LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.22/C del 15/9/2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO SOCIETA’ IVREA CALCIO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE ALBERTO MANTELLI (C.U. N.12/C DEL 31/8/2004 GARA AMICHEVOLE IVREA-GENOVA DEL 10 AGOSTO 2004).
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.22/C del 15/9/2004
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO SOCIETA’ IVREA CALCIO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE
EFFETTIVE CALCIATORE ALBERTO MANTELLI (C.U. N.12/C DEL 31/8/2004
GARA AMICHEVOLE IVREA-GENOVA DEL 10 AGOSTO 2004).
Reclamando nei modi e termini di rito avverso la decisione con cui il
Giudice Sportivo ha irrogato al calciatore Alberto Mantelli la squalifica per due
gare effettive, contestandogli di aver commesso – nel corso della gara
disputatasi il 10/8/2004 fra essa reclamante, nella circostanza società
ospitante, ed il Genoa – “atto di violenza verso un avversario a gioco fermo”,
la società U.S. Ivrea Calcio dichiara di ritenere eccessiva la sanzione inflitta,
“in quanto penalizza il calciatore Mantelli e conseguentemente la stessa
società di appartenenza oltre l’effettiva responsabilità dello stesso” e
conseguentemente chiede che detta sanzione venga equamente ridotta ad
una sola gara effettiva. Questo poiché, a suo dire, non può definirsi atto di
violenza l’avere semplicemente appoggiato una mano sul volto di un
avversario, senza colpirlo.
La Commissione Disciplinare, letto il reclamo, esaminati gli atti, è
dell’avviso che la ricostruzione dell’episodio, quale emerge dalla descrizione
dei fatti resa dall’arbitro nel referto di gara, induce a ritenere che il
comportamento, comunque censurabile, tenuto dall’incolpato nel contesto
considerato trovi equa sanzione nella squalifica per una sola gara effettiva e
che per tale ragione il gravame meriti positiva considerazione.
Per questi motivi la Commissione
d e l i b e r a
di accogliere il reclamo della società Ivrea Calcio S.r.l. riducendo la squalifica
al calciatore Alberto Mantelli ad una gara effettiva.
La tassa non va addebitata.
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