LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.120/C del 23/11/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/1” RECLAMO SOCIETA’ A.S. LUCCHESE LIBERTAS S.R.L AVVERSO SQUALIFICHE TRE GARE EFFETTIVE CALCIATORE ALESSANDRO MONTICCIOLO E DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE FABIO MACELLARI (C.U. N.101/C DELL’8/11/2005 GARA MASSESE-LUCCHESE DEL 6 NOVEMBRE 2005).

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.120/C del 23/11/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/1” RECLAMO SOCIETA’ A.S. LUCCHESE LIBERTAS S.R.L AVVERSO SQUALIFICHE TRE GARE EFFETTIVE CALCIATORE ALESSANDRO MONTICCIOLO E DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE FABIO MACELLARI (C.U. N.101/C DELL’8/11/2005 GARA MASSESE-LUCCHESE DEL 6 NOVEMBRE 2005). Con atto in data 9/11/2005 la società A.S. Lucchese Libertas S.r.l. ha preannunciato reclamo avverso la delibera indicata in epigrafe. Con fax datato 16/11/2005 la suddetta società ha comunicato di rinunciare al gravame, per cui si impone ai sensi dell’art.29 comma 9° del Codice di Giustizia Sportiva la declaratoria di inammissibilità, cui fa seguito l’addebito della tassa a norma dell’8° comma dello stesso articolo. Per questi motivi la Commissione d i c h i a r a l’inammissibilità del reclamo preannunciato dalla società A.S. Lucchese Libertas S.r.l. La tassa va addebitata.
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