LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n. 34/TB del 12/1/2005 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA FERMANA – GUBBIO DEL 20.11.2004 E RECLAMO SOCIETA’ GUBBIO (Com. Uff. n. 17/TB del 24.11.2004)

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n. 34/TB del 12/1/2005 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA FERMANA – GUBBIO DEL 20.11.2004 E RECLAMO SOCIETA’ GUBBIO (Com. Uff. n. 17/TB del 24.11.2004) - Il Giudice Sportivo, - letti gli atti ufficiali, nonchè il reclamo proposto dalla società Gubbio in ordine alla regolarità della gara in oggetto; - verificata la ritualità del gravame e la propria competenza, o s s e r v a - La norma invocata a sostegno dell’unico motivo di reclamo e cioè l’art. 12 comma 5 lettera a), riguarda il caso di calciatori squalificati in relazione alle gare dello stesso Campionato, ad una delle quali, successivamente, abbia partecipato un calciatore colpito dalla sanzione. - Nella fattispecie, al contrario, la gara cui si assume abbia irregolarmente partecipato il calciatore in questione è stata disputata nell’ambito del Campionato “D.Berretti”, laddove il calciatore Micallo Giovanni della società Fermana era stato squalificato dal Giudice Sportivo in relazione a una gara del Campionato di Serie C. - Quand’anche si volesse ritenere che la squalifica debba essere considerata in riferimento a qualsivoglia forma di attività sportiva in ambito federale, occorre in proposito richiamare la recente abrogazione della norma (art. 17 comma 13) del Codice di Giustizia Sportiva che espressamente prevedeva tale ipotesi. - Tutto ciò premesso, d e l i b e r a - di respingere il reclamo proposto dalla società Gubbio confermando il risultato della gara acquisito in campo (Fermana 3 – Gubbio 3). - La tassa va addebitata.
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