LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.120/C del 23/11/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/1” RECLAMO SOCIETA’ A.S. ACIREALE S.R.L. AVVERSO AMMENDA 3.000,00 EURO (C.U. N.101/C DELL’ 8/11/2005 GARA ACIREALE-MARTINA DEL 6 NOVEMBRE 2005).
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.120/C del 23/11/2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E “C/1”
RECLAMO SOCIETA’ A.S. ACIREALE S.R.L. AVVERSO AMMENDA
3.000,00 EURO (C.U. N.101/C DELL’ 8/11/2005 GARA ACIREALE-MARTINA
DEL 6 NOVEMBRE 2005).
La società A.S. Acireale S.r.l. ha interposto rituale e tempestivo
reclamo avverso la decisione con cui il Giudice Sportivo le ha irrogato
l’ammenda di 3.000,00 euro a cagione del comportamento descritto nella
motivazione del provvedimento impugnato e precisamente: “per continuata
esposizione di grande striscione ed il cui contenuto ed il cui simbolo
richiamavano ideologie dedite alI ‘apologia di discriminazione razziale o di
violenza”. La reclamante chiede: in tesi, la revoca del provvedimento adottato
a suo carico; in subordine, la sospensione del presente procedimento e l’invio
degli atti all’Ufficio Indagini per un opportuno supplemento di istruttoria.
Questo, in forza delle argomentazioni ampiamente svolte nell’atto di
impugnazione e alle quali si fa espresso richiamo.
In particolare si duole: dell’avere l’Ufficio indagini omesso di indicare il
settore degli spalti in cui lo striscione de quo risultava collocato; del non avere
detto Ufficio tempestivamente informato di quanto constatato nè la società, nè
il responsabile del servizio di ordine pubblico, alla attenzione e valutazione
negativa del quale, la reclamante sostiene, non sarebbe certamente sfuggito
uno striscione come quello in discussione “se nell’intrinseca, come
nell’estrinseca sua composizione avesse espresso riferimenti all’apologia
della violenza, di aberranti ideologie e della discriminazione razziale”.
La Commissione Disciplinare, letto il reclamo, esaminati gli atti, ritiene il
gravame meritevole di positiva considerazione.
A tale conclusione il Giudicante ha ritenuto di dover pervenire essendo
dell’avviso che: nè la rappresentazione grafica del simbolo su cui si
controverte, nè le espressioni a corredo dello stesso, appaiono rivestire gli
estremi dei fatti idonei ad avallare il titolo di incolpazione.
Il determinante rilievo di tale valutazione esime dal disquisire sulla valenza di
quanto dalla società eccepito in merito alla mancata indicazione del settore
degli spalti in cui lo striscione veniva esposto.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di accogliere il reclamo della società A.S. Acireale S.r.l. annullando
l’ammenda.
La tassa non va addebitata.
Share the post "LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.120/C del 23/11/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/1” RECLAMO SOCIETA’ A.S. ACIREALE S.R.L. AVVERSO AMMENDA 3.000,00 EURO (C.U. N.101/C DELL’ 8/11/2005 GARA ACIREALE-MARTINA DEL 6 NOVEMBRE 2005)."