LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 13/TB DEL 3 OTTOBRE 2007 C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E ” D. B E R R E T T I ” DECISIONE DELLA GIUDICE SPORTIVO GARA FOGGIA-MANFREDONIA DEL 22 SETTEMBRE 2007 E RECLAMO SOCIETA’ MANFREDONIA (Com. Uff. n. 9/TB del 26.9.2007)
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 13/TB
DEL 3 OTTOBRE 2007
C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E " D. B E R R E T T I "
DECISIONE DELLA GIUDICE SPORTIVO
GARA FOGGIA-MANFREDONIA DEL 22 SETTEMBRE 2007 E RECLAMO SOCIETA’
MANFREDONIA (Com. Uff. n. 9/TB del 26.9.2007)
- Il Giudice Sportivo,
letti gli atti ufficiali ed il reclamo proposto dalla società Manfredonia in ordine alla
regolarità della gara in oggetto,
o s s e r v a
- che alla gara in oggetto, ha preso parte in violazione dell’art. 22 n.3 del Codice di
Giustizia Sportiva, il calciatore GERARDI Antonio Luigi della società Manfredonia in
stato di squalifica, come da decisione riportata nel Com. Uff. n. 75/TB del 26.4.2007:
- che, come risulta dagli atti ufficiali, il calciatore GERARDI Antonio Luigi è stato
effettivamente impiegato nella stessa giornata in cui il medesimo doveva scontare la
sanzione nella gara del Campionato Nazionale “D.Berretti”;
- che la irregolare partecipazione di un tesserato alla competizione determina la
punizione sportiva della perdita della gara, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 17 n.5
a) del Codice di Giustizia Sportiva,
- che inoltre il calciatore colpito da squalifica non aveva e non ha titolo a partecipare ad
incontri ufficiali fino a che non risulti scontata la sanzione inflittagli.
- Tutto ciò premesso,
d e l i b e r a
- di accogliere il reclamo proposta dalla società Manfredonia infliggendo alla società
Foggia la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3 in favore
della società Manfredonia;
- la tassa non va addebitata.
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