LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.413/C del 22/6/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI MAURIZIO SARRI, ALLENATORE DELLA SOCIETA’ SANGIOVANNESE, E DELLA SOCIETA’ A.C. SANGIOVANNESE S.P.A.-.
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.413/C del 22/6/2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO
DI MAURIZIO SARRI, ALLENATORE DELLA SOCIETA’ SANGIOVANNESE,
E DELLA SOCIETA’ A.C. SANGIOVANNESE S.P.A.-.
A seguito di denuncia dell’Ufficio Indagini, il Procuratore Federale deferiva
a questa Commissione Disciplinare il sig. Maurizio Sarri, allenatore della A.C.
Sangiovannese S.p.a., per violazione degli artt. 1 e 17 comma 7° C.G.S. per
essere entrato negli spogliatoi nell’intervallo della gara Fidelis Andria-
Sangiovannese del 20.4.2005 pur essendo squalificato: del pari deferiva la
società a titolo di responsabilità oggettiva, art. 2 comma 4° C.G.S., in ordine
agli addebiti contestati al proprio tesserato.
Risultava dalla relazione del Collaboratore dell’Ufficio Indagini che
l’allenatore Sarri, pur essendo squalificato, era entrato negli spogliatoi della
sua squadra nell’intervallo fra il 1° e il 2° tempo, trattenendovisi per circa 10
minuti: aggiungeva il rapporto che anche alla fine della gara il tesserato aveva
tentato di rientrare, ma subito desisteva.
Formalizzata la contestazione, la società Sangiovannese inviava una
memoria difensiva nella quale asseriva che l’ingresso negli spogliatoi era
stato determinato solo dalla necessità, per il Sarri, di recuperare gli occhiali da
vista custoditi nella tasca della tuta affidata al massaggiatore.
All’odierna riunione compariva il rappresentante della Procura Federale
avv. Federico Bagattini, il quale chiedeva l’affermazione di responsabilità dei
deferiti, con l’irrogazione della sanzione dell’ammenda di 3.000,00 euro al
Sarri e di 2.000,00 euro alla società.
Compariva altresì, insieme al suo direttore sportivo, Maurizio Sarri, il
quale, pur ammettendo il fatto addebitatogli, lo giustificava ancora con
l’esigenza di recuperare gli occhiali rimasti negli spogliatoi, aggiungendo che
si era trattato solo di una leggerezza.
Ritiene la Commissione che non possa che essere affermata la
responsabilità dei deferiti per il fatto contestato.
L’art. 17 comma 7° C.G.S. proibisce al tecnico squalificato l’ingresso nel
recinto di gioco e negli spogliatoi, talchè la semplice presenza in un luogo
interdetto integra la violazione dei doveri imposti dall’art. 1. Ma anche la
giustificazione addotta dal deferito non è verosimile, dal momento che la
riappropriazione degli occhiali (oltre a poter essere demandata correttamente
a un terzo) avrebbe richiesto solo un tempo insignificante, mentre il Sarri –
come s’è detto – rimase negli spogliatoi per circa 10 minuti, lasciando così
indurre di avere un fine diverso e meno neutro di quello allegato.
Sanzione congrua si stima per il Sarri quella di 1.000,00 euro di ammenda
e per la società, a titolo di responsabilità oggettiva, quella di 1.500,00 euro di
ammenda.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di irrogare a Maurizio Sarri, allenatore dalla Sangiovannese, la sanzione
dell’ammenda di 1.000,00 euro e alla società A.C. Sangiovannese S.p.a. la
sanzione dell’ammenda di 1.500,00 euro.
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