitro” ed ha inflitto l’ammenda di 5.000,00 euro con lettera di diffida alla stessa società “per indebita presenza, dovuta a diretta responsabilità della società, di numerosi estranei nel recinto di gioco e presso gli spogliatoi, per l'allontanamento dei quali l'incontro era avviato con dieci minuti di ritardo; in direzione dell'arbitro prima dei due tempi di gara, inoltre, erano lanciate monete, senza conseguenze e gridate espressioni ingiuriose e di minaccia; altri lanci di monete e sassi, uno dei quali di consistenti dimensioni erano effettuati contro gli assistenti a loro volta fatti oggetto di grida offensive peraltro rivolte anche verso dirigenti federali; al termine, persone non autorizzate venivano ancora trovate all'interno del terreno di gioco da dove gridavano ingiurie verso l'arbitro; addetti della società provvedevano poi irresponsabilmente ad aprire un cancello della recinzione così consentendo ad un folto gruppo di tifosi di portarsi pericolosamente sul terreno di gioco ; durante il rientro negli spogliatoi, nel mentre un assistente transitava davanti allo spogliatoio della squadra locale, veniva colpito con un calcio al fianco ed alla mano sinistra da un individuo non identificato certamente riferibile alla società sarda di cui indossava l'abbigliamento in dotazione; l'ufficiale di gara risentiva temporaneo dolore senza altri danni fisici (Lettera diffida, art.13/1 comma c)”. Per ottenere la revoca o la riduzione delle sanzioni la società Sassari Torres ha proposto due separati reclami la decisione dei quali viene così riunita dalla Commissione con unica delibera: 1) ammette la reclamante che il calciatore Silvestri Vincenzo ha effettivamente pronunciato la frase addebitatagli ma non all’indirizzo del direttore di gara bensì di un antagonista col quale aveva avuto un alterco. Dagli atti ufficiali - rapporto e supplemento acquisito in questa sede - risulta invece che dopo aver interrotta, per fuorigioco, un’azione di attacco della Torres, l’arbitro a circa due metri di distanza vedeva il Silvestri girarsi verso l’assistente per urlare, a braccia tese e in segno di protesta, la fatidica frase “vai a fare… .”. La tesi difensiva esposta dalla società Sassari Torres è dunque smentita dagli atti ufficiali e, essendo la sanzione comminata dal Giudice Sportivo pienamente adeguata all’infrazione disciplinare commessa dal tesserato, il reclamo deve essere respinto. 2) Nel secondo reclamo rileva esclusivamente la società che: a i numerosi estranei presenti nel recinto di gioco ed il cui allontanamento provocò l’inizio con ritardo della partita in realtà erano un fotografo dipendente di un giornale locale ed il fisioterapista della società e addetto alla sicurezza puntualmente a ciò autorizzati; b il cancelletto non fu aperto dai dirigenti della compagine sarda ma su iniziativa degli agenti di Polizia per far rientrare nelle gradinate alcuni tifosi che si stavano pericolosamente arrampicando sulla rete di recinzione per entrare sul terreno di gioco; c non è stato individuato dall’assistente di gare l’autore del calcio al medesimo inferto a fine gara. Preso atto della comunicazione ufficiale pervenuta dalla competente pubblica autorità nella quale è confermato che il c.d. cancelletto fu aperto direttamente dalla Polizia presente alla gara per porre fine alla situazione di pericolo verificatasi, serve sottolineare che della presenza e dell’allontanamento di estranei presenti sul recinto di gioco prima dell’inizio della gara, e causa del suo ritardato avvio, ne dà preciso riscontro l’arbitro nel proprio rapporto ed il fatto che la contestazione dell’episodio sia stata sollevata soltanto in questa sede e non prima ne esclude ogni pregio difensivo. Infine la mancata fisica individuazione di colui che ha colpito l’assistente arbitrale con un calcio non può essere utilizzata per escludere che dell’azione sia stata protagonista una persona collegata in qualche modo con la società Torres visto che nel referto dal medesimo stilato risulta con sufficiente precisione che “… mentre transitavo davanti allo spogliatoio della squadra ospitante, venivo colpito con un calcio… Ho potuto solamente constatare che nell’area sostavano solo due persone che indossavano abbigliamento in dotazione alla squadra ospitante e che alcuni rientravano velocemente nello spogliatoio della squadra ospitante”. Assolutamente trascurati dalla reclamante sono gli altri fatti descritti nella delibera impugnata e nei rapporti arbitrali quali lancio di monete e di sassi, urla offensive e minacciose e quanto altro. Osserva perciò la Commissione che la responsabilità della società Sassari Torres S.r.l. non può essere revocata in dubbio e che però, tenuto conto dell’interveto diretto della Polizia nell’apertura del cancellato, il reclamo possa essere parzialmente accolto in punto di sanzione ritenendo equo escludere quella aggiuntiva dell’invio di lettera con diffida, fermo il resto. Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a di accogliere parzialmente il reclamo della società Pol. Sassari Torres S.r.l. confermando la squalifica al calciatore Vincenzo Silvestri, l’ammenda alla società e revocando la lettera di diffida. La tassa non va addebitata.
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