LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.413/C del 22/6/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI CARLO LIBBI, OPERATORE SANITARIO DELLA SOCIETA’ VITERBO CALCIO, E DELLA SOCIETA’ A.S. VITERBO CALCIO S.R.L.-.

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.413/C del 22/6/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI CARLO LIBBI, OPERATORE SANITARIO DELLA SOCIETA’ VITERBO CALCIO, E DELLA SOCIETA’ A.S. VITERBO CALCIO S.R.L.-. A seguito di denuncia dell’Ufficio Indagini, il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione Disciplinare il sig. Carlo Libbi, operatore sanitario tesserato per la A.S. Viterbo Calcio S.r.l., per violazione degli artt. 1 e 17 comma 7° C.G.S. per essere stato presente sul terreno di gioco durante la gara Viterbo-San Marino del 6.4.2005 pur essendo squalificato: del pari deferiva la società a titolo di responsabilità oggettiva, art. 2 comma 4° C.G.S., in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato. Veniva riportato nella relazione del Collaboratore dell’Ufficio Indagini che il Libbi, pur essendo squalificato, era rimasto sul terreno di gioco per tutta la gara, inserito fra i quattro barellieri che prestavano servizio di soccorso. La contestazione era ritualmente formalizzata, ma i deferiti non facevano pervenire alcuna osservazione difensiva. All’odierna riunione compariva solo il rappresentante della Procura Federale avv. Federico Bagattini, il quale chiedeva l’affermazione di responsabilità dei deferiti, con l’irrogazione della sanzione dell’ammenda di 100,00 euro al Libbi e di 500,00 euro alla società. Ritiene la Commissione di dover affermare la responsabilità dei deferiti per il fatto contestato. L’art. 17 comma 7° C.G.S. proibisce al tesserato squalificato l’ingresso nel recinto di gioco, talchè la presenza di quello in un luogo interdetto integra la violazione dei doveri imposti dall’art. 1. Nessuna contestazione o giustificazione in ordine all’addebito è pervenuta da parte dei deferiti, sicchè le risultanze del rapporto del Collaboratore dell’Ufficio Indagini – peraltro decisive ex se - hanno ricevuto anche una tacita conferma. Sanzioni eque si stimano quella richieste e cioè per il Libbi quella di 100,00 euro di ammenda e per la società, a titolo di responsabilità oggettiva, quella di 500,00 euro di ammenda. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di irrogare a Carlo Libbi, operatore sanitario della Viterbo Calcio, la sanzione dell’ammenda di 100,00 euro e alla società A.S. Viterbo Calcio S.r.l. la sanzione dell’ammenda di 500,00 euro.
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