LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.34/TB del 16/11/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E ” D. B E R R E T T I ” RECLAMO SOCIETA’ NOVARA CALCIO S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA TRE GARE EFFETTIVE CALCIATORE GABRIELE MONTELEONE ED AMMENDA 300,00 EURO (C.U. N.24/TB DEL 3/11/2005 GARA NOVARAORBASSANO DEL 31 OTTOBRE 2005).

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.34/TB del 16/11/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E " D. B E R R E T T I " RECLAMO SOCIETA’ NOVARA CALCIO S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA TRE GARE EFFETTIVE CALCIATORE GABRIELE MONTELEONE ED AMMENDA 300,00 EURO (C.U. N.24/TB DEL 3/11/2005 GARA NOVARAORBASSANO DEL 31 OTTOBRE 2005). Il Giudice Sportivo ha squalificato per tre gare effettive il calciatore Gabriele Monteleone, perché nel corso della gara Novara – Orbassano, disputatasi il 29 ottobre 2005 nell’ambito del Campionato “D. Berretti”, teneva condotta violenta nei confronti di un avversario, spintonandolo e rivolgendogli una frase offensiva. Ha presentato reclamo la società del calciatore, Novara Calcio S.p.a., ritenendo la sanzione non adeguata ai fatti, posto che il capitano della squadra si era attivato per riportare alla calma gli avversari che, dopo aver subito la rete del pareggio, si erano avvicinati all’allenatore del Novara, offendendolo. Con lo stesso atto la società ha chiesto l’annullamento dell’ammenda di 300,00 euro decisa dal Primo Giudice per “indebita, prolungata presenza di persone non autorizzate nel recinto di gioco e negli spogliatoi durante e al termine della gara”. Ritiene la Commissione che le decisioni del Giudice Sportivo debbano rimanere ferme. Quanto al calciatore, gli atti ufficiali riferiscono di spinte e pesanti insulti in danno di Nicolas Chincoli (che a sua volta reagì, ma solo con parole), poste in essere in un contesto diverso da quello prospettato dalla società. Pertanto, è congrua la sanzione di tre giornate di squalifica. Per l’ammenda, va solo rimarcato che le persone non identificate continuarono a sostare nella zona antistante gli spogliatoi anche dopo che l’arbitro aveva invitato il dirigente addetto alla sua persona a farli allontanare. E’ pacifico che i dirigenti del Novara si attivarono per allontanare le persone che tentavano di entrare nel terreno di giuoco, ed è anche vero che nella zona degli spogliatoi non si tennero comportamenti censurabili, ma l’indebita presenza giustifica la sanzione, quantificata in misura adeguata. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo della società Novara Calcio S.p.a.-. La tassa va addebitata.
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