LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.120/C del 23/11/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/1” RECLAMO SOCIETA’ A.S. ACIREALE S.R.L. AVVERSO AMMENDA 3.000,00 EURO (C.U. N.101/C DELL’ 8/11/2005 GARA ACIREALE-MARTINA DEL 6 NOVEMBRE 2005).

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.120/C del 23/11/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/1” RECLAMO SOCIETA’ A.S. ACIREALE S.R.L. AVVERSO AMMENDA 3.000,00 EURO (C.U. N.101/C DELL’ 8/11/2005 GARA ACIREALE-MARTINA DEL 6 NOVEMBRE 2005). La società A.S. Acireale S.r.l. ha interposto rituale e tempestivo reclamo avverso la decisione con cui il Giudice Sportivo le ha irrogato l’ammenda di 3.000,00 euro a cagione del comportamento descritto nella motivazione del provvedimento impugnato e precisamente: “per continuata esposizione di grande striscione ed il cui contenuto ed il cui simbolo richiamavano ideologie dedite alI ‘apologia di discriminazione razziale o di violenza”. La reclamante chiede: in tesi, la revoca del provvedimento adottato a suo carico; in subordine, la sospensione del presente procedimento e l’invio degli atti all’Ufficio Indagini per un opportuno supplemento di istruttoria. Questo, in forza delle argomentazioni ampiamente svolte nell’atto di impugnazione e alle quali si fa espresso richiamo. In particolare si duole: dell’avere l’Ufficio indagini omesso di indicare il settore degli spalti in cui lo striscione de quo risultava collocato; del non avere detto Ufficio tempestivamente informato di quanto constatato nè la società, nè il responsabile del servizio di ordine pubblico, alla attenzione e valutazione negativa del quale, la reclamante sostiene, non sarebbe certamente sfuggito uno striscione come quello in discussione “se nell’intrinseca, come nell’estrinseca sua composizione avesse espresso riferimenti all’apologia della violenza, di aberranti ideologie e della discriminazione razziale”. La Commissione Disciplinare, letto il reclamo, esaminati gli atti, ritiene il gravame meritevole di positiva considerazione. A tale conclusione il Giudicante ha ritenuto di dover pervenire essendo dell’avviso che: nè la rappresentazione grafica del simbolo su cui si controverte, nè le espressioni a corredo dello stesso, appaiono rivestire gli estremi dei fatti idonei ad avallare il titolo di incolpazione. Il determinante rilievo di tale valutazione esime dal disquisire sulla valenza di quanto dalla società eccepito in merito alla mancata indicazione del settore degli spalti in cui lo striscione veniva esposto. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di accogliere il reclamo della società A.S. Acireale S.r.l. annullando l’ammenda. La tassa non va addebitata.
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